TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-20, n. 202317291
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Pubblicato il 20/11/2023
N. 17291/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13790/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13790 del 2018, proposto da
L C, M C, C P, S S, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Turco in Roma, largo dei Lombardi, 4;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Carla De Santis, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura pratica num. 144/GP/2018 “Procedura di trasferimento di cui alla delibera del 15 novembre 2017 (prot. P.20193/2017 del 17 novembre 2017) per la copertura dei posti vacanti di giudice onorario di pace come giudice di pace di Firenze” – CSM Roma 31/07/2018 Protocollo P. 13500/2018 nella parte in cui prevede che: “Il Consiglio,
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, il quale prevede le causedi incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;Vista la circolare consiliare del 15 novembre 2017 (prot. N. P-20193/2018 del 17 novembre 2017) concernente “Nuove e più ampie ipotesi di incompatibilità previse per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari dalla riforma organica della magistratura onoraria: adempimenti conseguenti”.;Visto in particolare l'art. 12, comma 2, della citata circolare con cui è stato disposto di pubblicare, fra gli altri, trentotto posti vacanti di giudice onorario di pace come giudice di pace nella sede di Firenze;Applicate le disposizioni sui criteri di valutazione delle domande di trasferimento presentate riportate nella richiamata circolare del 15 novembre 2017;Viste le domande di trasferimento presentate dai seguenti magistrati onorari: dott.ssa Anna AGA ROSSI, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del tribunale ordinario di Firenze;dott.ssa Barbara BALLARDINI, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Bologna;Dott.ssa Angela BARCIA, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Livorno;dott.ssa Iole BENETELLO, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Modena;dott. F B, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lucca;dott. L C, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze;dott.ssa M C giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze;dott.ssa Carla DE SANTIS giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Arezzo;dott.ssa C P giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze;dott.ssa S S giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze;dott.ssa F Z, vice procuratore onorario della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lucca;Ritenuta preliminarmente l'inammissibilità delle domande di trasferimento presentate dai magistrati onorari dott.ssa Anna AGA ROSSI, dott. F B, dott. L C, dott.ssa M C, dott.ssa C P, dott.ssa S S e dott.ssa F Z, ai sensi degli art. 12 comma 4 e 13 comma 2, della citata circolare consiliare del 15 novembre 2017, secondo cui “i magistrati onorari possono indicare unicamente sedi disponibili nella medesima funzione svolta”, atteso che gli istanti chiedono il trasferimento in ufficio di diversa funzione giudiziaria rispetto a quelle dagli stessi esercitate;Rilevato che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della citata circolare consiliare, in caso di pluralità di domande per la medesima sede, alla luce dei loro differenti presupposti e della prevalente tutela costituzionale della salute e della famiglia, i trasferimenti per ragione di salute del magistrato onorario e dei suoi familiari hanno la precedenza sui trasferimenti per ragioni di famiglia e questi ultimi hanno la precedenza sui trasferimenti finalizzati a rimuovere una causa d'incompatibilità e che, all'interno della stessa tipologia di trasferimenti, prevale il magistrato onorario con maggiore anzianità di servizio e, a parità, il magistrato con minore età anagrafica;”
omissis
NONCHÉ
di ogni altro atto presupposto e/o conseguente ancorché ignoto ai ricorrenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato dalla parte ricorrente nella nota in atti del 31 ottobre 2023.
Spese compensate.