TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-02-09, n. 201502351

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-02-09, n. 201502351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201502351
Data del deposito : 9 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09482/2014 REG.RIC.

N. 02351/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09482/2014 REG.RIC.

N. 09526/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9482 del 2014, proposto da:
SNS - Società Navigazione Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. A C, prof. F T, A A e C M, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2



contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege;
S – Società regionale marittima s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Annoni, prof. Andrea Zoppini e prof. Aristide Police, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via di Villa Sacchetti n. 11;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n.c.



nei confronti di

Compagnia delle Isole s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Fabio Cintioli, Giuseppe Gitto, Mario Santaroni, Massimiliano Mangano, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Bergamo n. 3;
Regione Siciliana e Mediterranea Holding s.p.a., n.c.



sul ricorso numero di registro generale 9526 del 2014, proposto da:
S – Società regionale marittima s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Annoni, prof. Andrea Zoppini e prof. Aristide Police, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via di Villa Sacchetti n. 11



contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n.c.



nei confronti di

SNS - Società Navigazione Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. A C, prof. F T, A A e C M, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2
Compagnia delle Isole s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Fabio Cintioli, Giuseppe Gitto, Mario Santaroni, Massimiliano Mangano, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Bergamo n. 3;
Regione Siciliana e Mediterranea Holding s.p.a., n.c.



per l'ottemperanza

quanto al ricorso n. 9482 del 2014 :

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, sez. III- ter , 7 giugno 2012, n. 5172, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 592

quanto al ricorso n. 9526 del 2014 :

nelle forme dell’art. 112, co. 5, c.p.a., della menzionata sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, sez. III- ter , n. 5172/2012, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 592/2014


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 novembre 2014 il cons. M.A. di N e uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.




FATTO

1.1. Con il primo dei ricorsi in epigrafe (notif. tra l’11.7 e il 22.7.2014, dep. il 16.7.2014; distinto al n. 9482/14 r.g., proposto in riassunzione a seguito della declinatoria di competenza di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2014, n. 3331), la Società di Navigazione Siciliana (SNS), partecipante alla procedura per la dismissione, da effettuarsi a trattativa privata e in favore del miglior offerente, del ramo d’azienda della società S in a.s. preposto all’esercizio delle linee marittime da e verso le isole dell’arcipelago siciliano in regime di convenzione, conclusasi con l’aggiudicazione in favore della società Compagnia delle Isole (CDI), ha chiesto l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione 7 giugno 2012, n. 5172, confermata in appello con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 592, con cui sono stati annullati gli atti finali della procedura.

A sostegno del ricorso SNS ha dedotto: che da tali pronunce discenderebbe l’obbligo per il Ministero dello sviluppo economico e per gli organi dell’amministrazione straordinaria di S, ciascuno per quanto di competenza, di dar corso agli adempimenti necessari alla conclusione della procedura dismissiva in modo trasparente e non discriminatorio, dovendosi al contempo intendere caducate ex lege la cessione di ramo d’azienda e la convenzione per l’esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane nel frattempo intervenute tra CDI e, rispettivamente, S e Ministero delle infrastrutture dei trasporti; che dalla sentenza di primo grado, precisamente recante statuizione di annullamento degli “atti, successivi alla lettera di invito del 29 settembre 2011, che hanno condotto alla cessione di S in favore di CDI secondo l’offerta migliorativa vincolante alla seduta del 13 ottobre 2011” e individuazione della conseguente necessità di “rinnovazione parziale della procedura” a trattativa privata, sortirebbe quale effetto conformativo l’obbligo di rinnovare la procedura di gara “a decorrere dall’ultima seduta di valutazione comparativa”; che tale rinnovando segmento procedurale si concreterebbe, “previa esclusione della Compagnia delle Isole”, per un verso nell’“onere della a.s. di verificare le attuali condizioni del compendio aziendale/flotta illegittimamente affidato a CDI” e, per altro verso, nel “doveroso interpello da parte della a.s. alla società ricorrente […] volto a verificare la conferma dell’offerta già in atti da parte di quest’ultima”.

Ciò premettendo, la ricorrente ha chiesto ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a.:

- di “ordinare alle amministrazioni resistenti, ivi inclusa la procedura di amministrazione straordinaria S, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, anche a mezzo di nomina di commissario ad acta - e laddove ritenuto opportuno, chiarendone le modalità attuative, di dare esecuzione alla sentenza”;

- di “fornire i chiarimenti ritenuti necessari per la chiesta ottemperanza, anche al fine di procedere - anche a mezzo di commissario ad acta - alla rinnovazione parziale della procedura di dismissione del ramo d’azienda in parola a mezzo valutazione di adeguatezza e satisfattività del prezzo offerto dalla SNS e conseguente aggiudicazione alla ricorrente della procedura di vendita, previa verifica dell’attuale valore/stato d’uso del compendio aziendale oggetto di gara, con riserva di domandare il risarcimento del danno nei modi e nelle sedi competenti”.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello sviluppo economico, S e CDI.

1.2. Con ricorso notificato tra il 15.7 e il 21.7.2014 (depositato il successivo 16.7, distinto al n. 9526/14 r.g.) la società S in a.s., richiamate parimenti le vicende della cessione del proprio ramo d’azienda e illustrati gli eventi successivi all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del 18.7.2012 (di accoglimento dell’istanza di sospensione avverso la sentenza di primo grado), ma anteriori alla pronuncia di secondo grado, quali in particolare: i) la stipulazione in data 27.7.2012 dell’“atto integrativo” al contratto di cessione intervenuto con CDI (già sottoscritto il 20.10.2011, prima dell’introduzione del giudizio di cognizione) e in data 30.7.2012 della “nuova convenzione” per l’esercizio dei servizi di cabotaggio marittimo, a suo dire necessaria per garantire la continuità dei servizi stessi; ii) la distribuzione ai creditori, avvenuta nel gennaio 2013, di parte della prima rata di prezzo (per ca. euro 18,6 mln); iii) la declaratoria pronunciata dal Tribunale di Roma in data 3.2.2014 di avvenuta cessazione dell’esercizio dell’impresa di cabotaggio marittimo in regime di diritto pubblico da parte di S; tanto premettendo, ha domandato di voler fornire “i chiarimenti richiesti per la corretta ottemperanza” della sentenza n. 5172/12, come confermata in appello, “indicando le relative modalità per dare esecuzione all’effetto conformativo della stessa”.

A tale proposito, S, rappresentata la situazione ancora instabile del dictum (stante l’impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di cassazione):

- ha confutato la tesi della caducazione ex lege del contratto di cessione e della convenzione, ricordando come nel giudizio cognitorio non fosse stata né impugnata la convenzione né dichiarata la caducazione (o inefficacia) del contratto di cessione, avendo anzi entrambe le sentenze chiarito come dovessero escludersi effetti diretti sul contratto; a tale proposito essa ha sostenuto la necessità, alla stregua dei principi espressi da Cons. Stato, ad. plen., nn. 10/2011 e 9/2008 e ai sensi dell’art. 113, co. 1, c.p.a., di un accertamento sulla sorte del contratto, a suo dire non eludibile ai fini della rinnovazione della fase procedimentale annullata, nel quale tenere peraltro conto dell’esaurimento dei relativi effetti “con la consegna del ramo d’azienda a CDI

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi