TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2014-11-25, n. 201400265

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2014-11-25, n. 201400265
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201400265
Data del deposito : 25 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00131/2013 REG.RIC.

N. 00265/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00131/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2013, proposto da:
R Z, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, c.so Libertà n. 58;



contro

Comune di Bolzano, rappresentato e difeso per legge dagli avv. A M, B M G, G A, L P, dell’Avvocatura comunale domiciliata in Bolzano, vicolo Gumer, 7;



per l'annullamento

impugnazione del provvedimento dd. 05.03.2013 prot. n. 18627/2013: "Avvio del procedimento di rimozione e messa in pristino" e di tutti i pareri e provvedimenti presupposti (parere della Commissione edilizia dd. 26.09.2012; parere della Commissione edilizia dd. 20.12.2012) nonchè di ogni atto correlativo o consequenziale, anche se qui non nominato o indicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Preso atto che nell’udienza della camera di consiglio del 23 luglio 2013 la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata, su istanza delle parti, all’udienza di merito;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Edith Engl e uditi per le parti i difensori avv. S. Coletti, in sostituzione dell’avv. G. Piccoli per la ricorrente e avv. A. Merini per il Comune di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente R Z è titolare del “Bar Luciano”, in via Sassari 22 a Bolzano. L’esercizio è collocato sulla p.m. 44 della p.ed. 2845 C.C. Gries, anch’essa di proprietà della ricorrente. Sulla zona pertinenziale di detta p.m la signora Z, tempo addietro, ha collocato una costruzione di ca. 28 mq, nella quale ha posizionato tavolini del bar. Accertata dai vigili urbani l’installazione abusiva, ha presentato al Comune di Bolzano domanda di rilascio di concessione edilizia. Terminata la procedura di rilascio di concessione con un provvedimento negativo, le è stata inoltrata, da parte del Comune di Bolzano con provvedimento dd 5.3.2013 prot. n. 18627/2013, comunicazione di avvio di procedimento per l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione di rimozione e rimessa in pristino della struttura abusiva. Con il ricorso in epigrafe citato la ricorrente Z impugnava, previa richiesta di sospensione, davanti a questo Tribunale tale provvedimento nonché tutti i pareri e provvedimenti presupposti, in particolare le comunicazioni dell’Assessora all’Urbanistica del Comune di Bolzano arch. Maria Chiara Pasquali prot. n. 15587/2012 del 26.9.2012 e prot. n. 15587/2012 del 20.12.2012, per i seguenti motivi:

1.“Contraddittorietà ed illogicità manifesta del parere espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 19.09.2012 e conseguente contraddittorietà e illogicità manifesta nel provvedimento di avvio della procedura demolitoria impugnato”;

2.“Eccesso e sviamento di potere in tale secondo esame; conseguente eccesso e sviamento di potere nel provvedimento impugnato”;

3.“Illogicità contraddittorietà ed eccesso di potere nel non avere preso in nessuna considerazione le osservazioni depositate dalla parte l’08.02.2013;

4. “Illegittimità nell’interpretazione e applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, conseguente illegittimità del provvedimento di avvio della procedura demolitoria, oggetto di impugnazione”.

Costituitosi, il Comune di Bolzano ha chiesto, in via preliminare la dichiarazione d’inammissibilità ed irricevibilità, nonché nel merito, il rigetto del ricorso.

Nell’udienza della camera di consiglio del 23 luglio 2013 la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata, su istanza delle

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