TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-09-25, n. 202405093
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Testo completo
Pubblicato il 25/09/2024
N. 05093/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04272/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4272 del 2022, proposto da
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto V.G. n.r.g. 2200/2019, cron. n. 2858/2019 emesso dalla Corte di Appello di Napoli il 2/10/2019 e depositato il 3/10/2019, avente ad oggetto equa riparazione ex lege 89/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato, in punto di fatto, che:
- con decreto n.r.g. 2220/2019, cron. n. 2858/2019, emesso il 2/10/2019, depositato il 3/10/2019 e notificato il 22/10/2019 ( all. 3 del ricorso) la Corte di Appello di Napoli ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali in favore del ricorrente oltre le spese processuali in favore del procuratore antistatario;
- il predetto decreto unitamente al ricorso è stato notificato al Ministero prima presso l’Avvocatura dello Stato, in data 22/10/2019, per consentire la proposizione di eventuale opposizione e successivamente, il 10/05/2022, in forma esecutiva, anche all’indirizzo pec del Ministero della Giustizia (allegati n. 3,4,5 del ricorso);
- lo stesso decreto non è stato opposto nel termine di legge, come attestato dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Napoli ed è, pertanto, divenuto definitivo (all. 2. n. 1);
- in adempimento a quanto prescritto dalla normativa vigente il ricorrente ha provveduto ad inviare, in data 09/10/2020 al Ministero della Giustizia, all’indirizzo di p.e.c. del Dipartimento degli Affari di Giustizia, le dichiarazioni e la documentazione ex art. 5 sexies L. 89/2001 per consentire il pagamento spontaneo (allegati 6,7,8);
- che il ricorrente lamenta che il Ministero resistente non ha provveduto all’esecuzione del decreto per cui è causa, dal che la necessità di proporre il presente giudizio di ottemperanza;
Considerato che:
- il predetto decreto è coperto da giudicato;
nonostante il decorso dei 120 giorni previsti dall’art. 14 del D.L. 669/96 nessuna liquidazione in favore dei ricorrenti è stata disposta;sono stati inoltrati al Ministero della Giustizia i moduli necessari per la liquidazione delle somme dovute senza alcun esito, pur essendo trascorsi oltre sei mesi dal predetto invio telematico;
- è pacifico che il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3, legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza;
- il Ministero della Giustizia, costituitosi nel presente giudizio con memoria formale il 26.10.2022, non ha provato di aver provveduto a corrispondere quanto dovuto né ad avviare la procedura di liquidazione nonostante sia decorso il termine di legge;
Considerato che parte ricorrente chiede, quindi, a questo T.A.R.:
- di ordinare l’esecuzione del decreto suindicato nel termine di trenta giorni per disporre il pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.000,00;
- di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;
- di disporre quindi il pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.000,00;
- condannarsi il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e), c.p.a, in caso di persistente inerzia dello stesso
- l’ulteriore condanna al pagamento delle competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario;
Rilevato che all’Udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto, preliminarmente:
- che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia (arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a.;v. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804;Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021;T.A.R. Campania, sez. IV, n.4840/2014;T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650);
- che parte ricorrente adisce correttamente questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2 del c.p.a., per l’ottemperanza del Ministero resistente al decreto della Corte d’Appello di Napoli, indicato in epigrafe;
- Ritenuto, quanto all’ammissibilità e alla fondatezza della pretesa:
- che, come risulta dalla ricostruzione che precede, sono ampiamente elassi:
- il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D. L. 31.12.1996 n. 669 («Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»);- l’ulteriore termine dilatorio, di cui all’art. 5 sexies della l. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”);
- che l’ottemperando decreto della Corte d’Appello di Napoli è passato in giudicato;
- che il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr., in tema di prova dell’adempimento, per tutte, Cass. S.U. n. 12533/01);
Ritenuto, quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta:
