TAR Torino, sez. II, sentenza 2015-07-31, n. 201501301

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2015-07-31, n. 201501301
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201501301
Data del deposito : 31 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00666/2013 REG.RIC.

N. 01301/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00666/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Torino, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Gianotti, Luisa Varalda, con domicilio eletto presso Giuseppina Gianotti in Torino, Via Corte D'Appello, 16;



contro

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Carlo Maina, Giuseppe Piccarreta, con domicilio eletto presso Pier Carlo Maina in Torino, piazza Castello, 153; Comune di Novara;



A) quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

I) per l'annullamento:

- della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 1-5575 del 3 aprile 2013, pubblicata nel BUR n. 18 del 2.5.2013 avente ad oggetto "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (comma 1, dell'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135 così come sostituito dall'art. 1 comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228) - ripartizione delle risorse. " nella parte in cui è stato approvato di dar corso, unilateralmente e in aperta violazione di precedenti specifici impegni, assunta al riguardo, alla modifica del Programma Triennale dei servizi di TPL per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, relativamente all'annualità 2013, attualmente vigente, approvato con D.G.R. n. 12-4591 del 24.09.2012;

- della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 25-5760 del 6 maggio 2013, pubblicata nel BUR n. 22 del 30.5.2013, nella parte in cui, nel contesto dell'allestimento del "Piano di rientro in materia di Trasporto Pubblico Locale adottato ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35", da presentare per l'approvazione ai Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'economia e delle finanze dispone unilateralmente e in aperta violazione di precedenti specifici impegni assunti al riguardo, "tagli lineari" tali da verosimilmente comportare la riduzione delle risorse per la Linea 1 della Metropolitana automatica rispettivamente: a). nella misura del 6,57% per il corrente anno 2013; b) nella misura del 12,38% per l'anno 2014; c) nella misura del 15,42% per l'anno 2015, impegnando la Giunta regionale a predisporre un d.d.l.r. sull'assestamento del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013 e modifica sul Bilancio Pluriennale per gli anni finanziari 2013 e 2015;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso agli atti impugnati;

II) e per la condanna:

- relativamente all'annualità 2013, all'esatto adempimento del Programma Triennale dei servizi di TPL per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, attualmente vigente e approvato con D.G.R. n. 12-4591 del 24.09.2012, mediante la previsione nel contesto del piano di rientro del debito e, conseguentemente, conservando nel relativo bilancio previsionale una somma corrispondente a tale onere economico e così per euro 17.000.000,00;

- relativamente alle annualità 2014/2015, all'esatto adempimento col Programma Triennale attualmente vigente, mediante la previsione nel contesto del piano di rientro del debito e, conseguentemente, conservando nel relativo bilancio previsionale una somma quantomeno corrispondente a tale onere economico e così per euro 17.000.000,00 per ciascun anno; - - dall'annualità 2014, all'esatto adempimento dell'impegno a riconoscere un'inflazione sui compensativi per i servizi minimi pari all'1% dell'anno precedente, prevedendo nel contesto del piano di rientro del debito e, conseguentemente, allocando nel relativo bilancio previsionale una somma quantomeno corrispondente a tale onere economico a partire dalla cifra originariamente assegnata;

III) e per la condanna,

in ogni caso, ad astenersi da ulteriori determinazioni arbitrarie e unilaterali dei fabbisogni, ad avvalersi delle procedure concertate previste dalla l.r. 1/2000 e s.m.i., prodromiche alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e alla conseguente definizione delle relative risorse in vista del triennio 2014-2016;

IV) nonché per il risarcimento

dei danni tutti patiti e patiendi, con riserva di quantificazione in corso di causa o in separato giudizio;

B) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 28.11.2013:

V) per l'annullamento:

