TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2011-12-19, n. 201100956

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2011-12-19, n. 201100956
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201100956
Data del deposito : 19 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00164/1994 REG.RIC.

N. 00956/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00164/1994 REG.RIC.

N. 00887/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti riuniti ricorsi:
1) ricorso numero di registro generale 164 del 1994, proposto da F R e I E, rappresentati e difesi dall’avv. S D P, con elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I. n. 43,

contro

I.N.P.S., Istituto Nazionale Previdenza Sociale Sede Provinciale di Campobasso, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avv.ti U N, A T e G B, con domicilio eletto in Campobasso, via Zurlo n. 11,

2) ricorso numero di registro generale 887 del 1997, proposto da F R, rappresentato e difeso dagli avv.ti M B e S D P, con elezione di domicilio in Campobasso, via Cardarelli n. 15,

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avv.ti U N e A T, con domicilio eletto in Campobasso, via Zurlo n. 11,

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 164 del 1994:

dei seguenti atti: 1)la nota datata 30.11.1993 con la quale il Direttore Centrale I.N.P.S. ha comunicato che non sarà più dato corso alla procedura di ufficio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dai ricorrenti, a seguito di incidente automobilistico verificatosi in data 12.2.1990;
2)ogni atto preordinato, consequenziale e connesso;
quanto al ricorso n. 887 del 1997:

dei seguenti atti: 1)la deliberazione del consiglio di amministrazione dell’I.N.P.S. n. 1010 del 15.7.1997, con la quale viene negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’incidente automobilistico del 12.2.1990, comunicata con nota del 28.7.1997, ricevuta il 1°.8.1997;
2)ogni atto preordinato, consequenziale o connesso, ivi comprese le note a firma del capo ufficio del luglio 1997, nonché la nota datata 27.5.1997, con la quale si comunica l’esito degli accertamenti svolti dal collegio medico di primo grado e tutti i verbali di visita del suddetto collegio e le conclusioni medico-legali ivi contenute;

Visti i riuniti ricorsi, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione e le memorie dell’I.n.p.s.;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 16 novembre 2011, la relazione del Consigliere, dott. O C;

Uditi, altresì, per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – I ricorrenti F R e I E, dipendenti dell’I.n.p.s., in servizio presso la sede di Campobasso, a seguito di un incidente stradale occorso mentre si recavano in automobile sul luogo di lavoro, riportavano lesioni, per le quali successivamente l’Istituto datore di lavoro si rifiutava di disporre d’ufficio il riconoscimento, ai fini della causa di servizio, ritenendo che l’infortunio stradale fosse avvenuto lungo un percorso non compatibile con il viaggio verso la sede di servizio. I ricorrenti insorgono, con il ricorso n. 164/1994, per impugnare i seguenti atti: 1)la nota datata 30.11.1993 con la quale il Direttore Centrale I.N.P.S. ha comunicato che non sarà più dato corso alla procedura di ufficio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dai ricorrenti, a seguito di incidente automobilistico verificatosi in data 12.2.1990;
2)ogni atto preordinato, consequenziale e connesso. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: incompetenza, violazione e falsa applicazione della legge 9.3.1988 n. 89, in relazione al regolamento organico del personale entrato in vigore il 1.11.1990 a seguito di delibera consiliare n. 62 del 12.10.1990, violazione e falsa applicazione della legge n. 1124 del 30.6.1965 e s.m.i., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 38, 97 Cost., violazione della legge n. 241/1990, eccesso di potere sotto diversi profili.

Si costituisce l’Istituto intimato, deducendo, con successive memorie, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 181 del 1994, questa Sezione accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti. Con l’ordinanza n. 439/1995, il Consiglio di Stato, Sezione VI, conferma la misura cautelare di primo grado. Con ordinanza collegiale n. 374 del 1997, questa Sezione dispone l’esecuzione della misura cautelare.

Con ordinanza presidenziale n. 476/2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’I.n.p.s. dà esecuzione.

