TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-03-21, n. 201400363
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N. 00363/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2000, proposto da:
B A Rappresentante della Quintarete Srl, rappresentato e difeso dagli avv. M D, A G, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso Avv. G F in Ancona, piazza Xxiv Maggio - Ufficio Legale;
nei confronti di
M L, rappresentato e difeso dall'avv. M M B, con domicilio eletto presso Avv. M M B in Ancona, via Carducci, 10;
per l'annullamento
ordinanza di demolizione opere edilizie e ripristino stato dei luoghi prot. 20482-42572 emessa in data 18.6.2000 con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ancona e di M L;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il dott. G R e uditi per le parti i difensori M D, G F e M M B.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la Società ricorrente impugna l’ordinanza con la quale le è stata ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, relativamente ad un’antenna televisiva, della quale era responsabile dell’installazione.
Si costituiva il Comune di Ancona resistendo al ricorso.
Si costituiva altresì la controinteressata M L, proprietaria del manufatto (in realtà cointeressata, che difatti si è costituita sostenendo le ragioni della ricorrente).
Con ordinanza 30.8.2000 n. 588 è stata accolta l’istanza cautelare.
Il ricorso è stato dichiarato perento con decreto presidenziale 978/2012. La perenzione è stata poi revocata con decreto presidenziale n. 142/2013.
Alla pubblica udienza del 6.3.2014 la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, mentre l’avv. Brunetti, difensore della controinteressata ha dichiarato la propria rinuncia al mandato.
Il ricorso quindi è stato trattenuto in decisione. Non risultando la presenza di un provvedimento satisfattivo ai sensi dell'art. 35, comma 2, del cpa, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 c.1 lett. c d e 84 c.4 del d.lgs 104/2010.
In assenza di diverse dichiarazioni delle parti, sussistono i giusti motivi per la compensazione delle spese di causa tra tutte le parti costituite.