TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-10-10, n. 202303025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-10-10, n. 202303025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303025
Data del deposito : 10 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2023

N. 03025/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00229/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 229 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati N P e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. R P in Palermo, via Libertà n. 159;



contro

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, Soprintendenza dei beni Culturali e Ambientali di Messina in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;



per l’annullamento

- del D.D.S. -OMISSIS-del 9.06.2015 di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 D. lgs 42/2004 del D.D.S n. -OMISSIS-del 9 giugno 2015, a firma del Dirigente pro-tempore del Servizio -OMISSIS-, trasmesso all'odierno ricorrente con nota -OMISSIS-del 26 giugno 2015 3 notificato il successivo 2 luglio 2015 "Indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs n. 42/2004;

- del D.D.S. -OMISSIS- del 2 marzo 215 - Notifica", con il quale è stato ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 richiesto il pagamento dell'indennità per il danno causato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive specificate nel decreto in oggetto, quantificata in Euro 9.681,08;

- della nota -OMISSIS- del 23.1.2008 con cui la Soprintendenza BB.CC. di Messina ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di cui trattasi;

- la nota -OMISSIS-del 15.03.2005 citata dal predetto D.D.S. con la quale sono state impartite le direttive di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.lgs. 42/2004;

- del silenzio-rigetto serbato dalla stessa Amministrazione regionale sul ricorso gerarchico proposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana e della Soprintendenza dei beni Culturali e Ambientali di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 giugno 2023 il dott. F M e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 4 gennaio 2016 e depositato il 26 gennaio successivo, il ricorrente -premesso di essere comproprietario per 1/9 di un immobile sito nel Comune di Messina - ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali veniva ingiunto, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, il pagamento dell'indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive, quantificata in euro 9.681,08.

Espone che:

- in data n 10 settembre 2012, il Comune di Messina rilasciava concessione in sanatoria -OMISSIS-;

- con nota -OMISSIS- del 23 gennaio 2008, la Soprintendenza BB.CC. di Messina esprimeva parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di cui trattasi;

- con D.D.S. -OMISSIS-del 9 giugno 2015, il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ingiungeva ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, il pagamento dell'indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive specificate nel decreto in oggetto, quantificata in euro 9.681,08;

- in data 31 luglio 2015, proponeva ricorso gerarchico, rispetto al quale si formava silenzio-rigetto.

Con l’odierno ricorso, l’istante ha dedotto l’illegittimità di suddetto provvedimento formulando le seguenti censure:

I. Violazione art. 14 legge n. 689 del 1981;

II. Prescrizione. Violazione art. 28 legge n. 689 del 1981;

III. Intrasmissibilità della

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