TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-11, n. 202110426
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Pubblicato il 11/10/2021
N. 10426/2021 REG.PROV.COLL.
N. 14006/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14006 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G B e G M e A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F N, con domicilio eletto presso l’avv. Isaia Sales, in Roma, via Federico Cesi n. 15;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento del 19 settembre 2018 n. 74 con cui il Garante dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha approvato la graduatoria definitiva, di cui al verbale di seduta della commissione del 6 settembre 2018, predisposta all'esito della selezione, per titoli e colloquio individuale, indetta per il conferimento dell'incarico di Revisore Indipendente deputato allo svolgimento delle verifiche amministrativo contabili ai fini della certificazione del 100% delle spese sostenute nell'ambito del progetto dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'articolo 11, della legge n. 47/2017” e s.m.i., a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020;
di ogni altro atto o provvedimento anche istruttorio, antecedente o successivo, comunque connesso e/o consequenziale (ivi espressamente compresi a) la graduatoria definitiva allegata al suddetto provvedimento, b) i verbali della Commissione giudicatrice del 9 agosto 2018, del 6 settembre 2018 e del 13 settembre 2018, allo stato non conosciuti, approvati dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con il provvedimento del 19 settembre 2018, c) il provvedimento, comunicato a mezzo PEC il 3 ottobre 2018, con cui il Dirigente Coordinatrice dell'Autorità Garante ha riscontrato, rigettandola, la richiesta, formulata dal dottore -OMISSIS-in data 20 settembre 2018, di procedere alla rivalutazione del punteggio attribuitogli in sede di valutazione dei titoli, confermando i verbali della selezione e la graduatoria redatta dalla Commissione, d) l'eventuale e non conosciuto provvedimento di approvazione del provvedimento/contratto di affidamento dell'incarico e il provvedimento/contratto stesso, e) nei limiti di quanto prospettato in ricorso, il decreto del 17 luglio 2018 numero 48 con cui l'Autorità Garante per l'Infanzia ha approvato l'avviso pubblico della procedura comparativa;
- quanto al ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- Vito:
del provvedimento n.74 del 19 settembre 2018 con cui il Garante dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha approvato la graduatoria definitiva della selezione, per titoli e colloquio individuale, indetta per il conferimento dell'incarico di Revisore Indipendente deputato allo svolgimento delle verifiche amministrativo contabili ai fini della certificazione del 100% delle spese sostenute nell'ambito del progetto dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'articolo 11, della legge n. 47/2017” e s.m.i., a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, nella parte in cui è stato attribuito al dott. -OMISSIS- un punteggio totale di 89 in luogo di 93;
di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o consequenziale, e segnatamente 1) la graduatoria definitiva allegata 2) i verbali della Commissione giudicatrice del 9 agosto 2018, del 6 settembre 2018 e del 13 settembre 2018, non conosciuti, approvati dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con il provvedimento del 19 settembre 2018;3) nei limiti di quanto prospettato in ricorso, il decreto del 17 luglio 2018, n. 48 con cui l'Autorità Garante per l'Infanzia ha approvato l'avviso pubblico della procedura comparativa;
- quanto ai motivi aggiunti al ricorso incidentale:
del provvedimento n.74 del 19 settembre 2018 con cui il Garante dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha approvato la graduatoria definitiva, di cui al verbale di seduta della Commissione del 6 settembre 2018, nella parte in cui è stato attribuito al dott. -OMISSIS- un punteggio totale di 89 in luogo di 93;
di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o consequenziale;
- quanto ai motivi aggiunti al ricorso principale:
degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo per vizi diversi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Autorita' Garante per L'Infanzia e L'Adolescenza;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale -OMISSIS-;
Visto l’atto di riassunzione depositato dal ricorrente in data 2 novembre 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. F M T, in collegamento da remoto ai sensi di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 19 novembre 2018 il dott. -OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento n.74 del 19 settembre 2018 con cui l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha approvato la graduatoria definitiva della selezione, per titoli e colloquio individuale, indetta per il conferimento dell’incarico di Revisore Indipendente deputato allo svolgimento delle verifiche amministrativo contabili ai fini della certificazione del 100% delle spese sostenute nell’ambito del progetto dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, della legge n. 47/2017” e s.m.i., a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020.
Ha esposto in fatto quanto segue.
Il ricorrente ha partecipato alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, di cui all’avviso pubblico approvato, dall’Autorità Garante per l’Infanzia, con decreto del 17 luglio 2018 n. 48, per il conferimento dell’incarico di Revisore Indipendente deputato allo svolgimento delle verifiche amministrativo contabili ai fini della certificazione del 100% delle spese sostenute nell’ambito del progetto dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, della legge n. 47/2017” e s.m.i., a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020.
L’art. 6 dell’avviso prevedeva che la Commissione, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di partecipazione, avrebbe proceduto: 1) alla valutazione del curriculum vitae e della scheda riepilogativa, in base ai criteri di cui al successivo art. 7;2) al colloquio individuale dei candidati teso a verificare il possesso delle competenze specialistiche richieste nonché l’effettiva attinenza delle esperienze maturate al profilo professionale richiesto (stabilendo che, “su un punteggio massimo di 100 punti, sarà attribuito il punteggio massimo di 60 punti ai titoli di studio e professionali e il punteggio massimo di 40 punti al colloquio”).
L’art. 7 dell’avviso fissava i “Criteri di valutazione” e i relativi punteggi.
Nella graduatoria finale il ricorrente è risultato collocato al terzo posto con il punteggio totale di 87 punti (50 per i titoli + 37 per il colloquio), mentre il controinteressato dott. -OMISSIS- è risultato primo con un punteggio totale di 89 (49 per i titoli + 40 per il colloquio).
Ritenendo errata l’attribuzione dei punteggi il ricorrente, con istanza del 20 settembre 2018, ha sollecitato l’Amministrazione all’esercizio dei poteri di autotutela, ai fini della rivalutazione del punteggio attribuitogli ai titoli, segnatamente con riferimento ai contratti di durata minima annuale aventi ad oggetto incarichi di revisione legale e certificazione bilanci presso pubbliche amministrazioni (punto B dell’art. 7 dell’avviso pubblico), per i quali, a suo dire, gli sarebbe spettato non il punteggio assegnatogli di 1 punto, bensì il punteggio massimo di 5 punti, avendo egli comprovato innumerevoli incarichi di revisore dei conti svolti presso molteplici pubbliche amministrazioni, con contratti di durata superiore a quella minima annuale (circa una ventina), ulteriori rispetto a quello rilevante come requisito di ammissione;in tal modo egli avrebbe conseguito il maggior punteggio di 54 punti che, sommato ai 37 conseguiti per il colloquio, lo avrebbe collocato al primo posto in graduatoria con il totale di 91 punti, con conseguente suo diritto all’assegnazione dell’incarico.
L’Amministrazione tuttavia, con provvedimento dirigenziale del 3 ottobre 2018, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di autotutela, affermando che, ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui al criterio B), rileverebbero “…unicamente gli incarichi di revisore legale di durata minima annuale e non quelli relativi alla nomina quale presidente o componente del collegio dei revisori dei conti…”, in quanto “…le figure di revisore dei conti e revisore legale (disciplinate all’art. 14 D.Lgs. 39/2010 e art. 20 D.Lgs 123/2011) non sono sovrapponibili in quanto svolgono funzioni differenti…”.
Contro la graduatoria, motivata come da tale ultima nota, il ricorrente è insorto articolando le seguenti censure.
- Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis della procedura e dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati da parte della Commissione giudicatrice;eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, erroneità e travisamento .
La Commissione avrebbe errato nell’attribuzione dei punteggi relativi all’attività di revisore svolta dal ricorrente, perché avrebbe travisato l’art. 7 della lex specialis che alla voce “Criteri di valutazione”, prevedeva, per quanto qui d’interesse, l’attribuzione ai concorrenti di un punto per ogni contratto di durata minima annuale (ulteriore rispetto a quello utilizzato come requisito di ammissione) avente ad oggetto “incarichi di revisione legale e certificazione bilanci presso pubbliche amministrazioni”, sino ad un massimo di 5 punti.
Il ricorrente ha dichiarato tra l’altro dieci incarichi, di durata pluriennale, quale presidente e/o componente del Collegio dei Revisori dei Conti di svariati enti territoriali, incarichi che la Commissione avrebbe dovuto valutare, anziché considerare “…unicamente gli incarichi di revisore legale di durata minima annuale e non quelli relativi alla nomina quale presidente o componente del collegio dei revisori dei conti…” atteso che l’attività di revisione contabile negli enti locali e in generale tutta l’attività di revisione contabile “pubblica” non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati di alcuni tipi di società, banche e imprese di assicurazione;né le Pubbliche Amministrazioni sono annoverabili tra gli “enti di interesse pubblico”, di cui all’arti. 16, comma 1, D.Lgs. 39/2010, di recepimento della predetta direttiva, il quale sussume in tale genus società emittenti valori mobiliari, banche, imprese di assicurazione, società emittenti strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società di investimento, istituti di moneta elettronica, intermediari finanziari e altri analoghi soggetti.
Quindi la lex specialis – nella parte in cui ha previsto l’attribuzione di un punteggio in favore di tutti quei professionisti che hanno svolto incarichi di revisione legale e certificazione bilanci presso le pubbliche amministrazioni – a prescindere dall’impropria terminologia adoperata, per avere un senso non potrebbe che intendersi riferita agli incarichi di revisori dei conti presso le pubbliche amministrazioni (non esistendo nelle pubbliche amministrazioni altro incarico di revisione legale e certificazione bilanci ulteriore rispetto a quello dei revisori dei conti).
In subordine, per l’ipotesi in cui si ritenesse corretta l’interpretazione della Commissione in ordine al criterio in rassegna, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della lex specialis, per manifesta irrazionalità, irragionevolezza e illogicità, nella parte in cui ha previsto un criterio, quello di cui alla lett. B dell’art. 7, privo di senso.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando documentazione, ma senza svolgere attività difensiva.
Il controinteressato dott. -OMISSIS- ha notificato ricorso incidentale il 14 gennaio 2019, con il quale, riservata ogni difesa in ordine al ricorso (affidata a successiva memoria), ha impugnato la graduatoria e gli atti di valutazione, affermando che per il criterio D (Incarico di Revisore Indipendente nell’ambito di Progetti FAMI negli ultimi quattro anni) gli avrebbero dovuto attribuire 10 punti anziché i 6 assegnati, avendo egli documentato di avere più di 8 progetti (segnatamente n. 19 progetti), range finale per il quale erano previsti 10 punti;inoltre lamenta che al ricorrente siano stati riconosciuti punti a suo dire non dovutigli per lo stesso criterio D.
La camera di consiglio del 16 gennaio 2019, originariamente fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è stata pertanto rinviata al 13 febbraio 2019.
L’Autorità intimata ha depositato memoria con la quale ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso principale quanto all’impugnazione della lex specialis deducendone, comunque, l’infondatezza nel merito sulla scorta, tra l’altro, della circolare n. 34/2013 del MEF. Quanto al ricorso incidentale, l’Amministrazione sostiene che le censure ivi formulate sarebbero ininfluenti sul punteggio finale tenuto conto che con l’attribuzione del punteggio in più ivi rivendicato, egli non supererebbe il ricorrente ove venisse accolto il ricorso principale.
In data 11 febbraio 2019 il dott. -OMISSIS- ha notificato motivi aggiunti al ricorso incidentale, con i quali, ferme restando le censure già formulate, ha impugnato i verbali della Commissione giudicatrice del 9 agosto 2018, del 6 settembre 2018 e del 13 settembre 2018, conosciuti a seguito del deposito in giudizio da parte dell’Autorità in data 14 gennaio 2019, e, segnatamente, il sottocriterio fissato dalla Commissione nella seduta del 9 agosto 2018, in cui si legge che “La Commissione dovrà tenere conto solo dei criteri e dei punteggi indicati chiaramente ed immediatamente evincibili dalla documentazione prodotta. (…) La Commissione ai fini del computo del punteggio di cui ai punti C) e D), della Tabella ex art. 7 dell'avviso, delibera all'unanimità dei propri componenti, che si intendono valutabili gli incarichi relativi a progetti attivati almeno 6 mesi prima alla data di scadenza del bando (2 agosto 2018)”.
Secondo il controinteressato tale criterio sarebbe nuovo e arbitrario, essendo richiesta dalla lex specialis soltanto la durata dell’incarico e non l’inizio dello stesso, quindi la Commissione al più avrebbe potuto rilevare la data dell’affidamento dell’incarico, ma non certo l’avvio del progetto. Tale sottocriterio lo avrebbe danneggiato in quanto, così facendo, la Commissione non gli ha computato 3 progetti, regolarmente evidenziati nella scheda riepilogativa, con conseguente omessa attribuzione del punteggio massimo di 25 (10+15) punti, per il solo punto D, in luogo di quello di 21 (6+15) attribuitogli: tanto lo avrebbe collocato al primo posto anche in caso di accoglimento del ricorso principale.
All’esito di tale gravame, la camera di consiglio del 13 febbraio 2019 è stata, quindi, rinviata al 27 marzo successivo.
Anche il ricorrente principale ha proposto motivi aggiunti, con atto notificato il 13 marzo 2019, con cui, esaminata la documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, ha impugnato l’assegnazione di 9 punti in più al controinteressato, di cui 2 per l’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione, per il criterio B, che, a suo dire, non gli sarebbero spettati, e 7 per il criterio C, relativamente a progetti di durata inferiore a 6 mesi nell’anno solare.
Alla camera di consiglio del 27 marzo 2019 la causa è stata rinviata, per la trattazione del merito, all'udienza pubblica del 16 ottobre 2019.
In vista di tale udienza il ricorrente e il controinteressato hanno depositato memorie conclusive.
In tale occasione il dott. -OMISSIS- ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, vertendosi, a suo dire, in materia di incarichi di lavoro autonomo e citando, sul punto, due sentenze gemelle del T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania (n. 981/2019 e n. 1930/2019), rese in giudizi analoghi promossi dallo stesso ricorrente.
Il dott. -OMISSIS- ha replicato adducendo le regioni per le quali, a suo dire, sussisterebbe invece la giurisdizione del giudice amministrativo.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2019 la Sezione ha disposto di acquisire dall’Amministrazione una dettagliata relazione sui fatti di causa, in cui segnatamente fosse esplicitato, in relazione a ciascuno dei criteri fissati dall’art. 7 dell’avviso pubblico, quali titoli sono stati positivamente valutati dalla Commissione per il dott. -OMISSIS-e per il dott. -OMISSIS-, nonché le ragioni per le quali non sono stati positivamente valutati i restanti titoli.
Espletato l’incombente istruttorio, la causa, calendarizzata per l’udienza pubblica dell’8 aprile 2020, è stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 84, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie difensive rispettivamente in data 3, 4 e 15 maggio 2020.
All’udienza del 20 maggio 2020 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 27/2020
Con sentenza n. 5445 del 20 maggio 2020, il Tar ha accolto il ricorso principale e, in parte, i motivi aggiunti al ricorso principale e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati in parte qua, disponendo come da motivazione;ha respinto in parte il ricorso incidentale e i motivi aggiunti al ricorso incidentale;ha dichiarato improcedibile nella restante parte il ricorso incidentale;ha compensato fra tutte le parti le spese del giudizio.
In particolare, il Collegio ha accolto il ricorso principale ed il secondo motivo dei motivi aggiunti (parallelamente rigettando il ricorso incidentale ed i motivi di ricorso incidentale proposti dal controinteresato dott. -OMISSIS-);di conseguenza, quale effetto conformativo della sentenza, ha disposto la rettifica della graduatoria della procedura con la collocazione del dott. -OMISSIS-al primo posto col maggior punteggio di 91 punti (anziché gli 87 punti erroneamente assegnati), in posizione superiore rispetto al controinteressato dott. -OMISSIS-, cui spettava il minor punteggio di 82 punti (anziché gli 89 punti erroneamente assegnati).
Interposto appello da parte dell’Autorità (iscritto al n. 4777/2020 RG), il Consiglio di Stato, con sentenza del 21 settembre 2020 n. 5479, l’ha accolto limitatamente alla censura concernente un supposto difetto di contraddittorio in prime cure nei confronti della dott.ssa Isabella Boselli, seconda classificata nella graduatoria finale della procedura de qua;per l’effetto, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio all’Ecc.mo TAR ai sensi dell’articolo 105 del Codice del Processo Amministrativo.
Il giudizio è stato riassunto dal ricorrente con atto depositato in data 2 novembre 2020.
Il controinteressato non si è costituito, né ha depositato alcun atto.
L’Autorità si è costituita nel giudizio riassunto, depositando memoria difensiva.
La causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 9 giugno 2021.
2. Il Collegio, nell’integrità del contraddittorio a seguito dell’annullamento con rinvio da parte del Giudice di Appello, non può che ribadire le corrette considerazioni e la decisione di cui alla sentenza sopracitata n. 5445 del 20 maggio 2020.
3. In via pregiudiziale, va confermata la sussistenza della giurisdizione dell’adìto Giudice Amministrativo.
La procedura selettiva per cui è causa è stata indetta ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, che consente alle amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti ivi elencati.
Il Collegio ritiene di aderire alla tesi giurisprudenziale maggioritaria, peraltro sposata anche dello stesso T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della Pubblica Amministrazione.
Vale infatti un'interpretazione estensiva della nozione di assunzione dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni fatta propria dall'art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella quale debbono ritenersi incluse non soltanto le procedure concorsuali volte all'assunzione di lavoratori subordinati, ma anche quelle aventi specificamente ad oggetto il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, dello stesso decreto legislativo (cfr.: T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 7 agosto 2019, n. 1976;T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 febbraio 2019, n. 218;T.A.R. Liguria, Sez. II, 22 giugno 2018, n. 558;T.A.R. Toscana, Sez. I, 20 aprile 2018, n. 557;T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 29 maggio 2017, n. 1182;Cons. Stato, Sez. IV, 15 marzo 2017, n. 1176;Cass., Sez. Un., 1 luglio 2016, n. 13531).
4. Passando all’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, sollevata dall’Amministrazione, il Collegio ne rileva l’infondatezza tenuto conto che la clausola della lex specialis impugnata, segnatamente il criterio B di valutazione, contenuto nell’art. 7 dell’avviso pubblico, non era immediatamente escludente, avendo manifestato la sua lesività per il ricorrente soltanto in occasione dell’attribuzione dei punteggi e dell’interpretazione datane dalla Commissione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV , 13 luglio 2015, n. 1933;T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 2 maggio 2014, n. 388).
Per completezza il Collegio rileva che vi è un difetto di notifica del ricorso incidentale (il quale è stato notificato all’Autorità presso la propria sede e non all’Avvocatura dello Stato), vizio che, tuttavia, risulta sanato dall’avvenuta costituzione dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 dicembre 2016, n. 5628), la quale si è difesa anche con riferimento alle censure ivi formulate dal controinteressato.
Invero l’artt. 44, comma 3, c.p.a. stabilisce che “La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonchè le irregolarità di cui al comma 2”, con la precisazione che la Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno 2018, n. 132, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del riportato comma limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,», con la conseguenza che la sanatoria deve intendersi con efficacia ex tunc.
5. Passando all’esame del merito, il Collegio osserva preliminarmente che entrambi i gravami originari, principale e incidentale, erano diretti a contestare il punteggio a vario titolo attribuito all’altro concorrente, ma non anche a sostenerne l’illegittima ammissione alla procedura selettiva.
Ne consegue che l’esame dei gravami dovrà seguire l’ordine cronologico dovendosi, di volta in volta, verificare se e quali censure siano fondate e quali siano i conseguenti effetti sulla graduatoria.
6. Come visto nella parte narrativa, con tale gravame il dott. -OMISSIS- denuncia l’erronea attribuzione del punteggio ai suoi titoli in ragione di una erronea interpretazione del criterio B di cui all’art. 7 dell’avviso pubblico.
Tale criterio prevedeva l’attribuzione fino a 5 punti per “Contratti di durata minima annuale (ulteriori rispetto a quello utilizzato come requisito di ammissione) aventi ad aggetto incarichi di revisione legale e certificazione dei bilanci presso Amministrazioni Pubbliche”.
Il dott. -OMISSIS-, che ha conseguito il massimo del punteggio attribuibile per le lettere A), C) e D) dei criteri di selezione previsti dall’articolo 7 dell’avviso pubblico, in ordine al criterio B, ha allegato e documentato di aver ricevuto, tra l’altro, dieci incarichi, di durata pluriennale, quale presidente e/o componente del Collegio dei Revisori dei Conti di svariati enti territoriali;tali incarichi non sono stati considerati dalla Commissione sulla base di una motivazione che il ricorrente ha potuto apprendere soltanto dalla nota del 3 ottobre 2018, recante diniego di autotutela. In tale provvedimento si legge che sono stati valutati “…unicamente gli incarichi di revisore legale di durata minima annuale e non quelli relativi alla nomina quale presidente o componente del collegio dei revisori dei conti…”, in quanto “…le figure di revisore dei conti e revisore legale (disciplinate all’art. 14 D.Lgs. 39/2010 e art. 20 D.Lgs. 123/2011) non sono sovrapponibili in quanto svolgono funzioni differenti…”.
Che le ragioni della mancata valutazione dei suddetti titoli risieda in tale convincimento risulta confermato anche dalla relazione che l’Amministrazione ha depositato in adempimento all’ordinanza istruttoria.
Il Collegio rileva che, sebbene sia corretta l’affermazione della Commissione secondo cui le figure di revisore dei conti e revisore legale (rispettivamente disciplinate dall’art. 14 D.Lgs. 39/2010 e dall’art. 20 D.Lgs. 123/2011) non sono sovrapponibili in quanto svolgono funzioni differenti, tuttavia risulta errata l’interpretazione del criterio in rassegna nel senso di considerare incarichi valutabili soltanto quelli di revisore legale e non anche quelli di revisore dei conti.
6.1. Giova richiamare la normativa relativa alle due figure.
Il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, all’art. 14, recita quanto segue:
“1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;
b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;
f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;
g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.
4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico.
5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUF.
6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.
7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la società di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione”.
Il Decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, all’art. 20 dispone quanto segue:
“1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.
4. L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonchè delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale”.
Dalla lettura delle due norme riportate è possibile trarre alcune differenze evidenti: il revisore legale svolge la sua attività professionale in favore di imprese, ha il compito di legalizzare il bilancio, anche consolidato, sul quale può fare rilievi, e redige una relazione annuale in occasione della certificazione del bilancio.
Il revisore dei conti o il sindaco svolge la propria attività professionale non solo in favore di imprese e società ma anche di enti ed organismi pubblici, ha il compito essenzialmente di verificare la regolarità contabile (controllo di legalità), quindi di legalizzare la contabilità (ma non il bilancio) ed è tenuto a redigere una relazione trimestrale.
Per una maggiore comprensione delle differenze deve rilevarsi che, per quanto riguarda le società, da ultimo, la disciplina dettata dall'art. 2477 c.c. sulla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore di S.r.l., è stata oggetto di due modifiche: la prima apportata dall'art. 379 comma 1 D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", che, tra l'altro, ha fissato specifici limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di S.r.l.;la seconda apportata dall'art. 2 bis, comma 2, D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. "Sblocca cantieri"), disposizione inserita in sede di conversione dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, che ha innalzato i limiti dimensionali previsti dall'art. 379 comma 1, del D.Lgs. 14/2019, introducendo i nuovi limiti attualmente indicati dall'art. 2477 comma 2, lett. c) cod. civ..
In sintesi, dopo le suddette modifiche, nelle S.r.l. è possibile optare tra una delle seguenti soluzioni: a) nomina del sindaco unico o del Collegio sindacale (cui è affidato il controllo di legalità) e di un revisore (cui è affidata la revisione legale);b) nomina solamente del sindaco unico o del Collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e non del revisore. In tal caso, lo statuto deve attribuire all'organo sindacale la revisione legale (poiché, in mancanza, sarebbe obbligatoria la nomina del revisore, e l'organo sindacale deve essere composto, ai sensi dell'art. 2409 bis comma 2, c.c., solo da revisori;c) nomina del solo revisore (cui è affidata la revisione legale) e non dell'organo sindacale, con il controllo di legalità svolto dai soci (secondo quanto stabilito dall'art. 2476 c.c. e dall'art. 2409 c.c.).
Tale ricostruzione si fonda sulla necessità, in presenza degli obblighi di controllo, dell'attività di revisione legale, quale conseguenza delle direttive comunitarie in materia di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato, che impongono su questi documenti un controllo da assegnare a revisori abilitati.
6.2. Le considerazioni che precedono, nel loro complesso, da una parte consentono di confermare la correttezza dell’affermazione secondo cui le figure del revisore legale e del revisore dei conti non sono sovrapponibili, dall’altra evidenziano come le due funzioni possano anche essere convogliate all’interno dell’unica figura del “revisore dei conti”, a condizione che, per quanto riguarda le imprese, questi sia anche “revisore legale” perché deve poter effettuare la legalizzazione del bilancio, non consentita al revisore dei conti.
Viceversa, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche le funzioni di controllo contabile, tipiche del revisore dei conti, possono essere svolte anche da un revisore legale, che si occuperà comunque del solo controllo di legalità non dovendo, invece, provvedere ad alcuna legalizzazione di bilancio.
Le considerazioni che precedono appaiono, altresì, coerenti con la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, in realtà riferita a normativa più risalente, la quale, occupandosi del tema inerente l’asserita “assenza di qualsivoglia peculiarità della revisione legale “pubblica” rispetto al titolo professionale di “revisore legale” riservato ai soggetti iscritti nel registro istituito ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e, quindi, della legittimità o meno della previsione che consente l’iscrizione nell’elenco da predisporsi per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali oltre ai “soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” anche agli “iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”, ha tuttavia chiarito “L’attività di revisione contabile negli enti locali, così come del resto tutta l’attività di revisione contabile “pubblica”, non rientra in realtà nel campo di applicazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, … né le Pubbliche Amministrazioni sono del resto annoverabili tra gli “enti di interesse pubblico”, di cui al punto 13) del par. 1 dell’art. 2 della Direttiva (si tratta de “gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio , e le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE”), ch’è qualificazione che non risulta nemmeno loro attribuita dalla legislazione nazionale di recepimento (v. art. 16, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 27-1-2010, n. 39, secondo cui “sono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;b) le banche;c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;f) le società di gestione dei mercati regolamentati;g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;i) le società di intermediazione mobiliare;l) le società di gestione del risparmio;m) le società di investimento a capitale variabile;n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;o) gli istituti di moneta elettronica;p) gli intermediari finanziari di cui all’ articolo 107 del TUB”)” (Cons. Stato, Sez. III, 26 maggio 2014, n. 2676).
La sentenza in rassegna ha, quindi, affermato che se l’attività di revisione contabile pubblica non rientra nel concetto di “revisione legale” di cui alla indicata normativa comunitaria e nazionale attuativa, la normativa che consente anche ai commercialisti di iscriversi nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, non è in grado di “realizzare la lamentata equipollenza tra le due figure ai fini dell’esercizio di quest’ultima attività”.
Dalle argomentazioni di tale sentenza è, altresì, possibile trarre conferma di quanto già ricavabile dalla normativa innanzi riportata, ossia che la figura del “revisore legale” è prevista soltanto nell’attività di impresa e per gli “enti di interesse pubblico”, in forma individuale o societaria, laddove è obbligatoria per legge la certificazione del bilancio (attività nell’ambito delle quali è spesso definito anche “revisore legale dei conti” attesa la commistione di funzioni di cui si è detto innanzi);a differenza del “revisore dei conti” che è chiamato soltanto alla verifica di legalità contabile-amministrativa, il quale è una figura che opera sia nell’ambito delle imprese, a tale limitato fine, sia nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.
6.3. Tanto chiarito, il Collegio rileva che, nel caso di specie, per come declinata nell’avviso pubblico, la figura professionale richiesta era formalmente quella di un “revisore legale”, con l’avvertenza che lo stesso avrebbe dovuto svolgere anche le verifiche amministrativo-contabili;a tale soggetto, infatti sarebbe stata demandata “la verifica di tutte le spese rendicontate dal Beneficiario finale contenute nella domanda di rimborso intermedia e finale nell’ambito del progetto…”, ossia le “verifiche amministrativo contabili, in conformità alla normativa di riferimento, ai fini della certificazione del 100% delle spese sostenute nell’ambito della realizzazione delle attività progettuali in argomento”.
Con la tipologia delle funzioni da esercitare non stride il dato che l’art. 2 dell’avviso pubblico, rubricato “Soggetti ammessi”, richiedesse “Revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze” e che il successivo art. 3 indicasse, come primo fra i requisiti di partecipazione, l’essere “Revisore contabile iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze”, ossia il “Registro dei revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010” istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Quindi, in definitiva, l’Autorità, con la selezione in rassegna, intendeva formalmente acquisire un “revisore legale”, il quale tuttavia svolgesse primariamente funzione di “revisore dei conti”, cui aggiungere la “certificazione del 100% delle spese sostenute nell’ambito della realizzazione delle attività progettuali in argomento”.
Alla luce delle considerazioni che precedono il criterio di cui alla lett. B dell’art. 7 “Contratti di durata minima annuale (ulteriori rispetto a quello utilizzato come requisito di ammissione) aventi ad aggetto incarichi di revisione legale e certificazione dei bilanci presso Amministrazioni Pubbliche”, non può che essere interpretato nel senso di riconoscere la valutabilità anche dell’esperienza maturata come revisore dei conti nella P.A., non essendo prevista l’attività di certificazione dei bilanci presso la P.A..
Ne discende la fondatezza del ricorso introduttivo, con la conseguenza che la Commissione avrebbe dovuto attribuire al ricorrente, per il criterio B di cui all’art. 7 dell’avviso pubblico, il punteggio anche per gli incarichi di revisore dei conti non considerati i quali, essendo più di 6, gli avrebbero fruttato il punteggio massimo (5), ossia 4 punti in più, con i quali avrebbe raggiunto quota 91 punti, sopravanzando il controinteressato.
7. Le considerazioni che precedono, tuttavia, depongono per l’infondatezza del primo motivo dei motivi aggiunti al ricorso principale.
Con tale motivo il ricorrente lamenta che, sempre per il criterio B, al controinteressato dott. -OMISSIS- erroneamente sia stato attribuito il punteggio anche per i due incarichi, rispettivamente, di Presidente e Membro “del Nucleo di Valutazione e di Controllo di Gestione Del Comune di Nocera Inferiore (Sa) per l’attività di verifica sui costi dei vari capitoli di spesa attinenti il Bilancio dell’Ente”.
Il ricorrente osserva che il controinteressato ha allegato solo 5 contratti, fra cui quello contestato, con la conseguenza che la Commissione, in relazione al criterio in argomento, avrebbe dovuto assegnare al dott. -OMISSIS-, al più, 3 punti, uno ciascuno per gli incarichi sopra indicati ai punti 1, 2 e 5, gli unici sussumibili nell’ambito degli incarichi di revisione legale e certificazione bilanci, anziché i 5 attribuitigli.
Nella relazione depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria l’Amministrazione riferisce che “in sede di valutazione della documentazione a comprova del requisito di cui alla lettera B) (contratti di durata minima annuale (ulteriori rispetti a quello utilizzato come requisito di ammissione) aventi ad oggetto incarichi di revisione legale e certificazione dei bilanci presso Amministrazioni Pubbliche) è stata ravvisata la necessità, da parte del Responsabile del procedimento, di richiedere al dottor -OMISSIS- ulteriore documentazione…”.
Quindi riferisce che il dottor -OMISSIS- in data 12 ottobre 2018 ha dato riscontro alla richiesta di integrazione documentale specificando, per quanto in questa sede rileva, che gli incarichi svolti presso il Comune di Nocera Inferiore consistevano nel controllo di regolarità amministrativa e contabile, sulla legittimità la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, attività che viene svolta anche dal Nucleo di Valutazione.
Osserva il Collegio che la descrizione fatta dal controinteressato dell’attività svolta quale Presidente e componente del Nucleo di valutazione presso il Comune di Nocera Inferiore, sebbene apparentemente diverga dalle funzioni attribuite al Nucleo di valutazione, come declinate dalla legge (art. 14 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), finalizzate prioritariamente alla valutazione della performance, in realtà induce a ritenere tale attività comprensiva delle funzioni di controllo interno dei conti, tenuto conto che la stessa norma, al comma 2, stabilisce che “L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286…”;tali servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. 286/99 ricomprendevano espressamente il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile (art. 2).
Dunque risulta corretto l’operato della Commissione, laddove, questa volta, ha ritenuto valutabili anche tali incarichi per il criterio B, in quanto sostanzialmente consistenti nella funzione di revisore dei conti, con la conseguenza che il primo motivo dei motivi aggiunti al ricorso principale è infondato.
Ne discende che, finora, risulta corretto il punteggio di 89 punti assegnato al dott. -OMISSIS-.
8. Con il secondo motivo dei motivi aggiunti il dott. -OMISSIS-lamenta che per il criterio di cui alla lett. C dell’art. 7, la Commissione avrebbe illegittimamente assegnato al dott. -OMISSIS- 7 punti in più.
Espone che la lex specialis, per il criterio in parola, prevedeva l’attribuzione ai concorrenti di un punteggio per ogni progetto attestante “l’esperienza maturata in qualità di Revisore Indipendente nell’ambito dei progetti cofinanziati dai Fondi Europei, ministeriali o regionali negli ultimi 10 anni”, fino ad un massimo di 5 punti, assegnato in base al numero dei progetti vantati e precisamente: a) da 1 a 3 progetti: 2 punti, b) da 4 a 8 progetti: 3 punti;c) più di 8 progetti: 5 punti.
Contestualmente, per il medesimo criterio, prevedeva un ulteriore punteggio, sino ad un massimo di 10 punti, assegnato in base ai budget dei singoli progetti e precisamente: d) da 10.000,00 euro a 300.000,00 euro: 3 punti;e) da 300.000,00 a 500.000,00 euro: 6 punti;f) più di 500.000,00 euro: 10 punti.