La ricorrente I E decede in corso di giudizio, mentre il solo ricorrente F R prosegue la controversia contro l’I.n.p.s., per il sopravvenuto mancato riconoscimento della causa di servizio. Avendolo sottoposto a visita medica, il competente collegio medico-legale ritiene non sussistere il nesso causale tra servizio e infermità riportate nell’infortunio stradale (trauma cranico, frattura tibia sinistra, frattura quarto metacarpo mano sinistra, lesione dentaria, ipoacusia, iporeflettività vestibolare sinistra, disturbi della deambulazione). F insorge nuovamente, con il ricorso n. 887/1997, per impugnare i seguenti atti: 1)la deliberazione del consiglio di amministrazione dell’I.N.P.S. n. 1010 del 15.7.1997, con la quale viene negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’incidente automobilistico del 12.2.1990, comunicata con nota del 28.7.1997, ricevuta il 1°.8.1997;
2)ogni atto preordinato, consequenziale o connesso, ivi comprese le note a firma del capo ufficio del luglio 1997, nonché la nota datata 27.5.1997, con la quale si comunica l’esito degli accertamenti svolti dal collegio medico di primo grado e tutti i verbali di visita del suddetto collegio e le conclusioni medico-legali ivi contenute. Il ricorrente F deduce i seguenti motivi: 1)incompetenza, violazione e falsa applicazione delle ordinanze cautelari del T.a.r. Molise nn. 181/1994 e 374/1997, violazione e falsa applicazione della legge 9.3.1988 n. 89, in relazione al regolamento organico del personale entrato in vigore il 1.11.1990, a seguito di delibera consiliare n. 62 del 12.10.1990, violazione e falsa applicazione della legge 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, eccesso di potere sotto diversi profili;
2)domanda istruttoria.

L’Istituto previdenziale intimato si costituisce, per resistere nel giudizio. Con successive memorie e note fornisce documentazione e chiede la reiezione del ricorso.

Con l’ordinanza collegiale n. 712 del 1997, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 201/2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’I.n.p.s. dà esecuzione.

All’udienza del 16 novembre 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – I ricorsi vengono opportunamente riuniti, stante la loro connessione oggettiva e, in parte, soggettiva.

III – In via preliminare, si deve considerare che la ricorrente I E è deceduta dopo la proposizione del ricorso n. 164/1994. Ciò nondimeno, il processo non subisce alcuna interruzione. Invero, si dà applicazione all’istituto processuale dell’interruzione solo quando la dichiarazione di morte di un ricorrente sia formulata in uno dei due modi tassativamente previsti dalla normativa, vale a dire con la dichiarazione in udienza o con la notificazione alle altre parti. Viceversa, non è sufficiente, all’uopo, la semplice comunicazione dell’evento-morte del ricorrente a cura di una delle altre parti del giudizio (cfr.: Cons. Stato V, 26.10.2009 n. 6539;
T.A.R. Trentino A. .A., I, 9.12.2010 n. 230). Nel caso di specie, non vi è stata né la dichiarazione in udienza, né la notifica, di guisa che il giudizio non può essere interrotto.

IV - I ricorsi sono ambedue fondati e meritevoli di accoglimento.

V - La vicenda oggetto della controversia può essere, in fatto, ricostruita come segue. I due ricorrenti F R e I E – entrambi dipendenti dell’I.n.p.s. – unitamente a un terzo collega, in data 12 febbraio 1990, rimangono vittime di un grave incidente stradale, durante una missione di servizio presso la sede I.n.p.s. di Pescara, mentre si recano in automobile dall’albergo, dove risiedono, al luogo di lavoro. L’incidente, infatti, avviene quindici minuti prima dell’inizio del loro turno di servizio. A seguito dell’evento, gli infortunati sono posti in aspettativa, sennonché la Direzione Centrale dell’I.n.p.s. – nonostante una relazione scritta datata 13.3.1991 del dirigente della sede I.n.p.s. di Campobasso, attestante la riconducibilità dell’incidente alle ragioni di servizio – ritiene e afferma, con l’impugnata nota del 30.11.1993, che il luogo dell’infortunio (la località Villanova) non si trovi esattamente lungo il percorso ordinario di collegamento degli uffici I.n.p.s. di Pescara con la sede dell’albergo dei dipendenti. Conseguentemente, l’I.n.p.s. si rifiuta di avviare il procedimento di ufficio per il riconoscimento della causa di servizio dei ricorrenti.

