TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-06-19, n. 201907943

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-06-19, n. 201907943
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907943
Data del deposito : 19 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2019

N. 07943/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00833/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 833 del 2009, proposto da
G G, G L, M A, M L, P A, R P, T V, rappresentati e difesi dall'avvocato M V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 16;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'accertamento

del diritto alla rideterminazione del trattamento stipendiale determinato secondo l’anzianità di servizio nel grado di ufficiale, maturata ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 del R.D. 11.11.1923 n. 2395, così come richiamato dall’art. 4 del d.l. n. 681/1982, bloccando la sola progressione economica tra il 23° e 25° anno di anzianità da ufficiale, ovvero tra il 13° e il 15° anno, non computando cioè la classe in maturazione durante l’intervallo indicato e lasciando impregiudicato il resto del trattamento economico.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 maggio 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento stipendiale determinato secondo l’anzianità di servizio nel grado di ufficiale, maturata ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 del R.D. 11.11.1923 n. 2395, così come richiamato dall’art. 4 del d.l. n. 681/1982, bloccando la sola progressione economica tra il 23° e 25° anno di anzianità da ufficiale, ovvero tra il 13° e il 15° anno, non computando cioè la classe in maturazione durante l’intervallo indicato e lasciando impregiudicato il resto del trattamento economico.

I ricorrenti hanno esposto di essere ufficiali dell’Esercito provenienti da carriere e ruoli differenti che avevano maturato un’anzianità di servizio nella carriera di ufficiale superiore ai 23 anni o un’anzianità nel grado attuale di oltre 13 anni; l’Amministrazione, tuttavia, non aveva adeguato il loro trattamento stipendiale al conseguimento dei 23 anni di anzianità nel grado di ufficiale, come previsto dalla legge n. 231/90, secondo la quale agli ufficiali che avessero prestato servizio senza demerito per 13 e 23 anni dalla nomina ad ufficiale era attribuito lo stipendio spettante, rispettivamente, al Colonnello e al Brigadier generale.

L’art. 156 del R.D. n. 2395/1923 prevedeva inoltre, nel passaggio della retribuzione al livello dirigenziale, il computo degli anni di servizio comunque prestati, e tale principio era stato recepito dal R.D. n. 3458/1928 che, all’art. 9, disponeva che il servizio militare prestato in qualunque forma pima della nomina ad ufficiale era computato agli effetti della determinazione dello stipendio in base all’anzianità di servizio.

Pertanto la locuzione “il predetto trattamento economico non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica”, formulata con l’art. 2, comma 3, del d.l. n. 157/2001, conv. in legge n. 250/2001,

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