TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-06-03, n. 201600630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-06-03, n. 201600630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201600630
Data del deposito : 3 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00839/2014 REG.RIC.

N. 00630/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00839/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 839 del 2014, proposto da D’A G e L G, rappresentate e difese dall’avv. A B ed elettivamente domiciliate in Reggio Calabria, presso lo studio legale dell’avv. A T, alla via Sbarre Inferiori n. 192/F;

contro

- il Comune di Marina di Gioiosa Jonica in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. P V, per il presente giudizio domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;

- la Commissione Esaminatrice in seno al Comune di Marina di Gioiosa Jonica del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di agente di Polizia Municipale, categoria “C”, posizione economica “C1” – settore Polizia Municipale, di cui n. 1 posto riservato al personale interno”, in persona del Presidente p.t.;

nei confronti di

Gennaro Nicola
Cagliuso Raffaele
non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale n. 4/2014 “Insediamento della Commissione” del 12 novembre 2014 di redazione ed approvazione della graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 di agente di polizia municipale, categoria “C”, posizione economica “C1” – settore Polizia Municipale, di cui n. 1 posto riservato al personale interno indetto dal comune di marina di Gioiosa Jonica;

- del verbale n. 5/2014 del 17 novembre 2014 di rettifica della graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova preselettiva di cui al verbale n. 4/2014 di cui sopra;

- del provvedimento definitivo prot. P.M. n. 2317 del 4 dicembre 2014, a firma del Presidente della Commissione d’esame, con cui le ricorrenti, in esito al ricorso del 28 novembre 2014 per riesame in autotutela della graduatoria approvata con verbale n. 4/2014, sono state escluse dal concorso;

- del verbale di concorso n. 1/2014 “Insediamento della Commissione” del 15 settembre 2014 o, anche solo in parte qua relativamente e specificatamente al punto 12 (di pag. 3) nella parte in cui è scritto: “Non sono ammesse correzioni e/o indicazioni di più risposte per ogni quesito, pena l’esclusione dal concorso”;

- del verbale di concorso n. 2/2014 “Insediamento della Commissione” del 6 ottobre 2014 o, anche in parte qua relativamente e specificatamente del rigo 14 di pag. 2 laddove è scritto: “Non sono ammesse correzioni e/o indicazioni di più risposte per ogni quesito, pena l’esclusione dal concorso”;

- del verbale di concorso n. 3/2014 “Insediamento della Commissione” del 30 ottobre 2014 con cui vengono modificati i criteri di selezione, o anche in parte qua e specificatamente della parte in cui è scritto: “ Prima di procedere all’apertura delle buste contenenti i questionari inerenti la prova preselettiva, la Commissione rettifica quanto stabilito nel verbale n. 1 del 15 settembre 2014 relativamente al punto 6 ultimo capoverso, dove si prevedeva che “la prova si intenderà superata se il candidato raggiungerà il punteggio minimo di 21/30” giacché si tratta di mero refuso”. Stabilisce, quindi per come previsto dall’art. 8 del Bando, nonché anche al punto 5 dello stesso verbale n. 1 del 15 settembre 2014, che non sarà previsto alcun punteggio minimo, ma saranno ammessi alle successive prove scritte i primi venti candidati utilmente collocati nella graduatoria relativa alla prova preselettiva, compreso tutti coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso”;

- della determinazione n. 397 del 28 dicembre 2012 del settore Affari Generali e Servizi alla Persona del comune di Marina di Gioiosa Jonica avente ad oggetto: “Indizione procedura concorsuale n. 2 agenti di polizia municipale di cui n. 1 posto riservato al personale interno dell’ente – Approvazione bando e schema di domanda” pubblicata in data 31 dicembre 2012, e, quindi, del “Bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 di agente di polizia municipale, categoria “C”, posizione economica “C1” – settore Polizia Municipale, di cui n. 1 posto riservato al personale interno” a firma del Responsabile del Settore Affari Generali e datato 28 dicembre 2012;

