TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000027
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N. 00027/2010 REG.SEN.
N. 00950/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 950 del 2009, proposto da:
Matrioska S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso M D Avv. in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Comune in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1;
nei confronti di
Soc.Sottozero Immobiliare di Mascitti D. &C. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. R L, con domicilio eletto presso R L in Ancona, corso Stamira, 49;
per
l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n.466/09.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ancona e di Soc.Sottozero Immobiliare di Mascitti D. &C. S.a.s.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato:
- che con l'odierno ricorso viene chiesta l'adozione di misure per l'esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 466/09;
- che, in particolare, viene chiesto il ritiro materiale della licenza per intrattenimenti danzanti del 31.12.2008, disponendo la conseguente chiusura del locale denominato “Discoteca Neon”;
- che con ordinanze nn. 5010 e 5013 del 7.10.2009 il Consiglio di Stato disponeva la parziale sospensione dell'efficacia della predetta sentenza nei limiti necessari per conservare la res adhuc integra;
- che, in particolare, la sospensione veniva concessa limitatamente ai soli aspetti risarcitori e ripristinatori che derivano dall'esecuzione della sentenza, ferma rimanendo la statuizione giudiziale di primo grado sull'illegittimità degli atti abilitativi che hanno consentito la realizzazione delle opere;
- che, sulla base di quanto disposto dal Giudice di secondo grado, le misure esecutive chieste dalla parte ricorrente non possono essere concesse perché comporterebbero un effetto in parte risarcitorio (nella forma specifica) e in parte ripristinatorio, inteso come modificazione della realtà (giuridica e materiale) intervenuta per effetto degli atti annullati da questo Tribunale, ossia ripristinazione dello stato di fatto e di diritto ad essi preesistente;
- che la precisazione “ferma rimanendo la statuizione giudiziale sull'illegittimità degli atti abilitativi che hanno consentito la realizzazione delle opere”, che si legge nelle predette ordinanze, pare doversi riferire al solo accertamento compiuto in primo grado, restando pertanto fuori (e quindi coperto dalla misura cautelare concessa in appello) il consequenziale effetto costitutivo di annullamento;
- che, in caso contrario, l’esigenza di conservare la res adhuc integra sarebbe, di fatto, vanificata e privata di ogni sostanziale effetto per gli interessi di controparte.
Il ricorso va quindi respinto.
La particolarità della controversia costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese tra le parti.