TAR Catania, sez. I, sentenza 2017-11-24, n. 201702743

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2017-11-24, n. 201702743
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201702743
Data del deposito : 24 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2017

N. 02743/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01130/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2017, proposto da:
C.S.R. Consorzio Siciliano di Riabilitazione Soc. Cons. A R. L ., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A S, E N, con domicilio eletto presso lo studio A S in Catania, via Giuffrida 37;

contro

Comune di Melilli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato C R G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Etnea N. 183;

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione

- del provvedimento del direttore del V settore – servizi territorio - del Comune di Melilli del 6 giugno 2017 prot. sett. N. 265/urb, con cui è stato disposto l'annullamento della concessione edilizia n. 96 del 14 settembre 2016 e la sospensione dei lavori;

- d'ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale.

e per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal Consorzio ricorrente in dipendenza del provvedimento impugnato e del comportamento mantenuto dal Comune di Melilli nel procedimento oggetto di causa

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Melilli e di Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Al Consorzio ricorrente, che svolge attività di riabilitazione rivolta a persone con disabilità di vario genere, il Comune, dopo aver rilasciato, con provvedimento n. 96 del 14.09.2016 (ai sensi dell’art. 10, comma 6, L. n. 104/92, secondo cui l’approvazione di progetti per la realizzazione di immobili destinati a centri socio-riabilitativi costituisce variante al PRG), una concessione edilizia per la costruzione di un centro di riabilitazione per disabili, con provvedimento n. 7 del 06.06.2017 ha annullato in autotutela la concessione, perché la delibera di Consiglio comunale n. 69 del 18.11.2015, con cui il progetto del ricorrente era stato approvato “in variante allo strumento urbanistico”, “non venne inviata, ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 380/2001…all’Assessorato regionale al Territorio e ambiente”.

Il Consorzio ha quindi impugnato tale provvedimento, per cui alla pubblica udienza del 23.11.2017 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

Innanzitutto, è bene precisare che il richiamo nel provvedimento impugnato dell’art. 14 del DPR 380/2001 (peraltro non recepito dalla Regione Sicilia) è incomprensibile, visto che questa disposizione, nel disciplinare il “permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici”, non prevede affatto l’approvazione di tale deroga da parte della Regione.

In ogni caso, è dirimente la circostanza che l’art. 11 della L.R. 37/85, relativo proprio alle “varianti agli strumenti urbanistici”, prevede che queste “non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente”.

E tale disposizione è tuttora vigente, anche dopo il recepimento in Sicilia, con L.R. 10/08/2016 n. 16 (pure invocata dal Comune nel provvedimento impugnato), del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con DPR 6 giugno 2001 n. 380;
infatti, l’art. 30 della citata L.R. 16/2016, nell’abrogare alcuni articoli della L.R. 37/85, non ha indicato anche l’art. 11.

Per cui, sotto tale profilo, l’annullamento del permesso di costruire rilasciato al ricorrente non trova giustificazione.

In secondo luogo, è fondato anche il motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione dell’art. 21 nonies della L. 241/90, perché questa disposizione, anche se prevede la possibilità di annullare d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo,dispone però che debbano sussistere“le ragioni di interesse pubblico”, e che si debba “tenere conto degli interessi dei destinatari…”.

Per quanto riguarda “le ragioni di interesse pubblico”, la giurisprudenza unanime, che il Collegio condivide, precisa da sempre che deve trattarsi di un interesse pubblico specifico, diverso e ulteriore rispetto alla mera esigenza di ripristino della legalità (cfr., ex multis, Cons.St., sez. VI, 27/01/2017 n. 341).

E poiché nel provvedimento non vi è traccia né di tale indispensabile precisazione, né dell’avvenuta considerazione degli interessi del destinatario dell’originario provvedimento favorevole annullato, il provvedimento stesso si palesa illegittimo anche sotto tale profilo, e va pertanto annullato, assorbiti ulteriori vizi non esaminati.

La richiesta di risarcimento del danno non può essere accolta, perché non è stata fornita alcuna prova in tal senso.

In considerazione della incertezza sulla disciplina applicabile, le spese possono essere compensate.

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