- della deliberazione della G.M. n. 108 del 18 giugno 2014, pubblicata in data 26.06.2014, avente ad oggetto: “Nomina commissione d’esame per il “Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di numero due posti a tempo pieno ed indeterminato di anti di polizia municipale (Cat. C – posizione economica C1) di cui un posto riservato al personale interno all’Ente”;
b) della successiva deliberazione n. 173 del 5 settembre 2014 avente ad oggetto: “Surroga di un componente e nuova nomina della Commissione d’esame per il “Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di numero due posti a tempo pieno ed indeterminato di anti di polizia municipale (Cat. C – posizione economica C1) di cui un posto riservato al personale interno all’Ente”;
c) della successiva deliberazione n. 250 del 29 novembre 2014 con cui veniva nuovamente nominata la commissione d’esame ed anche due membri supplenti;

- del Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 57 del 4 maggio 2007, in toto e in parte qua relativamente a tutti gli articoli che interessano l’espletamento delle procedure concorsuali e che contrastano con le fonti legislative e regolamentari statali di grado gerarchico primario e comunque, o in alternativa anche solo in parte qua dell’art. 36 di detto Regolamento;

- dei verbali n. 7/2014 del 4 dicembre 2014;
del verbale n. 872014 del 5 dicembre 2014 e n. 9/2014 del 5 dicembre 2014: nonché dei provvedimenti ad essi collegati prot. n. 15946 del 6 dicembre 2014 e prot. n. 15947 del 7 dicembre 2014 con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e sono stati valutati i titoli;

- della determinazione n. 243 dell’8 ottobre 2013 del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Marina di gioiosa Jonica;

- nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e successivo o comunque connesso (e/o comunque di ogni singola espressione o criterio valutativo inserito nel bando di gara e/o nei verbali della commissione d’esame che crei conflitti interpretativi ed applicativi o contraddizioni o contrasto con le norme gerarchicamente superiori e primarie) afferente la procedura concorsuale derivante dal bando di concorso impugnato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2016 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con determinazione n. 397 del 28 dicembre 2012 del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, veniva indetta una procedura concorsuale per l’assunzione di due agenti di polizia municipale – categoria C, posizione economica C1, di cui n. 1 posto riservato al personale interno dell’ente;
e, contestualmente approvato il bando di concorso e lo schema di domanda di ammissione.

Le ricorrenti presentavano domanda di ammissione al predetto concorso, specificando di voler concorrere per il posto di agente di polizia municipale non riservato al personale interno dell’ente.

Entrambe le ricorrenti venivano ammesse, unitamente ad altri 296 candidati, mentre venivano esclusi 6 candidati.

Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 24 del 5 febbraio 2013 veniva nominata la commissione d’esame.

Con provvedimento del 12 aprile 2013 prot. n. 5234 veniva fissata la prova preselettiva del concorso;
i criteri e le modalità di valutazione della prova erano i seguenti: punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;
punti meno 0,25 per ogni risposta non data;
punti meno 0,50 per ogni risposta errata, con punteggio massimo attribuibile di 30/30 (e punteggio minimo, ai fini del superamento della preselezione, non inferiore a 21/30).

La graduatoria della prova preselettiva veniva dapprima approvata con verbale n. 4 del 20 luglio 2013 e poi rettificata con verbale n. 5 del 16 luglio 2014 a seguito di un ricorso in autotutela (la domanda n. 12 del questionario oggetto di prova preselettiva era errata e che le risposte fornite dai candidati ad ulteriori domande erano state valutate come errate pur essendo, in realtà, corrette).

Il concorso proseguiva, poi, con l’espletamento della prima prova scritta e della seconda prova pratica, all’esito delle quali la Commissione, con provvedimento prot. n. 11168 del 29.08.2013 stabiliva che “nessun candidato risulta ammesso alla prova orale”.

Con determinazione n. 243 dell’8 ottobre 2013 del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune resistente, veniva verificata la corretta procedura concorsuale tenuta dalla Commissione d’esame;
ed annullate in autotutela ex art. 21-nonies della legge 241/1990 “le procedure poste in esse dalla commissione esaminatrice del concorso pubblico…”.

Con lo stesso provvedimento venivano, peraltro, espressamente fatti salvi il bando di concorso e le domande di partecipazione già presentate;
con invio degli atti alla commissione esaminatrice per l’indizione di nuove prove preselettive.

Con deliberazione della G.M. n. 108 del 18 giugno 2014 veniva nominata una nuova Commissione d’esame e con successiva deliberazione n. 173 del 5 settembre 2014 veniva surrogato un componente della Commissione ed effettuata una nuova nomina della Commissione d’esame.

