TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-03-17, n. 201703642
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 17/03/2017
N. 03642/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2017, proposto da:
F C di C V &C: S.a.s. e P.E., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A G C.F. GLLNNN70S23H501E, A A C.F. VTBLRT72D02H501O, con domicilio eletto presso A G in Roma, P.Le Don Giovanni Minzoni 9;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R R C.F. RCCRLD56H55A040V, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21;
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA TUTELA CAUTELARE MONOCRATICA E COLLEGIALE
1. della Determinazione Dirigenziale CA/84/2017 del 12.1.2017 (prot. n. CA/5993/2017 del 12.1.2017) del Municipio I di Roma Capitale, notificata in data 27.1.2017 (doc. 2) e recante:
1) la rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, accertata dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale con VAV n. 14160087916 del 22.10.2016 e n. 14150171344 del 8.6.2016, antistante l'esercizio sito in Piazza della Repubblica n. 62-63 per l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'interessato;
2) la chiusura dell'esercizio sito in Piazza della Repubblica n. 62-63 per un periodo pari a 5 (cinque) giorni e, comunque, fino al completo ripristino dello stato dei luoghi, a far data dal settimo giorno successivo a quello della notifica ( e, dunque, dal 4.2.2017 al 8.2.2017 incluso);
2. della DCC 75/2010, della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 39/2014, dell'Ordinanza Sindacale n. 258/2012,
3. di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale e, in ogni caso lesivo, dell'interesse della ricorrente al persistenza dell'occupazione di suolo pubblico, all'esercizio dell'attività economica, ivi inclusi, ove occorrano: l'ignoto Rapporto Amministrativo prot. n. VA16/173256 del 8.11.2016 della Polizia Locale ed i presupposti verbali di accertamento n. 14150171344 del 17.6.2016 della Polizia Locale (doc. 3) e n. 14160087916 del 2.11.2016 (doc. 4).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso in epigrafe, a mezzo del quale la ricorrente impugna la D.D. CA/84/2017 del 12/1/2017 recante ordine di rimozione dell’occupazione di suolo pubblico antistante l’esercizio di Piazza della Repubblica nn. 62-63 nonché di chiusura dei locali per cinque giorni;
Considerato che la ricorrente è stata perseguita due volte, rispettivamente in data 8 giugno e 22 ottobre 2016, per occupazione abusiva di suolo pubblico in assenza di concessione demaniale e per questo sanzionata con l’impugnato provvedimento n. CA/84/2017 del 12/1/2017;
Riscontrato in atti che la ricorrente non è in possesso di alcun titolo giuridicamente idoneo a legittimare l’occupazione demaniale, tale non potendosi ritenere neppure l’ordinanza cautelare n. 1176/2008 richiamata in ricorso nella quale si assume soltanto che “la ricorrente ha titolo per ottenere una concessione di occupazione di suolo pubblico, sebbene nei limiti previsti dal piano di massima occupabilità (così come stabilito dalla conferenza dei servizi del 27.02.2007)”;
Rilevato, più in particolare, che la determinazione gravata si regge sul congruente presupposto di fatto rappresentato dalla circostanza che la ditta ricorrente occupava (in data 22/10/2016) una porzione di suolo pubblico di mq 86,00 senza essere in possesso della relativa concessione, nonostante già perseguita in precedenza (8/6/2016) sempre per occupazione abusiva di mq 59,26;
Considerato che, ai fini dello scrutinio di legittimità amministrativa della determinazione impugnata, a nulla rileva la circostanza che il verbale del 2/11/2016, relativo all’accertamento eseguito il 22/10/2016, sia stato impugnato e “sarà probabilmente oggetto di annullamento giurisdizionale” (in relazione ovviamente alla sola sanzione pecuniaria irrogata);
Viste le i motivi di ricorso e le dedotte censure;
Richiamata, a motivo di rigetto del gravame, la copiosa giurisprudenza della Sezione, costantemente confermata dal giudice d’appello (per tutte, Tar Lazio, sez. II ter sentenze n. 4372/2016, n. 1055/2015, n. 2245/2015, n. 7640/2015, n. 7931/2013, n. 7949);
Ritenuto, in conclusione, il ricorso infondato e di conseguenza poste a carico della ricorrente le spese del processo;