TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2013-07-26, n. 201300370
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N. 00370/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01050/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2013, proposto da:
Porto Turistico Marina di Leuca S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. G D G C, con domicilio eletto presso G D G C in Lecce, via G. Paladini, 50;
contro
Comune di Castrignano del Capo, rappresentato e difeso dall'avv. A D M, con domicilio eletto presso A D M in Lecce, via Trinchese 63;
nei confronti di
Cantieri Riuniti del Salento S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A M D, con domicilio eletto presso A M D in Lecce, via Garibaldi, 43;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. 5853 del 27.5.2013 trasmessa a mezzo fax del Comune di Castrignano di aggiudicazione definitiva della gara;
- del verbale di gara del 21.5.2013 con cui il Rup - Responsabile Area Tecnica del Comune di Castrignano del Capo ha deciso di riservarsi la decisione sull'aggiudicazione;
- di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale e in particolare ove occorra e nei limiti dell'interesse:
- di tutti i verbali e gli atti di gara nella parte in cui hanno determinato lìesclusione della ricorrente e l'aggiudicazione definitiva in favore della Cantieri Riuniti del Salento s.r.l. della gara in oggetto;
- della delibera G.C. n. 8 del 3.2.2012 del Comune di Castrignano del Capo;
- della determina del Rup, Dir. Responsabile V Settore Lavori Pubblici del Comune di Castrignano del Capo n. 231 Reg.Gen. - 55 Reg.Sett. del 23.3.2012;
- del Bando e del disciplinare di gara;
- della relazione tecnico-finanziaria del Rup, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castrignano del Capo del 12.1.2012;
- nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 e 122 C.P.A.;
e per la condanna
- alla riammissione in gara della soc. ricorrente con conseguente riapertura delle operazioni di gara;
- all'esito, al subentro nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 C.P.A.;
- al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto della seconda illegittima esclusione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castrignano del Capo e di Cantieri Riuniti del Salento S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 il cons. dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti G D G C, A D M e M A D;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, le doglianze formulate dalla Società ricorrente appaiono fondate, in quanto – da un lato – per l’istituto della “prorogatio imperii” previsto dall’art. 2835 codice civile, gli amministratori di una società di capitali conservano la rappresentanza della società fino alla nomina e all’accettazione formalizzata dell’incarico da parte dei nuovi amministratori;e – dall’altro – non sembra applicabile (per varie ragioni), nel caso di specie, l’art. 18 settimo comma della Legge n° 84/1994 (interpretato alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici). Ritenuto, altresì, esistente il pregiudizio di estrema gravità ed urgenza allegato dalla parte ricorrente.