TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-04-24, n. 201902252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-04-24, n. 201902252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201902252
Data del deposito : 24 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2019

N. 02252/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2015, proposto da
P P, I C, N C, G F, T C, G P, S P, E P, A R e G P, rappresentati e difesi dall'avvocato P D F, con domicilio digitale PEC pasquale.difruscio@avvocatismcv.it e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Fiorentini, 21;



contro

Comune di Grazzanise in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale PEC salvatore.scala@avvocatismcv.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfonso Capotorto in Napoli, Centro Direzionale Is. E/2 Scala A;
Commissione Straordinaria presso il Comune di Grazzanise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvoc. Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11, con domicilio digitale PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;



per l'annullamento

1) dell'Ordinanza Commissariale "contingibile e urgente" ex art. 54 TUEL, nr. 27 del 06/10/2014 prot. n. 8057 del 6 ottobre 2014 emessa ai sensi dell'art 54 del d.lgs. 267/00, in pari data dalla Commissione Straordinaria Comune di Grazzanise, e notificata (in partenza) il 08/10/2014, con cui è stato ordinato ai ricorrenti - quali proprietari, comproprietari ovvero titolari di diritti reali di godimento, delle particelle individuate nell'atto, al Foglio 23 del Comune di Grazzanise, i cui nominativi sono riportati nell'elenco allegato all'Ordinanza in quanto ritenuti erroneamente "proprietari, comproprietari, ovvero titolari di diritti reali di godimento della strada vicinale privata", ubicata alla contrada Funno, in Grazzanise, i quali utilizzerebbero la strada in argomento e ne godrebbero iure domini - a provvedere a) "la messa in sicurezza della strada medesima, compresa l'eventuale chiusura temporanea ovvero l'interdizione al transito e sosta di automezzi (privati e agricoli), in corrispondenza dei tratti interessati dai fenomeni di smottamento (a causa dell'erosione delle sponde da parte del fiume Volturno), a propria cura e spese, con avvio immediato delle operazioni e sino alla messa in sicurezza delle sponde da parte dell'Amministrazione provinciale di Caserta, a seguito del completamento dei lavori di consolidamento"; b) "porre in essere ogni altra utile iniziativa idonea al raggiungimento dello scopo di scongiurare il pericolo per la pubblica e privata incolumità e di porre in sicurezza la strada di tipo interpoderale in argomento, limitrofa all'ansa del fiume Volturno, ubicata in località Funno";

2) se ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 8058 del 06 ottobre 2014 a firma della Commissione straordinaria con la quale è stata inoltrata, con acclusa relazione, la predetta Ordinanza alla Provincia di Caserta, al Comandante dei Vigili del Fuoco, all'ARPAC di Caserta, All'UTG, Prefettura di Caserta, al Comando Stazione CC di Grazzanise, all'Autorità di Bacino del Fiume Liri Garigliano e Volturno e al Consorzio di Bonifica Inferiore del Volturno, nonché ai ricorrenti, oltre che ad altri "intestatari risultanti dal Catasto terreni" quale "avvio del procedimento finalizzato all'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 162/2006 in materia ambientale";

3) se e per quanto autonomo e lesivo ogni altro atto, anche non conosciuto, di verifica ed accertamento endoprocedimentale, compresa la nota telefax del Comando Vigili del Fuoco n. 10761 del 24.09.2014 concernente un sopralluogo in pari data che, per l'accesso alla c.da Funno, descrive ed indica l'esistenza di una non precisata "strada interpoderale, sterrata e poco frequentata";

4) di ogni altro atto pregresso, presupposto, connesso e consequenziale anche non noto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grazzanise in persona del Sindaco pro tempore e della Commissione Straordinaria presso il Comune di Grazzanise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente, in qualità di comproprietaria o titolare di altri diritti reali di godimento sulle porzioni di fondo interessate, impugna:

a) l'ordinanza commissariale contingibile e urgente inerente la messa in sicurezza, previa eventuale chiusura temporanea nonché interdizione al transito e alla sosta degli automezzi, della strada vicinale presumibilmente agraria in quanto di accesso ai campi coltivati, limitrofa all’ansa del fiume Volturno, attesi i fenomeni di slittamento a valle a causa dell’erosione delle sponde, sino al completamento dei lavori di consolidamento da parte dell’Amministrazione provinciale;

b) l’invito e la contestuale comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 162/2006 in materia di bonifica ambientale, in considerazione, altresì, del rinvenimento lungo la stessa, negli slarghi laterali, di rifiuti misti, ingombranti, scarti di lavorazioni edili ed urbani, ivi illegittimamente sversati che, in caso di piena, possono essere trascinati nel fiume.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione dell’art. 97 Cost., dell'art. 37 e 54 TUEL n. 267/2000, degli artt. 3, 6 e 7 della l. 241/90, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, artt. 2, comma 7, e 3, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 37, art. 5, anche sotto il profilo del difetto di verifica tecnica, degli artt. 822 e 825 c.c., del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85 e dell'art. 378 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. f , degli artt. 15 e 19 del decreto luogotenenziale 1 settembre 1918 n. 1446, dell’art. l del decreto legislativo 1 settembre 1918, n. 1446, del d.lgs. n. 152/1999, all’ultimo comma dell’art. 41, dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997;

b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa istruttoria sul decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. TE/872 del 19/09/1996, da parte dell’Ufficio di Vigilanza e dell’Ufficio tecnico, difetto ed erroneità della motivazione, omessa valutazione circa l'uso, difetto ed errore manifesto dei presupposti, incompetenza dell'organo monocratico - ordinanza sindacale in luogo della delibera del Consiglio comunale nella declassificazione, illegittima disapplicazione dei provvedimenti ministeriali di classificazione demaniale, erronea qualificazione giuridica della strada, manifeste ingiustizia e sviamento per finalità estranee al pubblico interesse, superficialità, negligenza ed incuria nella gestione del procedimento, motivazione apparente ed incongrua e contraddittorietà.

III. Si sono costituiti, prima, la Commissione straordinaria insediata presso il Comune e, poi, la stessa Amministrazione comunale, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 22.01.2019, fissata per la trattazione, la causa, previa comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a. sui possibili profili di inammissibilità del

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