- che quale commissario ad acta debba essere individuato un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da designarsi a cura del Capo dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. 89/2001 come introdotto dalla citata l. 208/2015 («qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti»);
Rilevato, quanto alla richiesta di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio d’ottemperanza, che la stessa va accolta, in base alla regola della soccombenza, e che, in particolare:
- per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 28/10/2009, n. 1798;T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094)
- le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 01103/2016);
- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;C.d.S. sez. IV n. 2490/01;C.d.S. sez. IV n. 175/87);
- che, pertanto, le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 (cfr., in particolare, l’art. 19, comma 1, ultimo alinea: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”), in rapporto al valore e alla serialità della lite;
Ritenuto, infine, che non si debbano riconoscere le maggiorazioni di cui all’art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in quanto la causa è sostanzialmente seriale e di complessità oggettivamente modesta, nonché quelle “di regola” corrisposte ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, dello stesso D.M., poiché ragionevolmente connesse alla difficoltà del deposito di una mole di atti rilevante, elemento che certamente non si è verificato nel caso di specie (Tar Lazio, sez. II ter, Sent. 25/5/2021 n. 2363;T.A.R. Campania, sez. VIII, Sent. n. 3121 dell’11.05.2021);
Rilevato, quanto alla richiesta di parte ricorrente, di fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, una somma di denaro, a titolo di penalità di mora, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c. p. a.: “Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: (…) e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”;
Rilevato che pertanto la richiesta di parte ricorrente, come sopra riferita, non può essere accolta, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale, cui il Tribunale ritiene d’uniformarsi, secondo cui (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 1/09/2020, n. 3698): “Nel giudizio di ottemperanza, la corresponsione degli interessi legali è dovuta, quando le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale. Va, invece, esclusa la ricorrenza dei presupposti per pervenire all’accoglimento della richiesta di liquidazione di una somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in ragione della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo con decorrenza fissata sino al soddisfo, e quindi suscettibile di ricoprire anche l’ulteriore eventuale ritardo a maturarsi”; in particolare, nella specie, poiché, a termini della mentovata disposizione dell’art. 114, comma 4, lett. e) c. p. a., “nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”, ritiene il Tribunale come – essendo già stabilito il termine perentorio, decorso il quale s’insedierà il commissario ad acta, come sopra nominato, con conseguente inconfigurabilità di ulteriori ritardi, ascrivibili all’inerzia dell’Amministrazione intimata – non vi sia luogo per pervenire all’accoglimento della richiesta, di parte ricorrente, di condannare la stessa Amministrazione al pagamento dell’astreinte;
Ritenuto, pertanto, conclusivamente, che:
- la domanda di esecuzione debba essere accolta, nei termini sopra precisati, disponendosi quindi, come dalla sopra riportata richiesta, il pagamento in favore del ricorrente, della somma di euro 5.000,00 (con esclusione, dunque, delle spese e competenze del ricorso per decreto ingiuntivo, liquidate in €. 30,00 per spese e in €. 540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, con attribuzione al diverso difensore costituito per il ricorrente in quel giudizio);
- l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato, comprendendovi, quindi, gli interessi legali, come indicato nel titolo portato a esecuzione;
- in mancanza di spontaneo adempimento, da parte del Ministero della Giustizia, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, si provvede alla nomina del commissario ad acta, secondo quanto sopra precisato, il quale s’insedierà a semplice domanda di parte ricorrente, una volta elasso tale termine, e che provvederà sollecitamente, e comunque entro e non oltre il termine dei successivi sessanta giorni, al pagamento di quanto spettante al ricorrente, per le causali sopra indicate;
- dalle somme dovute, come indicate nel titolo esecutivo, andranno sottratte le somme eventualmente già pagate, per il medesimo titolo;
- le spese del presente giudizio d’ottemperanza, anche in funzione della serialità della controversia, vanno poste a carico del Ministero della Giustizia e sono liquidate, come in dispositivo, con attribuzione al difensore del ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;