Con successiva deliberazione n. 250 del 29 novembre 2014, veniva nuovamente nominata la commissione d’esame ed anche due membri supplenti.

Con provvedimento prot. n. 11493 del 5 settembre 2014, la commissione d’esame comunicava a tutti i candidati che avevano presentato utilmente la domanda di partecipazione al Concorso che erano stati “riammessi” a partecipare alla “prova preselettiva d’esame”, che si sarebbe svolta in data 6 ottobre 2014.

Con verbale n. 1 del 15 settembre 2014 la Commissione d’esame modificava i criteri di valutazione preselettiva in precedenza adottati;
in particolare, all’art. 6, stabiliva che la prova preselettiva sarebbe consistita in un questionario composto da 30 domande a risposta multipla e che i criteri di valutazione sarebbero stati i seguenti: “punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;
punti 0 (zero) per ogni risposta non data;
punti meno 1 (meno 1) per ogni risposta errata. Il punteggio massimo sarà 30/30. La prova preselettiva si intenderà superata se il candidato raggiungerà il punteggio minimo di 21/30”.

Il successivo art. 12 prevedeva: “Non sono ammesse correzioni e/o indicazioni di più risposte per ogni quesito, pena l’esclusione dal concorso”.

L’art. 13 disponeva, poi, che “qualsiasi segno distintivo apposto sul questionario svolto comporterà l’annullamento di tutta la prova con esclusione dalla procedura concorsuale”.

In data sei ottobre 2014 veniva espletata la prova preselettiva, all’esito della quale la commissione, in data 12 novembre 2014, redigeva la graduatoria ammettendo alle prove scritte n. 22 candidati.

Con verbale n. 3 del 30 ottobre 2014, in sede di correzione dei questionari, la commissione d’esame ha rettificato quanto stabilito con verbale n. 1 del 15 settembre 2014 relativamente al punteggio di 21/30 quale punteggio minimo per superare la prova stessa, disponendo che: “Prima di procedere all’apertura delle buste contenenti i questionari inerenti la prova preselettiva, la Commissione rettifica quanto stabilito nel verbale n. 1 del 15.09.2014 relativamente al punto 6 ultimo capoverso, dove si prevedeva che “la prova si intenderà superata se il candidato raggiungerà il punteggio minimo di 21/30” giacché si tratta di mero refuso”;
e stabilendo, quindi per come previsto dall’art. 8 del Bando, nonché anche al punto 5 dello stesso verbale n. 1 del 15 settembre 2014, che non sarà previsto alcun punteggio minimo, ma saranno ammessi alle successive prove scritte i primi venti candidati utilmente collocati nella graduatoria relativa alla prova preselettiva, compreso tutti coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso”.

Con verbale n. 4 del 12 novembre 2014, la Commissione d’esame ammetteva alla prova scritta 22 candidati (tra i quali, candidati che hanno riportato punteggio di 14/30, inferiore, quindi, al limite di 21/30);
mentre, con successivo verbale n. 5 del 17 novembre 2014 la Commissione d’esame ha rettificato la graduatoria, escludendo gli ultimi due candidati ammessi e riportando la graduatoria a 20 ammessi (tra i quali, soltanto due con un punteggio minimo di 21/30).

Le odierne ricorrenti rimanevano escluse, pur avendo riportato, rispettivamente:

- la sig.ra Gabriella D’Angelo il punteggio di 24/30, che l’avrebbe collocata al primo posto ex aequo della graduatoria (risposte corrette n. 26;
risposte errate n. 1;
risposte in bianco n. 2);

- la sig.ra G L il punteggio di 23/30 che l’avrebbe collocata al secondo posto della graduatoria (risposte corrette n. 26;
risposte errate n. 3;
risposte in bianco n. 1).

Le ricorrenti, esaminando i propri elaborati, si avvedevano che sul questionario corretto era riportata la seguente annotazione a penna: ”candidato escluso causa correzione”.

Presupponevano, quindi, che l’esclusione era dovuta alla circostanza che:

- la sig.ra Gabriella D’Angelo aveva risposto alla domanda n. 12 dapprima barrando con una X il quadratino relativo alla risposta c);
e, successivamente, dopo aver cerchiato tale quadratino, aveva risposto alla stessa domanda n. 12 barrando con una X il quadratino relativo alla risposta b):

- mentre la Sig.ra G L aveva risposto alla domanda n. 17 dapprima barrando con una X il quadratino relativo alla risposta a);
e, successivamente, dopo aver cerchiato tale quadratino, aveva risposto alla stessa domanda n. 17 barrando con una X il quadratino relativo alla risposta c).

