TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-08, n. 202316548

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-08, n. 202316548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316548
Data del deposito : 8 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2023

N. 16548/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06771/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6771 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale della Guardia di Finanza, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della determinazione del Capo Ufficio Pe.I.S.A.F del Comando Generale dello Stato n. -OMISSIS- del 23.01.2019, conosciuto in data 20 marzo 2019, con cui l'Appuntato, ora in congedo, -OMISSIS- è stato giudicato non idoneo all'Avanzamento al grado di Appuntato scelto, per gli anni 1995 e 1996, per i motivi riportati nell'allegato che è parte integrante della determinazione. Nonché dell'allegato alla suddetta determinazione n. -OMISSIS- del 23.01.2019 del Comando Generale della Guardia di Finanza, nel quale l'Appuntato, ora in congedo, -OMISSIS- è stato giudicato non idoneo all'Avanzamento al grado di Appuntato scelto, per gli anni 1995 e 1996 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

e per il risarcimento

del danno derivante dall' illegittimo comportamento in capo all'amministrazione che ha omesso e ritardato l'emissione dei provvedimenti valutativi necessari alla ricostruzione della carriera in termini giuridici ed economici;

del danno derivante da perdita di chance per avere l'amministrazione attraverso la rimozione illegittima impedito la progressione di carriera del militare che

avrebbe conseguito con elevato grado di probabilità, nel caso in cui non fosse stato illegittimamente destituito dal servizio per la sanzione della perdita di grado inflitta, la qualifica di appuntato scelto e quella di brigadiere capo al momento del congedo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, appuntato della Guardia di Finanza attualmente in congedo, ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione in epigrafe, con cui è stato giudicato non idoneo all'avanzamento al grado di appuntato scelto, per gli anni 1995 e 1996, perché “ non possiede i requisiti morali, di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ”.

Ha chiesto altresì la condanna dell’Amministrazione di appartenenza al risarcimento del danno, anche perdita di chance.

In sintesi, il ricorrente ha esposto che nel 1964 è stato assunto nel Corpo della Guardia di Finanza e che il 17.10.1978 è stato promosso al grado di appuntato per anzianità; che nel 1986 è stato coinvolto in un procedimento penale per il reato di tentato furto ex artt. 81, 624, 625 n. 2, 61 n. 11 del codice penale e conseguentemente sospeso in via precauzionale dal servizio in data 30.4.1986 ai sensi della legge 833/1961 (cfr. all.to n. 4 deposito della resistente in data 19 settembre 2023, sentenza n. -OMISSIS- del 2.11.1987, emessa dalla Corte d’Appello di Roma, da cui risulta che “ la prova della commissione del menzionato reato da parte di ambedue gli imputati si desume in particolar modo dai seguenti elementi: - dal fatto indiscutibile che l’App. -OMISSIS- della Guardia di Finanza la sera del 27 marzo 1986, verso le 22,15 si portò con la propria autovettura (…) presso il deposito di carburanti della Soc. Italpetroli, sito fuori dal centro urbano di Civitavecchia, (…) pur essendo libero da impegni di servizio ed in borghese, e dopo avere arrestato il proprio veicolo in contiguità dal cancello di ingresso del deposito, con il cofano posteriore a ridosso del cancello stesso, scese dall’auto con due buste di plastica contenenti ognuno una «tanica vuota» (l’una da 25 litri e l’altra da 30 litri), avviandosi verso l’interno unitamente al custode (…) che evidentemente era andato a aprirgli il cancello (…)”; - dal singolare e quanto mai atipico comportamento dell’App. -OMISSIS-, che dopo essere stato sorpreso dall’equipaggio del Nucleo Mobile dei Carabinieri di Civitavecchia (…) mentre «armeggiava» intorno alla sua autovettura, in sosta a ridosso del cancello di entrata del deposito di carburanti, a fianco di altra autovettura di proprietà del custode, [dopo] avere gridato agli stessi di essere un «collega» (…), si dette alla fuga inspiegabilmente verso l’interno del deposito con le due «taniche» in mano, andandole a nascondere dietro un muricciolo…”; - del fatto che le «taniche» non erano destinate a contenere acqua potabile (…) perché i citati contenitori erano impregnati di carburante ”); che tale procedimento è stato definito in data 3.3.1987 per intervenuta amnistia con sentenza del Pretore di Civitavecchia e con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 12.12.1989, n. -OMISSIS-; che a ciò ha fatto seguito l’avvio di un procedimento disciplinare di stato che si è concluso, in data 30.10.1991, con l’irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione: provvedimento impugnato innanzi a questo Tribunale ed annullato in sede giurisdizionale con sentenza n. -OMISSIS- del 12.10.2005; che in esecuzione di tale pronuncia l’Amministrazione ha, pertanto, reintegrato il ricorrente nel grado di appuntato (nella posizione di congedo) a decorrere dal 30 ottobre 1991; che con determinazione del 19.11.2007 il ricorrente è stato valutato non idoneo all’avanzamento al grado superiore per l’anno 1988 e che il medesimo giudizio

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