A giudizio del Collegio, il citato provvedimento negativo datato 30.11.1993, impugnato con il ricorso n 164/1994, è da ritenersi censurabile, per i motivi dedotti nel ricorso medesimo, ed è, pertanto, illegittimo e meritevole di annullamento giurisdizionale. Invero, con esso viene escluso aprioristicamente che l’incidente subito dai ricorrenti sia un infortunio <<in itinere>>, cioè un infortunio avvenuto lungo il tragitto ordinariamente percorribile dai dipendenti che si rechino dal luogo di dimora al lavoro. Sennonché, le ragioni poste a fondamento di tale apodittica asserzione appaiono al Collegio del tutto inattendibili e inadeguate.

I ricorrenti, invero, durante la missione di servizio, alloggiano in un albergo situato in località Villanova di Cepagatti, distante circa 12 chilometri dalla sede I.n.p.s. di Pescara. I medesimi sono regolarmente autorizzati dall’Istituto datore a usare il mezzo proprio, nonché ad alloggiare in una struttura recettiva da loro stessi scelta, nei limiti della previsione di importo delle spese di missione rimborsabili. La scelta di un albergo posto a 12 chilometri dal luogo di lavoro può facilmente spiegarsi con l’esigenza di economizzare sulle spese di alloggiamento, pur ottenendo un servizio ricettivo ugualmente apprezzabile. L’incidente stradale avviene lungo l’autostrada A14, nei pressi del casello autostradale di Ortona, distante circa otto chilometri dalla sede I.n.p.s. di Pescara. Se il percorso automobilistico che essi seguono non è quello più breve per il luogo di lavoro, è comunque un percorso che, in qualche modo, collega l’albergo dove temporaneamente dimorano alla sede di lavoro I.n.p.s. di Pescara. Non è corretto, né plausibile, né ragionevole affermare che l’incidente stradale sia avvenuto non già <<in itinere>>, bensì lungo un percorso inconferente, poiché vi è assoluta compatibilità del tragitto con l’itinerario di collegamento tra albergo e luogo di lavoro. Non vi è dubbio, allora, che sussista un nesso causale tra itinerario seguito e attività lavorativa, né vi è dubbio alcuno che il fatto di servizio sia l’antecedente necessario delle lesioni e delle infermità riportate dai ricorrenti nell’incidente stradale. Pertanto, fa capo all’Amministrazione – a tenore del regolamento di servizio dell’I.n.p.s. allegato B2 della delibera n. 62/1990 – il dovere di avviare di ufficio il procedimento di accertamento delle infermità contratte dai ricorrenti, in quanto ipoteticamente riconducibili a una causa di servizio.

L’Amministrazione resistente, nelle memorie difensive, aggiunge ulteriori, pretestuose motivazioni a sostegno della propria decisione negativa, vale a dire che i ricorrenti fossero autorizzati all’uso del mezzo proprio per i soli viaggi di andata e ritorno tra Campobasso e Pescara, che alloggiassero in località diversa da quella dove avrebbe dovuto svolgersi la missione, che utilizzassero l’autovettura di uno di loro (piuttosto che ciascuno la propria). Sennonché, si tratta di considerazioni postume, del tutto assenti nel provvedimento impugnato con il ricorso n. 164/1994;
si tratta, peraltro di argomentazioni che non privano di consistenza né di attendibilità la circostanza fondamentale, che cioè l’incidente stradale sia avvenuto <<in itinere>>.

