TAR Roma, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-02-23, n. 202301131

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-02-23, n. 202301131
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301131
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2023

N. 01670/2023 REG.RIC.

N. 01131/2023 REG.PROV.CAU.

N. 01670/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2023, proposto da


Radio Massolina s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati M A, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, 88;


contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Radio Zeta s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Mura, Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via A. Gramsci 14;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento emesso in data 23.1.2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, Divisione

XVII

Ispettorato Territoriale Campania, con cui si è disposta la disattivazione dell’impianto operante su fr. 101.100 MHz da loc. Perdifumo (SA) “ fino al ripristino dei parametri radioelettrici in conformità a quanto disposto nel provvedimento di revoca e a quanto dichiarato nelle schede tecniche ex art. 32 L. 223/90, costituenti l’ultimo titolo abilitativo valido a trasmettere ”;
del provvedimento emesso in data 23.1.2023 dal medesimo Ministero, con cui si è disposta la disattivazione dell’impianto operante su fr. 101.100 MHz da loc. Colle Bellara (SA) “ fino al ripristino dei parametri radioelettrici in conformità a quanto disposto nel provvedimento di revoca e a quanto dichiarato nelle schede tecniche ex art. 32 L. 223/90, costituenti l’ultimo titolo abilitativo valido a trasmettere ”;
della nota prot. 178864 del 5.12.2022, con cui si è comunicata la conclusione del procedimento di revoca dell’autorizzazione prot. 158561 del 22.9.2017 e del nulla osta prot. 172018 del 13.10.2017 rilasciati alla società Global Solutions s.r.l.;
delle diffide ad ottemperare emesse in data 4.1.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Radio Zeta s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

- che la difesa erariale ha precisato, a migliore esplicitazione delle ragioni che hanno determinato l’adozione degli impugnati provvedimenti di disattivazione, che tali misure sarebbero state giustificate dall’insorgenza di interferenze con l’attività di Radio Kiss Kiss e, comunque, “ nell’ambito di un progetto più ampio volto a ricreare la situazione antecedente al rilascio dei vari nulla osta accordati nel 2017 (non solo all’impianto in questione) per la temporanea soluzione delle interferenze che tali modifiche stavano comportando in una più vasta area radioelettrica ” (cfr. pag. 4 della memoria del 17.2.2023);

- che, pertanto, occorre disporre ai sensi dell’art. 49 c.p.a. l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss, con onere di notificazione a carico della società ricorrente;

- che nelle more della discussione del ricorso nel merito, vanno confermati gli effetti del decreto presidenziale n. 697 del 2 febbraio 2023, restando impregiudicata tra le parti la possibilità di proseguire in contraddittorio tecnico le attività finalizzate all’eliminazione delle interferenze anche mediante la modificazione dei parametri radioelettrici degli impianti della ricorrente.

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