Le ricorrenti, preso atto del presumibile motivo di esclusione, presentavano al sindaco del Comune di Marina di Gioiosa Jonica ed al Presidente della Commissione d’esame, in data 28 novembre 2014, un ricorso per riesame in autotutela della graduatoria, contestando l’esclusione.

Con provvedimento prot. P.M. n. 2317 del 4 dicembre 2014, a firma del Presidente della Commissione d’esame, veniva disposta, a seguito della proposta istanza di riesame, la non ammissione delle interessate all’espletamento delle successive prove concorsuali.

Queste le dedotte censure:

1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 7, comma 2, e 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nonché violazione degli artt. 51 e 69 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Marina di Gioiosa Jonica. Violazione ed errata applicazione dell’art. 35 comma 3, lett. A) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione del principio del buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, difetto di motivazione. Mancata considerazione di circostanze essenziali, disparità di trattamento, difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento. Illogicità manifesta;
contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del principio del favor partecipationis .

Nell’osservare come i criteri di valutazione della prova siano stati stabiliti e modificati più volte e con diversi atti, parte ricorrente argomenta la violazione dell’art. 12, comma 1, prima parte, del D.P.R. 487/1994, che stabilisce che i criteri debbano essere stati fissati alla prima riunione della Commissione.

Sarebbe, poi, illogica la individuazione del criterio, di cui all’art. 12, secondo il quale “Non sono ammesse correzioni e/o indicazioni di più risposte per ogni quesito, pena l’esclusione dal concorso”;
contestandosi anche la previsione del successivo art. 13, a mente del quale “qualsiasi segno distintivo apposto sul questionario svolto comporterà l’esclusione dal concorso”.

Dal momento che la prova preselettiva, consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla (di cui una sola esatta), non consente in alcun modo all’Amministrazione margini di discrezionalità valutativa, sarebbe illegittimo aver sanzionato con l’esclusione dal concorso le candidate per il solo fatto di aver corretto la risposta errata (circoscrivendo in un piccolo cerchietto il quadratino relativo alla risposta errata).

2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs.. 165 del 30 marzo 2001. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Eccesso di potere, arbitrarietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Illogicità manifesta. Violazione di principi e delle norme in materia di concorsi pubblici. Violazione art. 37 del D.Lgs.. 165/2001 e dell'art. 16 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Il bando di concorso, all’art. 8, stabiliva che: “Nel caso in cui i candidati ammessi al concorso per n. 1 posto non riservato al personale interno sono superiori a 50 (cinquanta) le prove di concorso saranno precedute da una prova di preselezione. Saranno ammessi a sostenere le successive prove scritte i primi 20 (venti) candidati utilmente collocati nella graduatoria relativa alla prova preselettiva, compresi tutti coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso. I punteggi riportati nella prova preselettiva non saranno considerati utili ai fini della formazione della graduatoria finale. Non dovranno partecipare alla prova selettiva il personale interno del Comune di Marina Di Gioiosa Jonica che concorre per il posto riservato”.

L’esonero del personale interno dall’effettuare la prova preselettiva appaleserebbe il carattere asseritamente iniquo, irragionevole, manifestamente illogico e illegittimo del bando di concorso.

Nei casi in cui è stata ritenuta legittima la riserva in favore degli interni di alcuni dei posti messi a concorso, la giurisprudenza ha ritenuto che essa possa essere applicata soltanto all’esito dell’intera procedura concorsuale e non possa implicare, in particolare, l’esonero degli interni dall’espletamento della prova preselettiva, atteso il carattere ontologicamente unitario della procedura concorsuale.

Alla stregua della normativa regolatrice della materia, la riserva del 50% dei posti messi a concorso, prevista dal bando di concorso, non avrebbe dovuto trovare applicazione anche alla prova preselettiva, alla quale, quindi, avrebbero dovuto partecipare tutti i concorrenti.

Il bando di concorso si rivelerebbe, altresì, illegittimo in quanto non avrebbe previsto alcuna prova volta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera da parte dei candidati.

