TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-11-27, n. 202302763
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 02763/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2023, proposto da
OB EF, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 28 agosto 2023, prot. n. 69915: inibitoria della prosecuzione dei lavori di cui alla SCIA alternativa al permesso di costruire prot. n. 55948 del 5 luglio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, EF OB (in appresso, E. R.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- il provvedimento del 28 agosto 2023, prot. n. 69915, col quale il Dirigente del Settore Governo del Territorio – APO SUE ed Urbanistica del Comune di Battipaglia aveva inibito la prosecuzione dei lavori di cui alla SCIA alternativa al permesso di costruire (PdC) prot. n. 55948 del 5 luglio 2023; -- la nota del 24 luglio 2023, prot. n. 61495, con la quale il medesimo Dirigente del Settore Governo del Territorio – APO SUE ed Urbanistica del Comune di Battipaglia aveva disposto la sospensione dei termini ex art. 19, comma 1, della l. n. 241/1990;
- gli interventi interdetti col provvedimento impugnato consistevano nella demo-ricostruzione in sagoma con ampliamento del fabbricato in comproprietà della E., ubicato in Battipaglia, via P. Baratta, n. 13/A, e censito in catasto al foglio 19, particella 160, sub 10, 15, 20;
- l’adottata misura inibitoria della prosecuzione dei lavori era, segnatamente, motivata in base al rilievo che la documentazione a corredo della SCIA del 5 luglio 2023, prot. n. 55948, risultava essere ampiamente lacunosa, anche all’indomani dell’integrazione richiesta dall’ente locale con nota del 24 luglio 2023, prot. n. 61495, e solo parzialmente elargita dall’interessata con nota del 24 agosto 2023, prot. n. 69056;
- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che il Comune di Battipaglia: a) in violazione dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, avrebbe omesso di prescrivere l’attività conformativa necessaria a superare le criticità emerse in relazione alla SCIA del 5 luglio 2023, prot. n. 55948, a tanto non essendo riconducibile la mera richiesta di integrazione documentale prot. n. 61495 del 24 luglio 2023; b) in violazione dei principi generali di svolgimento dell’attività amministrativa, codificati nell’art. 1 della l. n. 241/1990, nonché in difetto di istruttoria, avrebbe obliterato la richiesta di differimento del termine per il deposito dell’ulteriore e pleonastica documentazione mancante, formulata dall’interessata con la nota del 24 agosto 2023, prot. n. 69056, archiviando affrettatamente la SCIA del 5 luglio 2023, prot. n. 55948, senza neppure verificare il contenuto della documentazione integrata, sufficiente a verificare la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento;
- costituitosi l’intimato Comune di Battipaglia, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 7 novembre 2023 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il