TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-03-28, n. 202305380

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-03-28, n. 202305380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305380
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 05380/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00916/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 916 del 2021, proposto da:
Consorzio Parts & Services, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G L M, M T, G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Italsoccorso S.r.l., Officina Meccanica Settebagni S.r.l., Ditta Individuale Micozzi Angelo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Domenico Greco, Mirella Lepore, Andrea Manfroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del diniego di cui alla nota prot. n. SG/2020/29830 prat. n.4215/20 inviata via p.e.c. il 24 dicembre 2020 del Funzionario Responsabile del Reparto Elaborazione Sanzionatorio della Sezione di Polizia Stradale della Polizia Locale di Roma Capitale, opposto all'istanza di accesso presentata via p.e.c. dal ricorrente il 21 dicembre 2020, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso;

per l'accertamento del diritto del ricorrente ad avere accesso ai documenti richiesti con la predetta istanza di accesso;

per la condanna di Roma Capitale ad esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti con la menzionata istanza di accesso, come meglio indicati in narrativa, con ogni conseguenziale pronunzia come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Italsoccorso S.r.l., Officina Meccanica Settebagni S.r.l. e della Ditta Individuale Micozzi Angelo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a Roma Capitale ed ai restanti soggetti in epigrafe a mezzo pec il 25.1.2021, ritualmente depositato in pari data, il consorzio ricorrente ha adito questo Tribunale ex art. 116 cpa per:

- l'annullamento del diniego di cui alla nota prot. n. SG/2020/29830 prat. n. 4215/20 inviata via PEC il 24 dicembre 2020 del Funzionario Responsabile del Reparto Elaborazione Sanzionatorio della Sezione di Polizia Stradale della Polizia Locale di Roma Capitale, opposto all'istanza di accesso presentata via PEC, in data 21 dicembre 2020, dal ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso;

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad avere accesso ai documenti richiesti con la predetta istanza di accesso,

e per la condanna di Roma Capitale ad esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti con la menzionata istanza di accesso, come meglio indicati in narrativa, con ogni conseguenziale pronunzia di legge.

2. Con nota del 21.12.2020, trasmessa a mezzo pec al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale, il ricorrente sottometteva istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in merito ai seguenti documenti: 1) verbale redatto dagli agenti di Polizia Locale Roma Capitale per divieto di sosta e rimozione di n.3 veicoli, le cui targhe sono dettagliatamente indicate nell’istanza; 2) titolo abilitativo (autorizzazione al subappalto, ecc.) che legittima la ditta Soccorso Stradale Acilia s.r.l. “ad eseguire il servizio di rimozione veicoli in sosta d’intralcio e/o pericolo nel territorio di Roma Capitale, gestito in via esclusiva dal RTI Italsoccorso (mandataria)”; 3) documento contabile rilasciato dalla predetta ditta in riferimento al servizio espletato; 4) ogni altro documento utile riconducibile alla fattispecie sopra indicata.

3. Con nota prot. n. SG/2020/29830 del 24.12.2020, l’organo compulsato respingeva detta istanza, ritenendo che, in relazione agli atti oggetto di istanza, non fossero applicabili le disposizioni sull’accesso civico generalizzato.

In particolare, si affermava: “ Premesso che gli Atti oggetto della Vs. Istanza, che sono in possesso di questa Polizia Locale (Verbali di accertamento violazione, Verbali di rimozione veicolo), non sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 da Voi richiamato, Vi comunichiamo quindi che non possono essere richiesti tramite istanza di accesso civico generalizzato nelle modalità di cui all'art. 5 comma 2 del medesimo Decreto in quanto l'istanza deve appunto presupporre una inadempienza agli obblighi di pubblicità da parte della P.A. che nel caso di specie non si è e non si sarebbe mai potuta concretizzare proprio in ragione della inesistenza degli obblighi stessi.

Purtuttavia, come stabilito all'art. 4 comma 7 del succitato Decreto, al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dallo stesso, è Vs. facoltà esercitare il diritto di accesso ai relativi documenti ex Legge 7 agosto 1990, n. 241 con le modalità di cui al relativo Regolamento (D.P.R. 12/04/2006 n° 184, G.U. 18/05/2006) qualora rientraste nel novero dei soggetti legittimati dall'art.2 comma 1”.

4. Avverso il predetto diniego insorgeva l’odierno ricorrente, il quale proponeva i motivi di ricorso di seguito esposti in sintesi, e come meglio articolati nell’atto introduttivo del giudizio.

Parte ricorrente contesta l’affermazione, esternata dall’estensore del provvedimento impugnato, secondo cui l’accesso civico generalizzato non sarebbe ammissibile nella circostanza, non concernendo dati soggetti a pubblicazione ai sensi dell’art. 5 D.Lgs.n.33/2013 e, ulteriormente, mancando l’inadempimento della p.a. a tale incombenza. A supporto dell’intestata tesi, si cita l’Adunanza Plenaria del Consiglio n.10/2020, che ha ritenuto pienamente ammissibile l’accesso civico generalizzato, in quanto funzionale all’esercizio del controllo diffuso sui dati e sull’attività delle pubbliche amministrazioni, anche agli atti della fase esecutiva dei contratti, fatto salvo il rispetto dei divieti stabiliti dal Codice dei contratti pubblici ovvero dall’art. 5 D.Lgs. n.33/2013.

In ogni caso - afferma il ricorrente - la p.a., tenuto conto della posizione legittimante vantata dal medesimo consorzio (secondo graduato nella procedura di affidamento della concessione per il servizio di rimozione delle autovetture in sosta), avrebbe potuto e dovuto esaminare la richiesta di accesso ai sensi dell’art. 22 L. n.241/90, se del caso previa richiesta di chiarimenti alla parte istante.

5. Roma Capitale si è costituita in giudizio, in data 1.2.2021, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni contenute nelle memorie difensive successivamente versate in atti.

Seguiva la costituzione in giudizio delle ditte controinteressate in epigrafe, in data 22.2.2021, parimenti per avversare le ragioni di ricorso.

6. Con sentenza n. 6462/2021, pubblicata

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