3) Violazione ed errata applicazione dell’art. 107 del D.Lgs.. 267/2000. Incompetenza della giunta comunale, organo politico, alla nomina della commissione di concorso in luogo del dirigente, organo burocratico. Illegittimità dell’art. 36, 1° comma, del regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e Servizi per contrasto con fonti di rango gerarchico superiore e primario.

Nell’osservare come la Commissione d’esame del concorso sia stata più volte, e con più atti, nominata dalla Giunta Municipale del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, rileva parte ricorrente come tutte le relative delibere siano illegittime perché emanate da organo incompetente, in violazione dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che gli statuti ed i regolamenti comunali, si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti, a cui è peraltro attribuita espressamente la presidenza della commissione di concorso.

Tale motivo di impugnazione assume carattere rilevante ed assorbente in quanto il suo accoglimento sarebbe oggettivamente assorbente rispetto alle ulteriori censure di seguito svolte.

4) Illegittimità e nullità del Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Marina di Gioiosa Jonica approvato con delibera di G.M. n. 57 del 04.05.2007. Violazione del D.Lgs. 150/2009.

Il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi è affetto da nullità per incompetenza dell’organo che lo ha emanato e per contrasto e violazione di legge.

La potestà regolamentare è infatti competenza esclusiva del Consiglio Comunale e non della Giunta Municipale.

Il Regolamento de quo è stato approvato il 4 maggio 2007 e, come emerge dalla deliberazione di approvazione, si conforma agli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 17 marzo 2007.

L’art. 16, commi 2 e 3, del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 stabilisce che gli enti locali devono adeguare i propri regolamenti ed ordinamenti ai principi introdotti dal predetto decreto legislativo.

Correttamente il Consiglio Comunale dell’Ente resistente, con deliberazione n. 58 del 30 novembre 2010m ha fissato i nuovi criteri;
al punto 5 fissando il seguente criterio: “5. Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l’accesso ai servizi ed al lavoro”.

Nonostante tale deliberazione, la Giunta Municipale pro-tempore non ha adeguato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi che, pertanto, si appalesa illegittimo per manifesta violazione e mancata applicazione di legge, carenza di potere, mancato adempimento di un indirizzo stabilito dal Consiglio Comunale.

5) Illegittimità derivata.

Le illegittimità e violazioni di legge eccepite sopra con riferimento ai precedenti punti 2), 3) e 4) si riverberano, in via derivata, su tutti gli atti successivi, appunto, al bando di gara ed alle deliberazioni di nomina della commissione d’esame (posti in essere dal Comune di Marina di Gioiosa Jonica e dalla Commissione d’esame), che pertanto si chiede vengano annullati.

5) Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 e ss. della legge 241/1990. Violazione dell’artt. 12, comma 3, del D.P.R. 487/1994 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352. Difetto di motivazione. Eccesso di potere ed arbitrio. Violazione del principio del favor partecipationis .

A fronte del ricorso in autotutela presentato dalle odierne ricorrenti, la reiezione, disposta dalla Commissione d’esame con provvedimento prot. P.M. n. 2317 del 4 dicembre 2014, sarebbe priva di motivazione.

Né la richiesta presentata dalle stesse ricorrenti ha avuto alcun riscontro.

Con motivi aggiunti depositati in giudizio il 4 marzo 2015, parte ricorrente ha impugnato i seguenti atti:

- provvedimento a firma del Presidente della Commissione d’esame, del 29 dicembre 2014 – prot. N. 16718/2014 – Reg. Albo n. 1840/2014, avente ad oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, a tempo indeterminato, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di agenti di polizia municipale (categoria “C”, posizione economica “C1”) di cui n. 1 posto riservato al personale interno dell’Ente. Risultati prova orale. Graduatoria di merito candidati accesso dall’esterno. Graduatoria di merito candidati accesso riservato al personale interno dell’ente;

- provvedimento prot. n. 1109 del 28 gennaio 2015 a firma del Responsabile Affari Generali del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, di rigetto del ricorso per riesame in autotutela di atto illegittimo assunto al protocollo dell’ente in data 30 dicembre 2014 prot. n. 16742;

