TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-05-09, n. 202300730

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-05-09, n. 202300730
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300730
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2023

N. 00730/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00289/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2017, proposto da D.F. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A P, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;

contro

Comune di Turi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto D’Addabbo, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 147;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della determinazione dirigenziale n. 119 del 28.12.2016 (raccolta generale n. 1147 del 30.12.2016) del Comune di Turi - Città metropolitana di Bari, 5° Settore urbanistica - assetto del territorio, a firma del Capo Settore, dr. Bonaventura, pubblicata all’albo pretorio in data 2.1.2017, avente ad oggetto il rimborso e l’accertamento di oneri concessori da incassare dalla D.F. s.r.l. per diverse pratiche edilizie;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Turi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 per le parti i difensori avvocato A P per la parte ricorrente e avvocato Roberto D’Addabbo per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - In data 14.5.2010 alla società ricorrente D.F. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede in Santeramo in Colle (Bari) alla via Carmine Gruppi n. 1/H, veniva rilasciato il permesso di costruire n. 28 (pratica edilizia n. 25/2009), relativo alla realizzazione di un manufatto per civile abitazione in Turi (Bari) alla contrada Sant’Elia, in catasto dello stesso Comune al foglio di mappa 26, particelle 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417 e 418, previo pagamento degli oneri concessori per € 56.002,90 e polizza fideiussoria dell’importo di € 69.693,27 a garanzia della rimanente quota del contributo sul costo di costruzione.

In data 31.5.2011 alla stessa D.F. s.r.l. veniva rilasciato il permesso di costruire n. 33 (pratica edilizia n. 76/2010), relativo alla variante in corso d’opera al permesso n. 28/2010, previo pagamento della integrazione degli oneri concessori di € 5.293,62.

In data 10.3.2010 alla medesima ditta veniva rilasciato il permesso di costruire n. 17 (pratica edilizia n. 120/2008), relativo alla realizzazione di un edificio per civile abitazione in Turi alla via Giusti, in catasto dello stesso Comune al foglio di mappa 13, particelle 200 e 245, previo pagamento degli oneri concessori per € 58.220,40 e polizza fideiussoria dell’importo di € 52.853,59 a garanzia della rimanente quota del contributo sul costo di costruzione.

In data 27.9.2010 la D.F. s.r.l. versava la seconda rata del contributo sul costo di costruzione, pari ad € 17.617,86, relativi al permesso di costruire n. 17 del 10.3.2010 (pratica edilizia n. 120/2008).

In data 15.3.2011 alla D.F. s.r.l. veniva rilasciato il permesso di costruire n. 9 (pratica edilizia n. 29/2010), relativo alla realizzazione di un manufatto per civile abitazione in Turi alla via Sammichele, in catasto dello stesso Comune al foglio di mappa 20, particelle 560, 561, 254 e 562, previo pagamento degli oneri concessori per € 7.521,30 ed esente dal contributo sul costo di costruzione in quanto aderente all’edilizia convenzionata.

In data 20.7.2011 alla D.F. s.r.l. veniva rilasciato il permesso di costruire n. 75 (pratica edilizia n. 11/2011), relativo alla realizzazione di un manufatto per civile abitazione in Turi alla via Sammichele, in catasto dello stesso Comune al foglio di mappa 20, particelle 335, 620, 657 e 661, previo pagamento degli oneri concessori per € 4.967,56 ed esente dal contributo sul costo di costruzione in quanto aderente all’edilizia convenzionata.

In data 26.6.2011 alla società veniva rilasciato il permesso di costruire n. 41 (pratica edilizia n. 35/2009), relativo alla realizzazione di un manufatto per civile abitazione in Turi alla traversa di via Napolitano, in catasto dello stesso Comune al foglio di mappa 26, particella 163, previo pagamento degli oneri concessori per € 27.609,86 ed esente dal contributo sul costo di costruzione in quanto aderente all’edilizia convenzionata.

In data 10.5.2011 alla D.F. veniva rilasciato il permesso di costruire n. 27 (pratica edilizia n. 51/2009), relativo alla realizzazione di un manufatto per civile abitazione in Turi alla via T. Fiore, in catasto dello stesso Comune al foglio di mappa 21, particelle 3064 e 3066, previo pagamento degli oneri concessori per € 4.402,32 ed esente dal contributo sul costo di costruzione in quanto aderente all’edilizia convenzionata.

