TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2013-11-12, n. 201302106

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2013-11-12, n. 201302106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201302106
Data del deposito : 12 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02046/2013 REG.RIC.

N. 02106/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02046/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2046 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. A G, domiciliati presso la segreteria di questo TAR in Palermo, via Butera, n. 6;

contro

- Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- Ufficio scolastico regionale per la Sicilia;
- Ufficio scolastico provinciale di Palermo;
- Istituto Comprensivo Statale Rettore F E di Balestrate;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

- del provvedimento n. prot.4962/B/12 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale R. F. Evola di Balestrate del 7/10/2013, nella parte in cui comunica di avere assegnato n.11 ore di sostegno al minore -OMISSIS-per l'anno 2013/2014;

- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale hanno assegnato all'Istituto Comprensivo Statale R. F. Evola di Balestrate, un numero di insegnanti di sostegno insufficienti ad assicurare un adeguato sostegno scolastico a tutti i disabili gravi iscritti presso l'istituto Scolastico ed in particolare all'alunno -OMISSIS-;

- nonché per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto dell'alunno -OMISSIS-, affetto da disabilità ex art 3 comma 3 Legge 104/92 ad avere assegnato un insegnante di sostegno per l'intero monte ore scolastico secondo il rapporto 1/1, o in subordine un numero di ore idoneo alle effettive esigenze del minore (art 1 605 lettera B della l.n. 296/06 ) ma comunque superiore a quello attuale;

- del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito dai ricorrenti per la mancata tempestiva assegnazione di un adeguato numero di ore di sostegno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio dell’8 novembre 2013 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato:


La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali è stato assegnato al minore in epigrafe, affetto da disabilità grave ex art. 3 l. n. 104/1992 (documentata come in atti), insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario secondo i documenti programmatori in atti, laddove si fa riferimento al rapporto 1 a 1.

Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.

La questione è stata risolta in senso favorevole a parte ricorrente in numerosi precedenti della sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (per tutte la sentenza n. 360 del 24 febbraio 2011), nelle quali è stato, in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il discente altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.

Ne deriva la fondatezza del gravame e il conseguente riconoscimento del diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 con condanna dell’Amministrazione a garantire il servizio di cui trattasi non solo relativamente all’anno scolastico in corso, ma anche per i successivi.

In applicazione dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., laddove si prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato, il collegio ritiene, infatti, di potere statuire sull’effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia come fatto in molteplici recenti decisioni, alle cui ampie motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (ex plurimis sent. n. 1818/2013).

Ne deriva che la domanda di accertamento della illegittimità della condotta dell’amministrazione deve essere accolta, con conseguentemente riconoscimento del diritto del minore ricorrente ad essere assistito, durante le ore di frequenza scolastica, da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, con ogni conseguente obbligo in capo all’Amministrazione resistente, fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni – ad oggi riscontrate in positivo - su cui si fonda l’affermazione di tale diritto (stato di disabilità grave;
valutazione da parte del piano scolastico individualizzato, o di altro documento equipollente, della necessarietà di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica).

Dall’accertamento del diritto, nei termini appena precisati, deriva la fondatezza anche della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in ordine alla quale resta da accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana, il quale - una volta escluso il dolo – coincide con la colpa.

Orbene, la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado la esistenza di numerosissimi precedenti della sezione sfavorevoli al Ministero resistente, che, ciononostante, continua, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.

Ciò precisato in ordine all’illegittimità della assegnazione ed alla colpa, il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” e può essere quantificato, in via equitativa, in € 1.000,00 (mille/00) per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 con decorrenza dalla notifica del ricorso in epigrafe e sino all’effettiva assegnazione.

L'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente tale somma va posto a carico del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi effettuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione.

Si ritiene di porre a carico del resistente Ministero le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, - oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato - tenuto conto dell’accoglimento della domanda di accertamento del diritto;
e, tenuto conto, altresì, che sulla questione centrale esisteva, già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso, un orientamento assolutamente incontroverso della giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, favorevole alla parte ricorrente.

Le spese devono invece compensarsi con l’Istituto scolastico, privo di responsabilità nel caso di specie.

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