TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-07-03, n. 201500558

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-07-03, n. 201500558
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500558
Data del deposito : 3 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00238/2014 REG.RIC.

N. 00558/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00238/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2014, proposto da:
A E, rappresentato e difeso dall'avv. L S, con domicilio eletto presso la Segreteria Provinciale del Sindacato Snals in Ancona, Via Marsala, 10;



contro

U.T.G. - Prefettura di Ancona e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;



per l'annullamento

- del provvedimento del SUI di Ancona prot. n.P-101112/EM2012 datato 9 gennaio 2014 e notificato il 22 gennaio 204 nel quale si dispone che la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è rigettata;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Ancona e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. In applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012, veniva presentata, in favore dell’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario, dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, che veniva tuttavia respinta per carenza, in capo al datore di lavoro, dei requisiti reddituali indicati dal D.I. 29/8/2012 (applicativo dell’art. 5).

L’Amministrazione, di conseguenza, avviava la procedura di cui al comma 11-bis dello stesso articolo, per l’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che si concludeva però negativamente con il provvedimento oggetto dell’odierno giudizio.

Le ragioni del diniego venivano così esposte:

“…. per il rilascio del PDS per attesa occupazione, il decreto legge n. 76/2013 stabilisce che debbano ricorrere le seguenti condizioni: avvenuto pagamento del contributo forfetario, regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo retributivo e fiscale, prova della presenza in Italia del lavoratore almeno dal 31 dicembre 2011. Allo stato degli atti non risultano versati i contributi obbligatori per il lavoratore in oggetto né risultano regolarizzate le somme dovute a titolo fiscale”.

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