TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2022-03-11, n. 202200138

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2022-03-11, n. 202200138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200138
Data del deposito : 11 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2022

N. 00204/2022 REG.RIC.

N. 00138/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00204/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

S C, M S e A P, rappresentati e difesi dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;

Commissione Esaminatrice della Procedura Selettiva Pubblica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del giudizio di mancata ammissione dei ricorrenti alla seconda prova scritta di carattere pratico-operativa, con l'attribuzione del punteggio di 18/30 alla prima prova scritta di carattere teorico-dottrinale, reso noto con determinazione dirigenziale del Dirigente Area amministrativa del Comune di Acireale n.170 del 22/11/2021;

2) dei verbali della Commissione esaminatrice n.12 del 16.11.2021 e n.13 del 18.11.2021 relativi alle operazioni di valutazione della prima prova scritta, approvati e resi noti con determinazione dirigenziale del Dirigente Area amministrativa n.170 del 22/11/2021;

3) del verbale n.1 del 14.9.2020, nonché dei successivi verbali della Commissione esaminatrice dal n. 2/2021 al n. 13/2021, nella parte in cui la Commissione esaminatrice non ha stabilito i criteri di valutazione della prova scritta;

4) degli allegati A, B e C ai verbali n. 12 del 16.11.2021 e n. 13 del 18.11.2021, resi noti con determinazione dirigenziale del Dirigente Area amministrativa del Comune di Acireale n.170 del 22/11/2021;

5) di ogni altro atto successivo, presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la determinazione dirigenziale del Dirigente Area amministrativa del Comune di Acireale n.170 del 22/11/2021 di approvazione dei provvedimenti sopra impugnati, nonché degli sconosciuti verbali relativi alla seconda prova scritta di carattere pratico-operativa ed alla prova orale, e le relative valutazioni;

e per la condanna

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'Amministrazione resistente alla rinnovazione della prova scritta di carattere teorico-dottrinale nei confronti dei ricorrenti o, in via subordinata, nei confronti di tutti i concorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Caponetto Sebastian il 3/3/2022:

per l'annullamento, previa sospensione

1) della graduatoria generale di merito della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, indetta dal Comune di Acireale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 8 posti di categoria “C1” con profilo professionale di “Agente di polizia municipale” bandita con determinazione dirigenziale del Settore direzione strategica del personale del Comune di Acireale del 27.03.2020 come modificata con determinazione dirigenziale n.45 del 10.04.2020, di cui al verbale n. 20 del 25.01.2022, approvata con determinazione dirigenziale n.18 del 25.01.2022;

2) del verbale n.20 del 25.01.2022 con cui la Commissione esaminatrice ha formulato ed approvato la graduatoria generale di merito;

3) della determinazione dirigenziale n.18 del 25.01.2022 di approvazione della graduatoria generale di merito;

4) di ogni altro atto successivo, presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresi, ove occorra e nei limiti di interesse, i verbali della Commissione esaminatrice n.6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nonché le determinazioni dirigenziali del Dirigente Area amministrativa del Comune di Acireale n.88 del 28.06.2021, n.118 del 4.08.2021, n.149 del 19.10.2021, n.183 del 3.12.2021, n.220 del 31.12.2021, n.8 del 14.01.2022, n.18 del 25.01.2022;

e per la condanna

in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a., dell'Amministrazione resistente alla rinnovazione della prova scritta di carattere teorico-dottrinale nei confronti dei ricorrenti o, in via subordinata, nei confronti di tutti i concorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022 il dott. S A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto preliminarmente che, poiché il provvedimento impugnato con il ricorso principale è stato emanato prima dell’approvazione della graduatoria, non sono configurabili, neanche ex post, controinteressati ai quali avrebbe dovuto essere notificato lo stesso ricorso;

Preso atto della sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere di Caponetto Sebastian;

Ritenuto nel merito, al sommario esame della fase cautelare, che la mancata predeterminazione, in apposito verbale, dei criteri di valutazione delle prove scritte inficia radicalmente la legittimità dello svolgimento delle stesse;

Ritenuto che a seguito dell’approvazione della graduatoria finale, l’eventuale assunzione dei vincitori potrebbe di fatto precludere ai ricorrenti l’ottenimento del bene della vita al quale aspirano e che pertanto deve ritenersi sussistente anche il requisito del periculum in mora ;

Ritenuti, quindi, sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi