TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-07-08, n. 201002926
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02926/2010 REG.SEN.
N. 01138/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 1996, proposto da:
B G, rappresentato e difeso dagli Avv. ti F J e W V, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Latela in Bari, Via Melo, n. 198;
contro
Unità Sanitaria Locale BA/4, (ora Azienda Sanitaria Locale BA/4) rappresentata e difesa dall’Avv. P L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, Corso Sonnino, n. 150;
Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (ora Comitato di Verifica per le Cause di Servizio), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione n. 9548 del 29.12.1995 del Dirigente Responsabile della Gestione Liquidazione ex U.S.L. BA/15, con la quale si prende atto del parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie circa la concessione di equo indennizzo in favore del sig. G B, nonché degli atti connessi e presupposti ivi compreso il parere n. 249 in data 23.9.1995 del C.P.P.O. e per il riconoscimento del diritto a percepire gli emolumenti dovuti a titolo di equo indennizzo nella misura determinata dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare di Bari in data 25.11.1994 e per la condanna della P.A. intimata al pagamento delle somme dovute a seguito del suddetto accertamento, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unità Sanitaria Locale BA/4;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 610 del 21 maggio 1996, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Visto il Decreto n. 30 del 25.11.2009 con il quale il Presidente della Sezione I ha ordinato la ricostruzione del fascicolo di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2010 la Dott. ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli Avv.ti W V e P L;nessuno è comparso per il Comitato resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto il Sig. G B, infermiere professionale, già dipendente della soppressa USL BA/15, confluita nelle USL BA/4 e USL BA/5 a seguito della riorganizzazione delle UU.SS.LL., in applicazione della L.R. n.18 del 1994, di aver presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità: 1) epatite cronica persistente hbv positiva con splenomegalia secondaria, 2) malattia ulcerata duodenale associata a gastrite cronica, 3) colon irritabile da stress, 4) insufficienza venosa arti inferiori, 5) ernia inguinoscrutale ipermagna sx, 6) cervicodorsoartrosi, 7) cefalea miscolotensiva da stress, 8) rinofaringite cronica, 9) ipoacusia bilaterale.
Riferisce di essere stato visitato in data 25.11.1994 dalla Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Bari che lo aveva giudicato affetto da: 1) epatite cronica persistente con epatomegalia, 2) cervicodorsoartrosi, 3) rinofaringite cronica, 4) ipoacusia bilaterale, 5) gastroduodenite ulcerosa e colon irritabile, 6) insufficienza venosa arti inferiori, 7) ernia inguinale scrutale sx;che la suddetta Commissione Medica Ospedaliera aveva ritenuto le infermità di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 non dipendenti da causa di servizio e solo le infermità di cui ai punti 1, 2 e 3 dipendenti da causa di servizio con idoneità alle proprie mansioni, ascrivendo la 1) alla 7° ctg. Tab. A (-) minima, la 2) alla 8° ctg. Tab. A (-) minima, mentre aveva giudicato la 3) non ascrivibile per cumulo alla 6° ctg. Tab. A (-) minima;che il relativo parere era stato recepito dalla USL BA/15 con deliberazione n. 132 del 22.03.1995.
Riferisce altresì che il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, in difformità dal parere della C.M.O., nella seduta n. 245 del 23.09.1995 riteneva: l’infermità “rinofaringite cronica” non dipendente da fatti di servizio e che comunque la stessa non sarebbe ascrivibile a nessuna categoria, l’infermità “segni di epatite cronica persistente con epatomegalia” dipendente da fatti di servizio ma ascrivibile alla Tab. B, anziché alla 7° ctg. della Tab. A, in considerazione delle modiche alterazioni dei valori bioumorali, l’infermità “cervicodorsoartrosi” dipendente da fatti di servizio ma ascrivibile alla Tab. B, anziché alla 8° ctg. della Tab. A, in considerazione del modesto impegno funzionale;il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie riteneva, pertanto, la menomazione complessiva ascrivibile alla Tab. B nella misura massima.
Con ricorso datato 18.03.1995 il Sig. G B ha chiesto l’annullamento della deliberazione n. 9548 del 29.12.1995 con la quale la USL BA/4 aveva preso atto del suddetto parere n. 249 in data 23.9.1995 del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie considerandolo parte integrante della deliberazione stessa;ha chiesto altresì l’annullamento del parere del C.P.P.O., il riconoscimento del diritto a percepire gli emolumenti dovuti a titolo di equo indennizzo nella misura determinata dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare di Bari in data 25.11.1994 e la condanna della P.A. intimata al pagamento delle somme dovute a seguito del suddetto accertamento, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 bis D.L. n. 387 del 1987, convertito in legge n. 472 del 1987, violazione dell’art. 55 del D.P.R. n. 686 del 1957;2) eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, difetto di motivazione, carente istruttoria e manifesta ingiustizia;3) incompetenza.
Si è costituito a resistere in giudizio l’Unità Sanitaria Locale BA/4 chiedendo il rigetto del gravame.
Si è altresì costituito a resistere in giudizio il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.
Alla camera di consiglio del 21 maggio 1996, con ordinanza n. 610, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
A seguito della istanza presentata in data 21.10.2009 con cui parte ricorrente aveva chiesto di prendere visione del fascicolo di causa e di estrarre copia di atti in esso conservati, il Presidente della Sezione I preso atto che, nonostante accurate ricerche esperite dalla Segreteria non era stato possibile reperire il suddetto fascicolo, con decreto n. 30 del 25.11.2009 ha ordinato la ricostruzione del fascicolo di causa.
Dal fascicolo ricostruito risulta che entrambe le parti hanno prodotto documentazione e la U.S.L. BA/4 ha depositato una memoria in data 18.05.1996;in data 17.04.2010 l’Azienda Sanitaria Locale BA/4 ha presentato una ulteriore memoria per l’udienza di discussione.
Alla udienza pubblica del 29 aprile 2010 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve innanzitutto dichiarare inammissibile il presente ricorso avverso il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie ed il difetto di legittimazione passiva del medesimo Comitato, trattandosi di eccezioni rilevabili d’ufficio da questo adito giudice.
Ciò in quanto nella procedura preordinata alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per la liquidazione dell’equo indennizzo, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie è chiamato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 349, ad emettere meri pareri, obbligatori ma non vincolanti, sulla dipendenza da causa di servizio della menomazione subita dal pubblico dipendente e sulla categoria alla quale la detta menomazione è ascrivibile;pertanto, esso non è legittimato a resistere al ricorso proposto contro il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo, atteso che il suo parere è un mero atto endoprocedimentale, che assume capacità lesiva solo se e in quanto fatto proprio dall’organo di amministrazione cui spetta concludere il procedimento, con una propria determinazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 179/2006).
Passando al merito del ricorso, relativo al capo concernente la richiesta di annullamento della determinazione n. 9548 del 29.12.1995 della USL BA/4, alla luce della dichiarata inammissibilità del ricorso stesso avverso il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, esso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Si palesano prive di pregio e non possono trovare accoglimento tutte le dedotte censure di illegittimità del ricorso per 1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 bis D.L. n. 387 del 1987, convertito in legge n. 472 del 1987, violazione dell’art. 55 del D.P.R. n. 686 del 1957;2) eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, difetto di motivazione, carente istruttoria e manifesta ingiustizia;3) incompetenza.
Il ricorrente lamenta che seppure dopo l’entrata in vigore dell’art. 5 D.L. n. 387 del 1987 non potrebbero escludersi ipotesi di divergenza tra i pareri espressi, tuttavia dalla vigente normativa non si desumerebbe che il parere del C.P.P.O. abbia valore vincolante, né che esso sostituirebbe il giudizio dell’organo medico;sostiene che la C.M.O. ed il C.P.P.O. svolgerebbero funzioni diverse ed i rispettivi giudizi non sarebbero omologabili ed in presenza di un contrasto l’amministrazione non si sarebbe potuta limitare ad aderire ad uno dei pareri, ma avrebbe dovuto indicare le ragioni di ordine logico poste a fondamento della propria scelta;il Comitato inoltre non avrebbe argomentato in modo esaurente, ma avrebbe usato considerazioni astratte e generiche, a fronte del giudizio dettagliatamente motivato della C.M.O..
Il Collegio ritiene opportuno esaminare insieme i motivi di gravame anche al fine di una completa analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio.
In punto di diritto il Collegio ritiene di dover innanzitutto chiarire che sia la determinazione n. 9548 del 29.12.1995 con la quale la USL BA/4 aveva preso atto del parere n. 249 in data 23.9.1995 del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie considerandolo parte integrante della deliberazione stessa, sia lo stesso parere del C.P.P.O., impugnati con il presente ricorso, sono stati adottati ai sensi del D.P.R. n. 349 del 1994, peraltro menzionato in entrambi i sopra indicati atti, normativa da applicarsi nella fattispecie oggetto di gravame.
Il suddetto D.P.R. n. 349 del 1994, Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, (all’attualità abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461) distingue chiaramente le competenze della CMO e quelle del C.P.P.O., come evidenziato correttamente dalla U.S.L. BA/4, ora Azienda Sanitaria Locale BA/4.
Per quello che in questa sede interessa l’art. 6 (accertamenti sanitari) al comma 1 dispone: “La dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione contratta dall'impiegato deve essere accertata dalla Commissione, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente è assegnato”.
L’art. 8 (Parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) recita: “1. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta ai fini della concessione dell'equo indennizzo, l'amministrazione trasmette entro trenta giorni ovvero entro il termine stabilito nel regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , la propria determinazione al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e le valutazioni tecniche, nonché tutte le altre circostanze utili ai fini della valutazione della domanda.