TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-04-16, n. 202400293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-04-16, n. 202400293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400293
Data del deposito : 16 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2024

N. 00293/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00694/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 694 del 2018, proposto da
M G B, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G I N in Cagliari, Via Pietro Leo 3;

contro

Provincia di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Monica Macciotta in Cagliari, via San Salvatore Da Civita 11;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Provincia di Sassari in data 30.01.2018, prot. n. 4712, conosciuto in data 17.02.2018 a seguito di notifica a mezzo servizio postale, con cui la Provincia ha disposto l'acquisizione al patrimonio indisponibile di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 – lavori di realizzazione del collegamento viario fra la S.S. 131 e Stintino;

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ed in particolare, dei seguenti ulteriori atti: Allegato A, costituente parte integrante del provvedimento ex art. 42-bis;
stima eseguita dal professionista incaricato Geom. Leonardo Piras con la quale il valore delle aree espropriate è stato determinato in €/ha 8.340,00, richiamato dal provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Sassari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

M G B ha agito in giudizio davanti a questo Tribunale, in riassunzione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con atto notificato in data 13.06.2018, chiedendo l’annullamento del provvedimento della Provincia di Sassari prot. n. 4712 del 30.01.2018 di acquisizione al patrimonio indisponibile di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico (realizzazione del collegamento viario fra la S.S. 131 e Stintino), in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.

In fatto ha allegato che la Provincia di Sassari col provvedimento impugnato, oltre a disporre l'acquisizione al patrimonio indisponibile dei beni ivi indicati, ha stimato il valore delle aree espropriate in €/ha 8.340,00, quantificando l'indennizzo patrimoniale in complessivi € 94.912,27 di cui € 33.390,53 per pregiudizio patrimoniale, € 3.390,05 quale danno non patrimoniale, € 28.826,84 quale indennità per coltivatore diretto del fondo, € 29.355,84 quale risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo, dando conto delle modalità di calcolo utilizzate per la quantificazione.

Avverso l’atto impugnato la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso in diritto.

1) Violazione dell'art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001, in quanto la Provincia di Sassari, nella determinazione dell'indennità, ha utilizzato quale base di calcolo il valore del bene al 2015 come rivalutato al 2017, considerando l’area agricola, anziché tenere conto del valore del bene alla data di acquisizione sanante (30.01.2018), quando il terreno era già stato irreversibilmente trasformato mediante la realizzazione della strada che collega la S.S. 131 al Comune di Stintino.

2) Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 per mancanza o insufficienza della motivazione, in quanto nel provvedimento impugnato non sarebbero state esplicitate le ragioni che avrebbero indotto l'Amministrazione a discostarsi dai criteri dettati dall'art. 42bis D.P.R. n. 327/2001 per la quantificazione del valore del compendio espropriato.

3) Violazione dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, per non avere la Provincia trasmesso alla ricorrente l’avviso di avvio del procedimento ex art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001, così da consentirle di interloquire in ordine all’ammontare delle indennità spettanti.

Sulla base di tali doglianze la ricorrente ha chiesto annullarsi l’atto impugnato.

La Provincia di Sassari si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo, avendo il ricorso ad oggetto la determinazione dell’indennità spettante alla ricorrente ex art. 42bis del D.P.R. n. 327 del 2001, sulla quale per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, con competenza funzionale della Corte d'appello, ex art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 133, lettera g), ultima parte, cod. proc. amm.;
nel merito, la Provincia ha contestato la fondatezza delle avverse censure, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 10 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.

Invero, con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001, è stata regolamentata la tutela risarcitoria del privato colpito dalle conseguenze dell’occupazione senza titolo di un bene immobile da parte dell’Amministrazione per la realizzazione di un’opera pubblica.

In particolare, da un lato, è stata formalmente riconosciuta la possibilità per l’Amministrazione di acquisire al proprio patrimonio indisponibile il terreno occupato senza titolo ed utilizzato per la realizzazione dell’opera;
dall’altro, è stato disciplinato l’indennizzo spettante al privato per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato forfettariamente dalla disposizione.

Sotto il profilo di interesse in questa sede, e cioè quello del riparto di giurisdizione sulle controversie insorte in sede di applicazione dell’istituto della c.d. acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l’art. 53, D.P.R. n. 327/2001 stabilisce al secondo comma: “ Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”.

Pertanto, alla luce di tale ultima disposizione, secondo giurisprudenza ormai consolidata, tutte le controversie riguardanti la quantificazione e congruità dell’indennizzo spettante a fronte di un provvedimento ex art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001, rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Sul punto si è espressa la Cassazione Civile a Sezioni Unite evidenziando: “ Sono devolute al giudice ordinario e alla corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto per l’acquisizione del bene utilizzato dall’autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42 bis t.u. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un «unicum» non scomponibile nelle diverse voci, con l’effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse;
di conseguenza, l’attribuzione di una somma forfettariamente determinata a «titolo risarcitorio» (pari all’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma dell’art. 42 bis) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato «senza titolo» dall’amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell’indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jus dell’amministrazione;
appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione
” (vedi sentenza n. 20691/2021).

E negli stessi termini si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa affermando: “ secondo l’orientamento della Corte regolatrice, in materia di espropriazione per pubblica utilità, la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo, globalmente ed unitariamente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 – compreso l’indennizzo per il periodo di occupazione, dovuto ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo «a titolo di risarcimento del danno», giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo «indennizzo per il pregiudizio patrimoniale» di cui al precedente comma 1, secondo un’interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori –, a norma dell’art. 133, lettera g), cod. proc. amm. è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e, nell’ambito di quest’ultima, alla competenza, in unico grado, della Corte di appello, che costituisce la regola generale prevista dall’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato (v., Cass. Sez. Un., 25 luglio 2016, n. 15283) ” (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 2682 del 2017).

Pertanto, applicandosi tali principi al caso in esame, va senz’altro dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore di quello Ordinario, atteso che tutte le doglianze articolate in ricorso attengono all’asserita erronea determinazione delle indennità, comprese quelle concernenti l’asserita inidonea motivazione del provvedimento impugnato e l’omesso invio dell’avviso di avviso del procedimento, articolate anch’esse con specifico riferimento ai criteri di calcolo dell’indennità spettante alla ricorrente, senza che quest’ultima abbia invece mai eccepito in atti l’insussistenza dei presupposti per addivenirsi alla disposta acquisizione ex art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001.

Le spese di lite possono tuttavia essere compensate per la peculiarità della fattispecie esaminata.

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