TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-04-27, n. 202301443
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Testo completo
Pubblicato il 27/04/2023
N. 01443/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01558/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Palermo, Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;
per l'annullamento
del provvedimento-OMISSIS-del giorno 6.12.2013, con il quale la Questura di Palermo la respingeva l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Palermo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Palermo in data 6 dicembre 2013, -OMISSIS-, notificato il 16 maggio 2018, con cui è stata respinta la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
2. Il gravato provvedimento è stato adottato ritenendo fittizio ed inesistente il rapporto di lavoro del richiedente alle dipendenze del signor -OMISSIS-atteso che, in esito agli accertamenti esperiti, emergeva che presso l’indirizzo ove il ricorrente avrebbe dovuto svolgere la sua attività di colf risiedeva soltanto il signor Opoku, escludendo così l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro con il -OMISSIS- “… il quale né anagraficamente né di fatto risiede all’indirizzo dichiarato ”.
3. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 16.07.2018 e depositato il successivo 13.08.2018.
Premette il ricorrente che il rapporto di lavoro con il signor -OMISSIS- originariamente inquadrato come rapporto di collaborazione domestica sarebbe stato arbitrariamente modificato dal datore di lavoro, che avrebbe assunto il ricorrente come addetto al banco di una pescheria da egli gestita.
Ciò posto, con il primo motivo di ricorso il ricorrente evidenzia di aver presentato il 16 maggio 2018 domanda di protezione internazionale e lamenta che il provvedimento impugnato, nel disporne l’allontanamento dal territorio nazionale, violerebbe l’art. 7