TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2013-12-02, n. 201310309
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N. 10309/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09015/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9015 del 2012, proposto da:
Soc Gamma Solar Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. E P, A D G, I J, con domicilio eletto presso E P in Roma, via San Basilio,61;
contro
Gse Spa - Gestore Dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. M A F, F S, A R, A P, con domicilio eletto presso F S in Roma, Foro Traiano, 1/A;
Ministero Dell'Ambiente E Della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc Agr. Primavera Srl;
per l'annullamento
del d.m. 5.7.2012 recante attuazione dell'art. 25 del d. lgs. 3.3.2011 n. 28 di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. quinto conto energia) nella parte in cui non prevede che il decreto 5.5.2011 (quarto conto energia) continui ad applicarsi ai grandi impianti entrati in esercizio entro il 2012 –
degli atti connessi;
risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse Spa - Gestore Dei Servizi Energetici e di Ministero Dell'Ambiente E Della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2013 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la società sopra indicata, titolare di impianto fotovoltaico, ha impugnato il d.m. 5.7.2012 recante attuazione dell'art. 25 del d. lgs. 3.3.2011 n. 28 di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. quinto conto energia) nella parte in cui non prevede che le più favorevoli tariffe del precedente decreto (d.m. 5.5.2011) continuino ad applicarsi ai grandi impianti entrati in esercizio entro il 2012;nonché atti connessi emessi dal GSE;ha altresì chiesto il risarcimento del danno prodotto dal comportamento dell’Amministrazione.
Premesso di risultare iscritta per l’impianto in esame nell’elenco C del Registro dei grandi impianti, e quindi non rientrante nei limiti di costo previsti per il primo semestre 2012 e di avere comunque attivato l’impianto in data 23 maggio 2012, deduce i seguenti profili di gravame:
1) violazione degli artt. 1 c. 2, 4, 6 e 8 del d.m. 5 maggio 2011; eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento e contraddittorietà: l’art. 6 c.4 del suddetto d.m. prevede che in ogni caso la tariffa incentivante spettante sia quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto;la ricorrente si sarebbe collocata in posizione utile nel Registro grandi impianti per il secondo semestre 2012, ma il relativo bando non è stato mai deliberato;nelle Regole applicative del suddetto d.m. si dice che per i grandi impianti non iscritti in posizione utile nel Registro le tariffe si applicano dal 1 gennaio 2013 e la tariffa è quella vigente il primo giorno del semestre nel quale viene effettuata la richiesta al GSE : anche tale regola prevede quindi l’applicazione delle tariffe del quarto conto energia (d.m. 5.5.2011);è stato quindi anche violato il principio del legittimo affidamento sull’applicazione delle maggiori tariffe del quarto conto energia;
2) violazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 5.5.2011;eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: la normativa prevede che le tariffe del quarto conto si applichino agli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016;il tetto massimo dei 6 miliardi è stato raggiunto il 12 luglio 2012, quando l’impianto era già entrato in esercizio;l’art. 1 c.4 del d.m. 5.7.2012 prevede comunque ipotesi di applicazione delle tariffe del quarto conto anche nei casi in cui sia stato raggiunto il costo cumulativo annuo;
3) violazione art. 11 preleggi , irretroattività;eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione del principio dell’affidamento, irragionevolezza: non può essere applicata una normativa nuova ad una situazione già verificatasi al momento della sua entrata in vigore (d.m. 5.7.2012) infatti detto d.m. si applica dal 27 agosto 2012, quando cioè l’impianto era già entrato in esercizio sotto la vigenza del precedente d.m. (quarto conto);anche il d.m. 5.7.2012 prevede che le tariffe siano quelle vigenti alla data di entrata in esercizio dell’impianto;l’art. 1 c.4 del d.m. 5.7.2012 incorre in disparità di trattamento non prevedendo l’applicazione delle tariffe del quarto conto energia anche alle ipotesi di impianti non utilmente iscritti nel Registro grandi impianti per non avere il GSE aperto il Registro per il secondo semestre 2012, ma entrati in esercizio prima della entrata in vigore del quinto conto energia: illegittima disparità di trattamento tra quelli utilmente iscritti nel Registro per il primo semestre 2102 e quelli non iscritti nel secondo semestre per responsabilità imputabile al GSE.
4) Si chiede il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Con memoria predisposta per l’udienza di discussione parte ricorrente insiste in particolare sul disposto dell’art. 6 c.4 del d.m. 5.5.2011 il quale prevede che in tutti i casi la tariffa spettante è quella vigente al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto;detto principio sarebbe confermato negli artt. 6 c.3 e 10 c.1;ma l’art. 1 c.4 del d.m. 5.7.2012 si pone in contrasto con tale principio;inoltre nelle Regole applicative del d.m. 5.5.2011 (nota 2) è prevista l’ipotesi dei grandi impianti non rientranti nel Registro ma entrati in esercizio entro il 31.12.2012;il d.m. 5.7.2012 ha quindi inciso su aspettative consolidate;il costo cumulativo massimo è stato raggiunto quando l’impianto era già entrato in esercizio ed ancora non era entrato in vigore il nuovo conto energia. Si insiste altresì sulla violazione del principio dell’irretroattività e sulla disparità di trattamento.
Costituitosi il GSE ha preliminarmente evidenziato come il d.m. 5.5.2011 distingua il trattamento dei piccoli impianti dai grandi impianti fotovoltaici, per i quali erano previsti limiti di costo per il primo (150 milioni) ed il secondo semestre 2012 (130): il Registro per il secondo semestre non si è aperto per avvenuto raggiungimento dei limiti complessivi di costo;il GSE ha sempre informato gli operatori dei fatti e dei costi progressivi;l’art. 2 c.3 del d.m.