TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-11-29, n. 202207430

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-11-29, n. 202207430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207430
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 07430/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04635/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4635 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Riabilitazione Pompeiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Domenico Morelli, n. 7.

contro

Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R A P e G R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

nei confronti

A.I.A.S. Sezione Penisola Sorrentina Onlus (non costituita in giudizio).

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Napoli 3 Sud n. 564 del 12.07.2018, pubblicata sull'Albo pretorio informatico dell'Azienda per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14.07.2018, avente ad oggetto “Presa d'atto del verbale del 07.09.2017 del Tavolo Tecnico Macro Area riabilitazione – Presa d'atto Report assistenza riabilitativa ex art. 26 anno 2015”;

- di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e prodromici al provvedimento impugnato, e comunque lesivi degli interessi del Centro ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi, ivi compresi: a) il verbale del 07.09.2017 del Tavolo Tecnico Macroarea Riabilitazione;
b) il DCA n. 90 dell'11.08.2014 avente ad oggetto: “Definizione per l'esercizio 2014 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78, ex art. 44 Legge 833/78 ed alla macroarea della salute mentale e socio sanitario”;
c) la Delibera aziendale n. 303 del 12.05.2016 “applicazione Decreto Commissario ad Acta regione Campania n. 90/2014: determinazione dei limiti di spesa e relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 ed ex art. 44 L. 833/78. Ridefinizione nuovi tetti di spesa anno 2014. Annullamento delibere del Commissario Straordinario n. 52 del 19.02.2015 e n. 108 del 23.3.2015”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 1° luglio 2019:

della nota dell'Asl Napoli 3 Sud – Distretto Sanitario n. 58 prot. N. 52416 del 03.04.2019, ricevuta a mezzo pec il 04.04.2019, avente ad oggetto “Richiesta note di credito prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 anni 2014 – 2015” limitatamente alla richiesta di emissione note di credito per prestazioni rese nell'anno 2015;
- di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e prodromici al provvedimento impugnato, e comunque lesivi degli interessi del Centro ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati nello stesso, ivi compresi: a) la nota n. 122 del 26.03.2019 a firma del Direttore U.O.C. Coordinamento Attività Riabilitative;
b) la Deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Napoli 3 Sud n. 564 del 12.07.2018;
c) la Delibera aziendale n. 303 del 12.05.2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 3 Sud;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato tenutasi con collegamento telematico da remoto del giorno 12 ottobre 2022 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Riabilitazione Pompeiana s.r.l. ha impugnato la deliberazione n. 564 del 12.07.2018 con la quale il Direttore Generale della ASL Napoli 3 Sud ha preso atto del verbale del Tavolo Tecnico e asseverato la regolarità tecnica dei dati riferiti all’assistenza riabilitativa per l’anno 2014 e del consolidato contabile relativo all’anno 2015.

Sulla base di tali dati la ASL, con nota del 3 aprile 2019 (prot. n. 52416), impugnata con i motivi aggiunti, ha chiesto al Centro ricorrente l’emissione di note di credito per prestazioni riabilitative ex art. 26 della l. n. 833/1978 emesse in eccesso per gli anni 2014 e 2015.

Secondo il centro ricorrente tali prestazioni ritenute in eccesso rispetto ai limiti prestazionali fissati dovevano necessariamente essere erogate per garantire la continuità assistenziale ai pazienti già in precedenza trattati e la pretesa restitutoria della ASL convenuta determinerebbe una decurtazione illegittima del tetto di spesa che avrebbe accordato limiti superiori rispetto a quelli applicati dalla convenuta ASL.

Si è costituita la ASL Napoli 3 SUD eccependo in limine il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione ordinaria

La causa veniva introitata per la decisione all’esito della udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 12 ottobre 2022, tenutasi da remoto.

II. Il Collegio ritiene inammissibile il ricorso unitamente ai motivi aggiunti per difetto di giurisdizione.

E, invero, tanto la deliberazione del Direttore Generale impugnata con il ricorso introduttivo quanto la nota della ASL impugnata ricorso per motivi aggiunti si pongono a valle dell’istruttoria compiuta dal Tavolo Tecnico, che ha verificato, anche in contraddittorio con i rappresentanti delle categorie degli enti accreditati, i saldi contabili relativi agli anni 2014 e 2015, individuando le prestazioni erogate e registrate nel sistema di rilevazione aziendale e ponendole a confronto con i tetti strutturali fissati dai Decreti commissariali di riferimento.

Trattasi all’evidenza di un’istruttoria essenzialmente contabile fondata sul riscontro dell’attendibilità dei dati e sul loro raffronto contabile con la disciplina contrattualmente fissata mediante il richiamo ai provvedimenti autoritativi di fissazione dei tetti di spesa per macro area e per struttura.

II.1 La pretesa azionata dalla ricorrente concerne, quindi, situazioni giuridiche soggettive già compiutamente tratteggiate e delineate dalle norme, senza che all’uopo residuino margini di autoritativo divisamento da parte della Amministrazione che, sul punto, si è limitata a fissare le somme a credito e a debito.

E ciò tenuto altresì conto delle recenti statuizioni di questo TAR (da ultimo TAR Campania, I, 3457/2022;
id., 6 aprile 2020, n. 1325;
Id., id., 7 dicembre 2020, n. 5894) in forza delle quali la cognitio spetta al Giudice ordinario allorquando si verta in tema:

- non già di atti o provvedimenti amministrativi autoritativi, di esercizio del potere di programmazione sanitaria;

- bensì, come nella fattispecie in esame, di pretese patrimoniali costituenti mero esercizio di un diritto di credito da parte del soggetto pubblico nei confronti della fondazione ricorrente.

La controversia azionata risulta così rientrare nell’ambito della Giurisdizione ordinaria, non venendo in rilievo, nel caso di specie, e nell’ambito di un sistema assimilabile ad un rapporto concessorio di pubblico servizio (qual è il sistema sanitario di accreditamento), un profilo legato all’esercizio, da parte della pubblica Amministrazione, di poteri discrezionali, bensì emergendo un mero diniego di remunerazione delle prestazioni effettuate dal soggetto privato accreditato, fondato su circostanze compiutamente “normate” e, dunque, suscettibili di mera certazione, all’interno di un rapporto di matrice e connotazione paritetica (cfr., altresì, Cass., SS.UU., 2 novembre 2018, n. 28053;
TAR Lombardia, III, 15 dicembre 2021).

II.2 Peraltro, la fattispecie diverge da quella considerata nella recente pronuncia di questa Sezione 21 novembre 2022, n. 7179, in cui è stata affermata la sussistenza della giurisdizione amministrativa nel giudizio di impugnazione di atti di regressione tariffaria volti al recupero di somme già erogate ed adottati all’esito di un procedimento in contraddittorio con cui la ASL ha definito anche sulla base di atti autoritativi le modalità di calcolo e di recupero delle somme erogate in eccesso agli operatori privati, così esercitando un potere sul quale si radica naturaliter la giurisdizione amministrativa.

È stato in tal caso chiarito che “ il merito della controversia non può infatti essere circoscritto alla mera debenza dei corrispettivi maturati dal concessionario”, poiché le censure “comportano un'indagine da parte del Giudice diretta a verificare se l'ASL, nell'applicare la R.T.U., abbia correttamente osservato la disciplina di riferimento, per cui, benché le parti abbiano sottoscritto il contratto ex art.

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