TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-01-17, n. 202300059
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00059/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2020, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati E B, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. A R C e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -Ricorrente-, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa di Reclusione di Alessandria, è stato sottoposto in data 17 maggio 2019 ad un’inchiesta disciplinare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), b), c), d), e comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 449/1992, in conseguenza dell’esito del procedimento penale (n. -OMISSIS-) instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, conclusosi con sentenza emessa in data 8 maggio 2019 dalla Corte di Cassazione, pervenuta all’Amministrazione il successivo 15 maggio.
In particolare, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal -ricorrente- confermandosi così la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 25 ottobre 2016 con cui il -ricorrente- era stato assolto dal reato previsto al capo C) di imputazione perché “ il fatto non è previsto dalla legge come reato ” nonché dai reati di cui agli artt. 403 e 610 c.p. perché “ il fatto non sussiste ” e contestualmente condannato, con rideterminazione della pena, ad anni uno di reclusione, pena sospesa e non menzione, “ per i reati di cui agli artt. 110, 582, 585, 61 n. 9 e n. 5 c.p. perché, in concorso tra loro, essendo in servizio presso la Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Asti, allorché -OMISSIS-, all'epoca detenuto presso la predetta Casa Circondariale, si recava nel locale infermeria, cagionavano al medesimo lesioni personali (esteso ematoma emitorace sx, lesioni escoriate ai polsi e all'arto superiore sx, abrasione cutanea superficiale alla trachea) giudicate guaribili in gg. 15 circa ”.
2. – Con delibera dell’11 novembre 2019 - motivazioni depositate in data 2 gennaio 2020 - il Consiglio Centrale di Disciplina ha proposta, al Capo del Dipartimento, l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a carico del ricorrente. Successivamente, con decreto -OMISSIS- è stata irrogata al -ricorrente- la sanzione disciplinare della destituzione con decorrenza dalla data di notifica avvenuta il 21 febbraio 2020 sul rilievo che il suo comportamento abbia integrato palmare esempio di “ mancanza del senso dell’onore e del senso morale, comuni al rispetto delle norme che ogni appartenente ad un Corpo dello Stato deve sempre dimostrare e che arreca un gravissimo pregiudizio allo Stato e all’Amministrazione penitenziaria ” e che “ usando violenza nei confronti di un detenuto, -il ricorrente- ha tradito la fiducia che l’Amministrazione gli aveva accordato all’atto della immissione in ruolo ” con palese “ violazione dei doveri sanciti per il personale del Corpo di polizia penitenziaria ”.
3. – Il -ricorrente- ha impugnato innanzi a questo Tribunale il prefato decreto deducendo due profili censori, corredati da istanza cautelare sospensiva.
3.1. – Il ricorrente in primo luogo si duole della violazione degli artt. 1, 6, 11, 15 e 16 del d.lgs. 449/1992, dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 24 Cost. in uno all’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, lesione del diritto di difesa, sviamento, infondatezza ed erroneità della motivazione.
In via di estrema sintesi, il ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di difesa giacché l’intero procedimento disciplinare si sarebbe svolto in assenza dell’incolpato, impossibilitato a causa di un grave stato di prostrazione psicofisica fin dal maggio 2019, documentato anche dalla Commissione medica ospedaliera. Secondo la tesi attorea, l’Amministrazione avrebbe pretermesso la comprovata condizione di salute del ricorrente pur di definire l’ iter disciplinare, nell’infondato timore che sarebbero spirati i termini di conclusione del procedimento.
3.2. – Parallelamente, il ricorrente stigmatizza il provvedimento assumendolo viziato da eccesso di potere per omessa graduazione della sanzione e lesione del principio di proporzionalità.
A dispetto del dato normativo – art. 1, co. 2 e art. 11 d.lgs. 449/1992 – e dell’atto di indirizzo interno - Circolare del 13 aprile 2012 - che impongono la graduazione della risposta sanzionatoria in sede disciplinare al metro della gravità delle infrazioni e delle conseguenze che hanno prodotto, l’Amministrazione penitenziaria avrebbe applicato la sanzione della destituzione dal servizio senza tenere conto alcuno delle circostanze specifiche del caso concreto, trascurando segnatamente tutte le circostanza attenuanti (tenuità delle conseguenze dannose, occasionalità della condotta, avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna). Sicché, la sanzione si appaleserebbe obiettivamente sproporzionata, specie tenuto conto della concreta condanna riportata in sede penale, pari a un anno di reclusione, ed irragionevole al confronto con fattispecie più gravi, sanzionate con la più mite sospensione disciplinare.
4. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia per il tramite della difesa erariale, che ha svolto motivate difese nel merito instando per la reiezione del gravame.
5. – In esito alla trattazione cautelare nella camera di