TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-11-29, n. 202306572

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-11-29, n. 202306572
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306572
Data del deposito : 29 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2023

N. 06572/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01544/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della C

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro -OMISSIS-ni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

del decreto nr. -OMISSIS-/D-6-9 di prot. del 23.01.2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri a firma del Vice Comandante Generale Gen. C.A. -OMISSIS-, notificato in data 08.02.2021 che dispone la “sospensione disciplinare dall'impiego per mesi due” ai sensi degli articoli 1357 lettera a) e 1379 comma 1 del C.O.M. (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66);

nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e/o consequenziale anche se ancora non conosciuto, comunque lesivo per il ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente impugna il decreto del 23.01.2021, notificato in data 08.02.2021, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri gli ha irrogato la sanzione della “sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due” ai sensi degli articoli 1357 lettera a) e 1379 comma 1 del C.O.M. (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66).

Il procedimento disciplinare è stato avviato a seguito del procedimento penale, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento su querela ex art 612 bis c.p. (atti persecutori) sporta dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-.

Il Tribunale di Benevento, in data 20.2.2020, ha emesso nei confronti del ricorrente, su richiesta della locale Procura della Repubblica, una ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In data 27.5.2020, il P.M. ha chiesto al G.I.P. l’emissione di un decreto di archiviazione per remissione della querela e in data 1.6.2020, il G.I.P. del Tribunale di Benevento, su richiesta del ricorrente, ha revocato la citata misura cautelare, valutato che la persona offesa del reato aveva già accettato il risarcimento del danno.

La richiesta di archiviazione è stata accolta dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, con decreto nr. 343/2020 del 22.06.2020.

Il Comandante della Legione Carabinieri “C”, ricevuti gli atti del fascicolo d’indagine relativo al procedimento penale in cui è rimasto coinvolto il militare e valutato il comportamento tenuto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi