TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-09-05, n. 201201634
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01634/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2011, proposto da Re M Consorzio Cooperativo Sociale a r.l., rappresentato e difeso dall’avv. M G, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Cipriani in Bari, via Andrea da Bari, 109;
contro
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. S S, con domicilio eletto presso l’avv. F D Pierro in Bari, via Calefati, 133;
per l’annullamento
- della clausola contenuta nell’art. 16 del contratto rep. 849/04 (trasporto scolastico), laddove esclude la revisione dei prezzi di appalto al di sotto della soglia del 10%, per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente a titolo di revisione prezzi Istat (legge 24.12.1993, n. 537, art. 6, comma 4, e successive modificazioni;ora art. 115 del codice dei contratti pubblici);
- della determinazione, non notificata né conosciuta, di procedere alla liquidazione dei compensi per revisione prezzi del contratto rep. 849/04 soltanto per gli importi eccedenti la soglia del 10% (di cui al precedente punto);
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, collegato, connesso, conseguente e comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla revisione annuale del prezzo dei contratti rep. 849/04 e rep. 1077/05 (servizi cimiteriali), oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria;
per l’accertamento, con riferimento al contratto rep. 849/04 (trasporto scolastico), del diritto del ricorrente alla revisione del prezzo secondo le modalità indicate all’art. 16, ma senza la soglia del 10%, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria;
e per la condanna del Comune di Lucera al pagamento di €. 275.688,13 in favore del ricorrente, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti M G e S S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il Consorzio ricorrente Re M a r.l. ha svolto i seguenti servizi pubblici per affidamento del Comune di Lucera: a) servizio di trasporto scolastico, disabili, suburbano e idrico (contratto rep. 849/04 del 23.9.2004);b) servizi cimiteriali (contratto rep. 1077/05 del 27.10.2005).
I termini temporali di svolgimento previsti nei suddetti contratti erano: a) per il primo (trasporto scolastico) dal 21.9.2004 al 21.9.2010;b) per il secondo (servizi cimiteriali) dal 7.9.2005 al 7.9.2010.
Il contratto rep. 1077/05 (servizi cimiteriali) non prevede la revisione contrattuale del prezzo;il contratto rep. 849/04 (trasporto scolastico) contempla espressamente all’art. 16 la revisione dei prezzi con criteri peculiari ed una franchigia del 10%.
L’Amministrazione comunale procedeva con provvedimento espresso a riconoscere la revisione prezzi contrattuali esclusivamente per il contratto relativo al trasporto scolastico rep. 849/04 limitatamente ad un determinato periodo di tempo e soltanto per la soglia superiore alla variazione del 10% secondo i criteri indicati in contratto.
L’interessato, pertanto, domandava reiteratamente al Comune di procedere al pagamento delle somme per il titolo anzidetto.
Il Consorzio deducente chiede a questo Giudice accertarsi il proprio diritto alla revisione periodica del prezzo dei citati contratti di appalto, con conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta a corrispondere tale importo, oltre interessi moratori ex dlgs n. 231/2002 e rivalutazione.
Evidenzia parte ricorrente che il diritto alla revisione del prezzo dell’appalto si fonda su una disposizione imperativa (attualmente l’art. 115 dlgs n. 163/2006), conseguentemente non derogabile, e che, pertanto, non è possibile introdurre franchigie per la revisione prezzi nei contratti di servizi pubblici.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lucera, resistendo al gravame.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del giudizio con riferimento alla domanda relativa alla revisione prezzi per i servizi cimiteriali di cui al contratto rep. 1077/05, stante la rinuncia formulata dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza del 27 giugno 2012.
2. Per quanto concerne la domanda relativa alla revisione prezzi per il servizio di trasporto scolastico di cui al contratto rep. 849/04, va premesso che, a tal riguardo, l’art. 16 (rubricato: “Revisione dei prezzi contrattuali”) del menzionato contratto di appalto dispone testualmente:
«Qualora nel corso dell’appalto si verifichino variazioni in aumento o diminuzioni nel costo della mano d’opera o negli altri elementi di costo specificati nel quadro economico per l’importo complessivo annuo superiore al 10%, ciascuna delle parti contraenti ha diritto alla revisione del prezzo, a decorrere dalla data in cui si sono verificate le variazioni stesse.
La determinazione della variazione complessiva del canone sarà operata sui seguenti elementi di costo ed in funzione ponderale del peso a fianco di ciascuno indicato:
costi degli automezzi: 25%
costi del personale: 75%
Le variazioni X (automezzi) ed Y (personale) saranno determinate:
per gli automezzi dal rapporto tra il numero indice dei prezzi al consumo pubblicato nel bollettino mensile di statistica per la categoria “acquisti”, “manutenzione e riparazione veicoli” rispetto allo stesso numero indice pubblicato nel predetto bollettino relativamente al mese di aggiudicazione dell’appalto;
per il personale nella misura pari alla variazione dell’indice ISTAT relativamente ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto allo stesso indice del mese di aggiudicazione dell’appalto.
La variazione percentuale V complessiva sarà determinata con la seguente formula:
V = (75 X + 25 Y) / 100.
Resta convenuto e precisato che l’importo della revisione riguarderà solo l’eccedenza delle variazioni in aumento o diminuzione V, rispetto al 10%, che rappresenta l’alea contrattuale e che resta invariata per tutta la durata dell’appalto.
La richiesta di revisione dovrà essere avanzata dalla parte che ne ha interesse e la controparte dovrà accedervi entro 30 giorni.».
L’Amministrazione comunale - come visto - procedeva con provvedimento espresso a riconoscere la revisione prezzi contrattuali con riferimento al contratto relativo al trasporto scolastico rep. 849/04 limitatamente ad un determinato periodo di tempo e soltanto per la soglia superiore alla variazione del 10% secondo i criteri indicati in contratto.