TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2009-12-22, n. 200901152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2009-12-22, n. 200901152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 200901152
Data del deposito : 22 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02188/2009 REG.RIC.

N. 01152/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 02188/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2009, proposto da:
Lac - Lega Per L'Abolizione della Caccia, in persona del rappresentante legale pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Sorrentino in Mestre, via Parco Ponci, 3/3;

contro

Regione Veneto in persona del presidente della G.R. pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avv. B P, F Z, E Z, con domicilio eletto presso l’avvocatura regionale in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
Provincia di Venezia, in persona del presidente della G.P. in carica, rappresentato e difeso dagli avv. R B e K M, con domicilio eletto presso l’ufficio delle stesse in Venezia, c/o Prov. Venezia - S. Marco, 2662;
Federazione Italiana della Caccia;

nei confronti di

Adriano Busolin, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determina del Dirigente del Settore Caccia e Pesca della Provincia di Venezia 10/9/2009 n. 2343 (reg. settoriale 2009/13/270) avente ad oggetto l'autorizzazione all'attivazione di impianti di cattura di richiami vivi, e, quanto al primo motivo, anche alla delibera della Giunta della Regione Veneto 4/8/2009 n. 2464, pubblicata nel B.U.R. in data 25/8/2009, già impugnata dalla ricorrente con ricorso pendente e notificato il 19/10/2009.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 il dott. I F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Considerato

che, impregiudicato l’approfondimento (in sede di merito) delle questioni poste in diritto, nella fattispecie non può considerarsi né grave né irreparabile il pregiudizio lamentato, dal momento che, cessata al 30.11.2009 l’efficacia dei provvedimenti avversati in due impianti, in relazione agli altri due l’efficacia –limitata alle sole cesene- durerà fino al 31 dicembre p.v., e che, inoltre, il numero di capi vivi catturati a tutt’oggi (800), come eccepito dalla Regione –non smentita, sul punto, dalla difesa avversaria- rimane largamente inferiore al massimo autorizzato di 3.375 capi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21 della l. n. 1034/71

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