Complessivamente, quindi, per detto criterio articolato in due sub-criteri, la lex specialis prevedeva l’attribuzione di un complessivo punteggio sino ad un massimo di 15 punti, dato dalla sommatoria del punteggio assegnato per il numero dei progetti e di quello assegnato per i budget stanziati per detti progetti.
Aggiunge il dott. -OMISSIS-che tali disposizioni andavano applicate in ossequio alla disposizione, contenuta sempre nell’art. 7, secondo cui “…ai fini del calcolo degli anni di esperienza del presente Avviso, si considera ad esempio “esperienza pari ad un anno” quella protrattasi per almeno 6 mesi continuativi nell’arco del medesimo anno solare…”.
Il dottor -OMISSIS-, così come dallo stesso indicato nella scheda riepilogativa allegata alla domanda di partecipazione (e precisamente alle pagine 3 e 4), ha dichiarato nove incarichi, e precisamente: 1. 12/04/2012 – 30/06/2012: CEIS (Centro Italiano di Solidarietà);2. 01/03/2012 – 30/06/2012: CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati);3. 02/11/2012 – 29/05/2013 – INPM (Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà);4. 02/11/2012 – 29/05/2013 – INPM (il progetto in questione diverge da quello di cui sopra, seppur la durata dell’incarico ed il committente siano coincidenti);5. 02/11/2012 – 30/06/2013 – CEIS (Centro Italiano di Solidarietà);6. 05/03/2013 – 31/08/2013 – Piano Sociale di Zona Ambito S2;7. 15/12/2014 – 15/05/2015 – INMP;8. 15/12/2014 – 15/05/2015 – INMP (anche in tal caso, il progetto in questione differisce da quello di cui sopra);9. 25/03/2014 – 30/09/2014 – Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
La Commissione ha assegnato al dott. -OMISSIS- 5 punti in relazione al numero dei progetti e 10 punti per l’importo complessivo dei budget dei progetti per un totale di 15 punti (il punteggio massimo) incorrendo, secondo il dott. -OMISSIS-, in un duplice errore.
Difatti, 7 progetti (sui 9 dichiarati dal dott. -OMISSIS- nella scheda riepilogativa) attestano una esperienza continuativa nel medesimo anno solare inferiore ai 6 mesi, diversamente da quanto richiesto dalla lex specialis e ribadito dalla stessa Commissione giudicatrice nella seduta del 3 settembre 2018 (nella quale, coerentemente, la Commissione stessa ha precisato che si intendono valutabili gli incarichi relativi a progetti attivati almeno 6 mesi prima della data di scadenza del bando).
Il ricorrente si riferisce ai progetti numeri 1, 2 e 6, quelli cioè relativi al CEIS, al CIR e al Piano Sociale di Zona Ambito S2, tutti svolti per una durata comunque inferiore a sei mesi e a quelli indicati ai punti 3, 4, 7 e 8, per i quali il dott. -OMISSIS- non ha comunque maturato “…6 mesi continuativi nell’arco del medesimo anno solare…”.
Quindi, secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe errato attribuendo al dott. -OMISSIS- 5 punti, corrispondenti al punteggio massimo, assegnabile per più di 8 progetti valutabili, laddove gliene avrebbe dovuti attribuire 2 per aver comprovato solo da 1 a 3 progetti valutabili.
La Commissione avrebbe errato anche quanto all’ulteriore punteggio attribuibile per il budget degli stessi, previsto sino ad un massimo di 10 punti, atteso che la sommatoria dei budget degli unici due progetti del dott. -OMISSIS- suscettibili di valutazione raggiunge un complessivo importo di € 500.000,00 (300.000,00 il progetto CEIS, 200.000,00 il progetto del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli), sicchè la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli il minor punteggio di 6 punti (“Da 300.000,00 a 500.000,00 euro: 6 punti”).
Di conseguenza al dott. -OMISSIS- sarebbero spettati, per tale criterio, soltanto 8 punti in luogo dei 15 attribuitigli, ossia 2+6.
8.1. Il motivo che precede risulta fondato sulla base del mero dato numerico, sicchè non necessita di particolari chiarimenti: invero la Commissione, in ordine a tale criterio, non doveva svolgere alcuna attività discrezionale, essendo il suo compito limitato a verificare la durata di ogni singolo progetto.
Nella relazione depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria, l’Amministrazione conferma che il dottor -OMISSIS- ha conseguito il massimo del punteggio attribuibile per le lettere A), B) e C) dei criteri di selezione previsti dall’articolo 7 dell’avviso;nello schema di pag. 10, inoltre, conferma che, per il criterio di cui alla lett. C, il dott. -OMISSIS- ha presentato 9 progetti ai quali sono stati assegnati 5 punti per il numero dei progetti e 10 punti per il superamento del budget previsto.
Dalla lettura del dettaglio inerente la durata di tali progetti risulta che, come obiettato dal ricorrente principale, 7 di essi non superano la durata dei 6 mesi nell’arco dell’anno solare, criterio al quale l’Amministrazione si era autovincolata, sicchè risulta errata l’attribuzione di punti 5+10 al dott. -OMISSIS- per tale criterio, risultando invece corretto il punteggio di 2+6, per un totale di 8 punti.
Né in senso contrario potrebbe deporre la censura, svolta dal controinteressato nel ricorso incidentale, peraltro a diversi fini, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto valutare quanto riportato non soltanto nella scheda riepilogativa ma anche nel curriculum, dal momento che la scheda riepilogativa aveva appunto lo scopo di porre in evidenza alla Commissione i progetti e le esperienze che, secondo il candidato, erano valutabili: esperienze rientranti nel più ampio corredo di esperienze maturate nel corso dell’intera carriera, attestate dal curriculum vitae, che ciascun concorrente era tenuto a presentare, alla stregua dell’art. 8 dell’avviso, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, così attestandone la veridicità.
Conclusivamente, stante la fondatezza di tale motivo, il punteggio complessivo del dott. -OMISSIS- andrebbe decurtato di 7 punti, attestandosi a punti 82.