- provvedimento a firma del Presidente della Commissione d’esame, del 6 dicembre 2014 – prot. n. 15946/2014 – Reg. Albo n. 1696/2014, avente ad oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, a tempo indeterminato, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di agenti di polizia municipale (categoria “C”, posizione economica “C1”) di cui n. 1 posto riservato al personale interno dell’Ente. Avviso ai Candidati che hanno sostenuto la Prova Scritta e la Prova Pratica. Valutazione dei “Titoli”;

- provvedimento a firma del Presidente della Commissione d’esame, del 7 dicembre 2014 – prot. n. 15947/2014 – Reg. Albo n. 1697/2014, avente ad oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, a tempo indeterminato, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di agenti di polizia municipale (categoria “C”, posizione economica “C1”) di cui n. 1 posto riservato al personale interno dell’Ente. Avviso ai Candidati ammessi a sostenere la prova concorsuale orale. Data Prova Orale: 29 dicembre 2014 ore 11,00. Valutazione prova scritta e valutazione prova pratica;

- provvedimento a firma del Presidente della Commissione d’esame, dell’8 dicembre 2014 – prot. n. 15948/2014 – Reg. Albo n. 1698/2014, avente ad oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, a tempo indeterminato, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di agenti di polizia municipale (categoria “C”, posizione economica “C1”) di cui n. 1 posto riservato al personale interno dell’Ente. Avviso ai Candidati ammessi a sostenere la prova concorsuale orale. Data Prova Orale: 29 dicembre 2014 ore 11,00;

- nonché ogni atto presupposto, conseguenziale e successivo o comunque connesso afferente la procedura concorsuale derivante dal bando di concorso impugnato.

Con tale mezzo di tutela vengono riproposte le censure formulate nel ricorso introduttivo;
ed ulteriormente dedotti i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per manifesta illogicità, palese irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, perplessità, sviamento. Violazione del regolamento sui concorsi e del Bando di Concorso. Arbitraria ed illegittima valutazione de candidati ed applicazione dei punteggi. Violazione ed erronea applicazione delle norme di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nonché violazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Marina di Gioiosa Jonica. Violazione del principio del buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, difetto di motivazione. Mancata considerazione di circostanze essenziali, disparità di trattamento, difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento. Illogicità manifesta. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del principio del favor partecipationis.

Osservano le ricorrenti che né il bando di concorso né la Commissione di esame ha stabilito i criteri valutativi estrinsecabili e riassumibili, poi, con voto numerico;
né risulta che la Commissione d’esame abbia provveduto, nella correzione degli elaborati, prova preselettiva inclusa, a interpolare annotazioni tali da rendere comprensibile l’iter logico motivazionale seguito.

Ribadiscono poi le già esposte considerazioni in ordine all’asserita illegittimità della disposta esclusione, dal momento che il verbale del 12 aprile 2013 prot. n. 5234, nello stabilire i criteri e le modalità di valutazione della prova, non prevede alcuna sanzione o penalità in caso di correzioni di errori o di eventuali apposizioni segni di riconoscimento.

2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Eccesso di potere, arbitrarietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Illogicità manifesta. Violazione di principi e delle norme in materia di concorsi pubblici. Violazione art. 37 del D.Lgs. 165/2001. dell'art. 16 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Contestano, poi, le ricorrenti che siano state conclusivamente formate due distinte graduatorie, una per gli interni all’ente ed una per gli esterni;
e ribadiscono le già svolte censure concernenti la mancata previsione di prove relative alla conoscenza di una lingua straniera.

Con ulteriori motivi aggiunti, depositati in giudizio il 29 maggio 2015, sono stati impugnati i seguenti atti:

- determinazione del Settore Servizi Alla Persona del Comune di Marina di Gioiosa Jonica n. 32 del 10 aprile 2015 – Reg. Gen n. 238 – a firma del Responsabile Ass.te Sociale L E, pubblicata sul all’Albo Pretorio dell’Ente in data 13 aprile 2015, avente ad oggetto: “Concorso Pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 agenti di polizia municipale – cat. C - posizione, economica C1 – di cui 1 posto riservato al personale interno dell’Ente – Approvazione atti concorsuali e graduatoria definitiva di merito”;

- graduatoria finale di merito approvata in data 10 aprile 2015 con provvedimento a firma del Responsabile del Settore Dott.ssa L E, prot. n. 408, pubblicata all’albo pretorio del Comune in pari data;

- relazione al Rendiconto di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2014, approvata dalla G.M. con Delibera n. 67 del 13 aprile 2015;

