TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-12-10, n. 201900961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-12-10, n. 201900961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201900961
Data del deposito : 10 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2019

N. 00961/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00033/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2017, proposto da
F C, G G, A P, rappresentati e difesi dall'avv. E L, domiciliato presso la Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;

nei confronti

N P non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Capo del CFS n. 81278 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 177/2016, con cui è individuata l'Amministrazione presso cui sono assegnati i ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori Laura Paolucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato attualmente transitati nell’Arma dei Carabinieri, impugnavano il decreto del Corpo Forestale dello Stato che aveva stabilito la collocazione dei ricorrenti nell’Arma dei Carabinieri in conseguenza del D.lgs. 177/2016 che ha previsto l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri e, per modeste aliquote del personale, in altre Amministrazioni.

I motivi di ricorso erano finalizzati ad evidenziare l’incostituzionalità della nuova disciplina per il personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato con sollecitazione al giudice di investire della questione la Corte Costituzionale soprattutto per quanto riguarda la forzata militarizzazione dei ricorrenti.

Alla camera di consiglio del 8.11.2017 questo giudice, preso atto che la questione di costituzionalità era stata già proposta da un altro TAR, ordinava la sospensione impropria del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

La Consulta decideva la proposta eccezione di costituzionalità con la sentenza 170/2019 respingendo tutte le doglianze.

Il Tribunale, venuta meno la causa di sospensione, fissava l’udienza di merito.

Il ricorso non può essere accolto poiché le censure erano solamente volte ad evidenziare l’incostituzionalità della nuova disciplina;
una volta sconfessata questa impostazione dalla sentenza 170/2019, non residuano profili di illegittimità dell’atto impugnato.

Dal momento che al momento della presentazione del ricorso la questione giuridica era di assoluta novità, è pienamente giustificata la compensazione delle spese di giudizio.

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