9. Si rende necessario, a questo punto, passare all’esame del ricorso incidentale, con il quale il dott. -OMISSIS- sostiene che, per il criterio D (Incarico di Revisore Indipendente nell’ambito di Progetti FAMI negli ultimi quattro anni) gli avrebbero dovuto attribuire 10 punti anziché i 6 assegnati, avendo egli documentato di avere più di 8 progetti, segnatamente in numero di 19;progetti che la Commissione avrebbe dovuto, a suo dire, ricavare dalla lettura del curriculum, non limitandosi a quanto indicato nella scheda riepilogativa.
In relazione a tale motivo, poi, con i motivi aggiunti al ricorso incidentale, il ricorrente denuncia l’illegittimità del sottocriterio, introdotto dalla Commissione, per il quale “La Commissione ai fini del computo del punteggio di cui ai punti c) e d), della Tabella ex art. 7 dell’avviso, delibera all’unanimità dei propri componenti, che si intendono valutabili gli incarichi relativi a progetti attivati almeno sei mesi prima alla data di scadenza del bando (2 agosto 2018)”: si tratterebbe di criterio non previsto dalla lex specialis e, dunque, arbitrario, il quale lo avrebbe penalizzato, non essendogli stato riconosciuto il punteggio per alcuni dei progetti dichiarati.
Sempre con il ricorso incidentale il controinteressato sostiene anche che illegittimamente la Commissione avrebbe attribuito al dott. -OMISSIS-, per il criterio D, il punteggio di 10 in luogo del dovuto 6, prendendo erroneamente in esame progetti dichiarati quali FAMI, in assenza delle necessarie caratteristiche.
9.1. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato per le ragioni già sopra esposte al precedente punto 6.1.
E’, parimenti, infondata la doglianza, formulata con i motivi aggiunti al ricorso incidentale, inerente l’asserita illegittimità del sottocriterio, introdotto dalla Commissione, per il quale “La Commissione ai fini del computo del punteggio di cui ai punti c) e d), della Tabella ex art. 7 dell’avviso, delibera all’unanimità dei propri componenti, che si intendono valutabili gli incarichi relativi a progetti attivati almeno sei mesi prima alla data di scadenza del bando (2 agosto 2018)”.
Osserva il Collegio che il sottocriterio in parola non appare né lesivo della par condicio né illogico, atteso che la lex specialis disponeva che “ai fini del calcolo degli anni di esperienza del presente avviso, si considera ad esempio esperienza pari ad un anno quella protrattasi per almeno 6 mesi continuativi nell’arco del medesimo anno solare”.
Ne discende che, essendo la scadenza del bando fissata per il 2 agosto 2018, in piena coerenza con la disposizione contenuta nell’art. 7 di cui si è detto (secondo cui “Ai fini del calcolo degli anni di esperienza del presente Avviso, si considera ad esempio “esperienza pari ad un anno” quella protrattasi per almeno 6 mesi continuativi nell’arco del medesimo anno solare”), la Commissione ha ritenuto di considerare valutabili, alla stregua di un mero calcolo algebrico, solo gli incarichi del 2018 relativi a progetti attivati almeno sei mesi prima del 2 agosto 2018.
9.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il dott. -OMISSIS- tende a vedere ridotto il punteggio attribuito al dott. -OMISSIS-, lamentando che a costui, per il criterio D, sarebbero stati valutati progetti privi delle caratteristiche per esser ricondotti a progetti FAMI.
Quindi sostiene che il dott. -OMISSIS-non avrebbe documentato un numero di progetti "superiore a 8" che gli consentirebbe l’attribuzione di un punteggio pari a 10, effettivamente attribuitogli, ma dovrebbe rientrare al più tra i "4 e 8" progetti con la consequenziale attribuzione di soli punti 6, così totalizzando per il criterio D, un punteggio di 21 (6+15) invece di 25 (10+15).
Su tale tematica l’Amministrazione a pag. 12 della relazione istruttoria, pur senza dettagliarne le ragioni, testualmente afferma: “N.B. in occasione del ricorso incidentale e dei motivi aggiuntivi del dottor -OMISSIS- l’Amministrazione si è avveduta del fatto che, tra i titoli dichiarati dal -OMISSIS-per la lettera d), i progetti FAMI utili per l’attribuzione del punteggio erano solo 8 a cui in effetti dovevano corrispondere 6 punti e non 10”.
Ciò posto il Collegio rileva che, anche aderendo alla tesi del dott. -OMISSIS- (cripticamente condivisa dall’Amministrazione nella relazione istruttoria) secondo cui per tale criterio sarebbero spettati al dott. -OMISSIS-4 punti in meno, il risultato finale sarebbe il seguente: -OMISSIS-punti 87 (87+4-4) e -OMISSIS- punti 82 (89-7).
Ne discende che la questione, così come è posta dal dott. -OMISSIS-, non è comunque idonea a superare la cd. prova di resistenza, tenuto conto che, anche ove fondata, non consentirebbe al controinteressato di tornare a ricoprire il primo posto della graduatoria, nel quale risulterebbe invece classificato il dott. -OMISSIS-, anche con il minor punteggio di 87 punti.
9.3. Conclusivamente, per tutto quanto precede, il ricorso introduttivo e il secondo motivo dei motivi aggiunti al ricorso principale devono essere accolti;il primo motivo dei motivi aggiunti al ricorso principale, il primo motivo del ricorso incidentale e i motivi aggiunti al ricorso incidentale devono essere respinti;il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
Alla statuizione che precede consegue l’annullamento degli atti impugnati nella parte di interesse del ricorrente principale e, quale effetto conformativo, la rettifica della graduatoria con collocazione del dott. -OMISSIS-al primo posto, con ogni conseguente adempimento da parte dell’Amministrazione resistente.
10.Le spese del giudizio, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni trattate, possono essere compensate fra tutte le parti.