- delibera della Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2015, avente ad oggetto: “Rideterminazione organigramma del comune a decorrere dal 01.01.2015”;

- delibera della Giunta Comunale n. 100 del 16 giugno 2014 avente ad oggetto: “Approvazione dotazione organica dell’Ente e programma annuale e triennale delle assunzioni 2014-2015-2016”, integrata e rettificata con delibera di Giunta Comunale n.153 del 6 agosto 2014 avente ad oggetto: “Integrazione delibera di G.M. n. 100/2014 piano delle assunzioni 2014/2016”;

- delibera di Giunta Comunale n. 128 dell’8 ottobre 2013 avente ad oggetto: “Presa atto dotazione organica – approvazione programma triennale assunzioni anni 2013-2014-2015 - Elenco annuale 2013”;

- tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenziali e, comunque connessi.

Queste le doglianze articolate con i suindicati motivi aggiunti:

1) Violazione e malgoverno dei principi vigenti in materia di eccesso di potere reso palese dall’illogicità manifesta e dalla contraddittorietà dell’operato del Comune e difetto di istruttoria con evidente sviamento. Violazione di legge. Mancanza di indirizzo politico e della volontà concreta dell’ente di aviare e concludere la procedura concorsuale impugnata. Conseguente contrasto insanabile tra gli atti impugnati inerenti la procedura concorsuale e diversi atti amministrativi approvati dallo stesso ente resistente. Mancanza di previsione dei posti da coprire in organico e mancata previsione dei posti da coprire nel piano occupazionale triennale dell’ente. Mancanza copertura finanziaria ed assenza impegno di spesa con violazione degli artt. 183, 191 e 153 TUEL. Omesso controllo e violazione dell’art. 75 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Ufficio e Servizi approvato con delibera di G.M. n. 57 del 04.05.2007. Omesso controllo di legittimità e mancanza di motivazione. Violazione dei principi in materia di annullamento e/o revoca dei provvedimenti della P.A.

L’Ente, con deliberazione di G.M. n. 101 del 16 giugno 2014 avente ad oggetto: “Ricognizione e verifica eccedenza di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2011 anno 2014”, da atto dell’insussistenza di eccedenza di personale ma, attuando a pieno il proprio potere discrezionale e politico, con le due delibere sopra citate: delibera della Giunta Comunale, n. 100 del 16/06/2014, integrata e rettificata con delibera di Giunta Comunale n.153 del 06/08/2014, ha approvato il piano triennale di fabbisogno del personale ma non ha previsto alcuna assunzione di agenti di polizia municipale per tutto il triennio 2014-2016.

L’avvio della procedura concorsuale (con provvedimento prot. n. 11493 del 5 settembre 2014 del Presidente della Commissione Esaminatrice, impugnato con il ricorso introduttivo), alla luce dei suddetti atti, sarebbe stato illegittimamente adottato dall’organo amministrativo, con eccesso di potere e violazione di legge, oltre che in palese contrasto con il piano occupazionale annuale e triennale varato dalla Giunta Municipale.

Né sarebbero stati programmati e inseriti in dotazione organica dalla G.M. i due posti di Agente di Polizia Municipale che il concorso impugnato si prefiggeva di coprire ed assumere.

Inoltre, la determinazione del Settore Servizi Alla Persona - del Comune di Marina di Gioiosa Jonica - n. 32 del 10 aprile 2015 – Reg. Gen n. 238 non reca alcun impegno di spesa ed è quindi mancante della copertura finanziaria.

Evidenzia poi parte ricorrente che l’Ente, per gli anni 2014 e 2015, non avrebbe potuto e non può assumere nessuna unità di personale, non essendo frazionabile la soglia del 60 % della spesa relativa all’unità cessata;
e che anche che nel 2016, nel 2017 e nel 2018 l’Ente non può procedere all’assunzione dei vincitori del concorso pubblico impugnato visto che il contingente cessato nell’anno 2013 è pari ad una unità e che l’ente potrebbe, in linea di principio, procedere al turn-over al massimo per coprire una unità di personale, per la quale, si è già determinato nell’individuarla in un funzionario amministrativo che ha già ricoperto, come da piano occupazionale.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione respinta con ordinanza n. 149, pronunziata nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2015.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 31 maggio 2016.

DIRITTO

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