Stando a un’autorevole giurisprudenza, infatti, l'infortunio <<in itinere>>
- affinché rilevi la dipendenza da causa di servizio, anche a prescindere dal mezzo di trasporto adoperato e dall'autorizzazione all’uso del veicolo privato – deve occorrere al lavoratore in un tragitto, quale che sia, compatibile con un itinerario utile, anche in via alternativa, per recarsi al posto di lavoro (cfr.: T.A.R. Lazio Roma II, 24.11.2008 n. 10592). Il nesso di causalità tra l'attività lavorativa in senso ampio e l'evento dannoso può interrompersi solo se quest'ultimo sia determinato dalla stessa condotta del dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave, la qual cosa – nel caso di specie – non viene eccepita (cfr.: Cons. Stato VI, 17.1.2008 n. 104;
idem 14.12.2004 n. 7945). L’infortunio <<in itinere>>
è ravvisabile ogni qualvolta possa ritenersi esistente un nesso di causalità tra l'attività lavorativa in senso ampio e l'evento dannoso (cfr.: Cons. Stato IV, 22.9.2005 n. 4951).

Alla luce delle evidenziate ragioni, il ricorso n. 164/1994 è da ritenersi fondato, di guisa che il provvedimento con esso impugnato deve essere annullato per l’illegittimità conseguente al dedotto difetto di motivazione, nonché all’eccesso di potere, rilevabile nelle sue figure sintomatiche (carenza istruttoria, errore di fatto, illogicità).

VI – Per le medesime ragioni sostanziali, deve essere accolto anche il riunito ricorso n. 887/1997, con il quale il solo F R (poiché, nel frattempo, l’altra ricorrente è deceduta) impugna i seguenti atti: 1)la deliberazione del consiglio di amministrazione dell’I.n.p.s. n. 1010 del 15.7.1997, con la quale viene negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’incidente automobilistico del 12.2.1990, comunicata con nota del 28.7.1997, ricevuta il 1°.8.1997;
2)ogni atto preordinato, consequenziale o connesso, ivi comprese le note a firma del capo ufficio del luglio 1997, nonché la nota datata 27.5.1997, con la quale si comunica l’esito degli accertamenti svolti dal collegio medico di primo grado e tutti i verbali di visita del suddetto collegio e le conclusioni medico-legali ivi contenute.

All’esito della visita medico–collegiale, risulta che il ricorrente F abbia contratto le seguenti infermità: trauma cranico, frattura della tibia sinistra, frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, lesione dentaria, ipoacusia, iporeflettività vestibolare sinistra, disturbi della deambulazione. L’ulteriore riscontrata patologia dell’epatite di tipo C, con lesioni estese al fegato, non sembrerebbe riconducibile all’infortunio di lavoro.

Orbene, non vi è alcuna plausibile ragione per la quale il collegio medico-legale prima e il c.d.a. dell’I.n.p.s. poi – peraltro, attivati su impulso delle ordinanze cautelari di questo T.a.r. – ribadiscano la contrarietà della parte datoriale al riconoscimento della causa di servizio del ricorrente F. Il diniego, invero, intende confermare l’opinione dell’insussistenza di un nesso causale, ma lo fa ancora una volta in modo apodittico e immotivato. Con la stessa insufficiente argomentazione con la quale l’I.n.p.s. si era rifiutato di avviare il procedimento di ufficio, viene quindi negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente F. Come già rilevato, non vi è dubbio che sussista un nesso causale tra itinerario seguito e attività lavorativa, né vi è dubbio alcuno che il fatto di servizio sia l’antecedente necessario delle lesioni e delle infermità riportate dal ricorrente. Pertanto, il riconoscimento della causa di servizio non può essere plausibilmente (né legittimamente) negato per quelle patologie che appaiono <<ictu oculi>>
come la conseguenza dei traumi fisici subiti a causa dell’infortunio stradale.

Nella fattispecie, è altresì rilevabile il dedotto vizio dell’incompetenza, atteso che - alla stregua del regolamento organico del personale dell' I.n.p.s. , all. B. 2, approvato con la citata deliberazione consiliare n. 62 del 12 ottobre 1990, art. 2 ultimo comma - il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, è effettuato con provvedimento non già del consiglio di amministrazione, bensì del comitato esecutivo I.n.p.s., al quale solo spetta di stabilire in via definitiva se esista un nesso di causalità tra infermità diagnosticata e attività lavorativa svolta dal dipendente (cfr.: Cons. Stato VI 21.11.2003 n. 7578).

VII – In conclusione, i riuniti ricorsi devono essere accolti. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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