In data 17.5.2011 alla D.F. s.r.l. veniva rilasciato il permesso di costruire n. 30 (pratica edilizia n. 24/2009), relativo alla realizzazione di un manufatto per civile abitazione in Turi alla via Ten. Notarnicola, in catasto dello stesso Comune al foglio di mappa 16, particella 1612, previo pagamento degli oneri concessori per € 6.935,87 ed esente dal contributo sul costo di costruzione in quanto aderente all’edilizia convenzionata.

In data 19.7.2011 alla D.F. s.r.l. veniva rilasciato il permesso di costruire n. 71 (pratica edilizia n. 08/2011), relativo alla realizzazione di un manufatto per civile abitazione in Turi alla contrada Capitolo, in catasto dello stesso Comune al foglio di mappa 13, particella 659, previo pagamento degli oneri concessori per € 7.571,64 ed esente dal contributo sul costo di costruzione in quanto aderente all’edilizia convenzionata.

In data 14.3.2011 alla D.F. s.r.l. veniva rilasciato il permesso di costruire n. 08 (pratica edilizia n. 37/2009), relativo alla realizzazione di un manufatto per civile abitazione in Turi alla via Sammichele, in catasto dello stesso Comune al foglio di mappa 20, particella 327, previo pagamento degli oneri concessori per € 13.493,38 ed esente dal contributo sul costo di costruzione in quanto aderente all’edilizia convenzionata.

In data 18.1.2010 alla D.F. s.r.l. veniva rilasciato il permesso di costruire n. 2 (pratica edilizia n. 106/2008), e successive varianti n. 1/2011 (pratica edilizia n. 34/2010) e n. 73/2011 (pratica edilizia 37/2011), relativo alla realizzazione di un manufatto per civile abitazione in Turi in località Cimitero Vecchio, in catasto dello stesso Comune al foglio di mappa 28, particella 820, previo complessivo pagamento degli oneri concessori per € 32.135,92.

Poiché per detta pratica la ditta successivamente aderiva all’edilizia convenzionata con atto unilaterale d’obbligo per Notar Luigi D’Agosto rep. n. 99414 racc. n. 28324 del 25.11.2010, registrato in Gioia del Colle il 10.12.2010 al n. 11704 serie 1T, alla stessa società era dovuta la restituzione del contributo sul costo di costruzione versato per € 23.756,41.

A credito della società ricorrente risultava la complessiva somma di € 241.110,58, riveniente dalla mancata usabilità dei permessi di costruire nn. 28/2010, 33/2011, 17/2010, 75/2011, 74/2011, 41/2011, 27/2011, 30/2011, 71/2011, 08/2011, 09/2011 e per aver aderito all’edilizia convenzionata relativamente al permesso di costruire n. 73/2011.

Con nota datata 27.3.2015 e protocollata in data 30.3.2015 al n. 4476 la società D.F. chiedeva che detta somma venisse compensata con gli importi a debito verso il Comune di Turi per mancato versamento degli oneri concessori relative ad altre pratiche edilizie.

A seguito del parere espresso con nota assunta al protocollo del Comune di Turi al n. 17192 del 14.12.2015, erano stati effettuati i conteggi relativi ai permessi di costruire nn. 34/2006, 45/2008, 17/2008, 48/2008, 51/2008, 57/2008, 20/2009, 16/2009, 18/2009, 36/2010 e 43/2010 per i quali la società ricorrente non aveva ancora ultimato il pagamento degli oneri concessori, che, previa applicazione della sanzione pari al 40% della minor somma tra quanto realmente spettante al titolare del permesso di costruire e quanto a lui conosciuto, ammontavano ad € 312.615,54.

Con la censurata determina dirigenziale n. 119 del 28.12.2016 (raccolta generale n. 1147 del 30.12.2016) il Comune di Turi ingiungeva alla ricorrente il pagamento della somma di € 312.615,54 comprensiva di € 88.864,37 per sanzioni per ritardato versamento del costo dovuto di € 223.751,17.

A garanzia dell’esatto adempimento dei propri obblighi la società ricorrente aveva stipulato, di volta in volta, polizze fideiussorie “a prima richiesta” degli importi richiesti a garanzia del pagamento dei contributi concessori collegati al rilascio dei titoli: polizza n. 291076251 del 5.2.2009 della Compagnia Generali Assicurazioni s.p.a. (permesso di costruire 121/2005);
polizza n. D40697630/12 del 26.3.20008 della Compagnia

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