- della D.G.R. 11-677 del 29 luglio 2013 pubblicata sul BUR n. 34 del 22 agosto 2013, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano di rientro TPL in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge del 8 aprile 2013 n. 35.Revoca della deliberazione del 6 maggio 2013, n. 25-5760 "Piano di rientro in materia di Trasporto Pubblico Locale adottato ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legge del 8 aprile 2013 n. 35" nella parte in cui, approvando la nuova versione del "Piano di rientro in materia di Trasporto Pubblico Locale adottato ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35", dispone, unilateralmente e in aperta violazione di precedenti specifici impegni assunti al riguardo, "tagli lineari" tali da verosimilmente comportare, a quanto è dato di comprendere, alla luce della circostanza che non sono più quivi partitamente rappresentate le relative cifre percentuali, la riduzione delle risorse per la Linea 1 della Metropolitana automatica rispettivamente: a). nella misura del 6,57% per il corrente anno 2013; b) nella misura del 9,66% per l'anno 2014 (comprensiva del 1% previsto nell'accordo); c) nella misura del 9,49% per l'anno 2015 (comprensiva del 1% previsto nell'accordo), dando atto che per la copertura finanziaria le risorse necessarie sono previste nel disegno di legge regionale n. 351/IX "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015";- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

- in ogni caso, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 14.01.2014:

VI) per l'annullamento:

- della D.G.R. 22 ottobre 2013 n. 18-6536 pubblicata nel BUR n. 46 del 14 novembre 2013, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015 ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. " nella parte in cui, approvando il piano triennale del TPL 2013-2015, assegna le risorse agli Enti soggetti di delega tali da comportare la riduzione delle risorse per la Linea 1 di Metropolitana automatica rispetto a quanto previsto nel programma triennale 2011-2013 e per l'anno 2013 ancora vigente nonchè rispetto a quanto previsto nell'accordo transattivo;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

- in ogni caso, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con i ricorsi in epigrafe indicati il Comune di Torino ha impugnato gli atti mediante i quali la Regione Piemonte ha deliberato di ridurre, per gli anni 2013-2015, i finanziamenti regionali destinati a coprire le spese relative ai servizi minini del trasporto pubblico locale, finanziamenti la cui entità, dopo un pregresso contenzioso giudiziario, era stata stabilita in un atto transattivo stipulato il 24/09/2012, approvato dalla Regione con delibera di Giunta n. 148 del 24/09/2012, e dal Comune di Torino con delibera di Consiglio Comunale n. 04880/064 del 25/09/2012.

2. Più in particolare, nel menzionato atto transattivo la Regione Piemonte si impegnava a riconoscere, a favore, tra gli altri, del Comune di Torino: a) i finanziamenti già stabiliti con l’Accordo di programma 16/03/2008 e con il relativo Addendum del 24/11/2008, calcolati su base anno 2010 e decurtate del 3% per l’anno 2011, del 9% per l’anno 2012 e del 15% per l’anno 2013; b) le somme afferenti l’esercizio della Metropolitana, in ragione di euro 19.400.000,00 per l’anno 2011, di euro 18.200.000,00 per l’anno 2012 e di euro 17.000.000,00 per l’anno 2013 “ovvero le veriori somme che il Comune di Torino si obbliga a certificare in relazione agli obblighi contrattuali assunti con il gestore del servizio, comunque non superiori agli importi sopra indicati”.; c) a decorrere dall’anno 2014, l’inflazione sui compensativi per i servizi minimi, pari all’1% dell’anno precedente.

3. Con gli atti impugnati mediante il ricorso introduttivo del giudizio la Regione Piemonte ha approvato modifiche al Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (in prosieguo indicato solo “TPL”) relativo al triennio 2011-2013 nonché il Piano di rientro in materia di TPL, adottato ai sensi del D.L. 35/2013, tali da comportare, verosimilmente, tagli ai finanziamenti stanziati per l’esercizio della Linea 1 di Metropolitana automatica, rispettivamente nella misura del 6,57% per l’anno 2013, del 12,38% per l’anno 2014, del 15,42% per l’anno 2015.

3.1. A sostegno del ricorso il Comune di Torino ha quindi dedotto:

I) violazione del programma Triennale 2011-2013, relativamente alle risorse da destinare alla Metropolitana, violazione e falsa applicazione dell’art. 16 D. L.vo 422/97, dell’art. 9 della L.R. n. 1/00, dell’art. 15 L. 241/90, dell’Accordo transattivo 24/09/2012, del principio di leale cooperazione istituzionale di cui all’art. 129 Cost. ed all’art. 22 comma 5 L. 241/90, in relazione al fatto che gli stanziamenti fissati nell’atto transattivo sono

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