TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-07-23, n. 201400718

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-07-23, n. 201400718
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400718
Data del deposito : 23 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00159/2013 REG.RIC.

N. 00718/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00159/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Camsan di Paganelli Franco e Codoni M S.n.c. e SI Supermercati S.r.l., rappresentate e difese dall'avv. R G, con domicilio eletto presso l’Avv. Giulia Ginesi, in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Comune di Camerino, Comunità Montana Ambito 5 "Marca di Camerino", Provincia di Macerata, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, Provincia di Macerata Settore IX - Gestione del Territorio, Comune di Camerino - Responsabile del Servizio Urbanistica, Comune di Camerino Dirigente del 3° Settore Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente, Ricostruzione, non costituiti;

nei confronti di

- Voghera Est S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A C, con domicilio eletto presso l’avv. A M, in Ancona, viale della Vittoria, 27;

- Società Cristini Maria Teresa e Cristini Maria Cristina S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso l’Avv. Alberto Cucchieri, in Ancona, corso Mazzini, 148;

- Società Cristini Giancarlo S.a.s., non costituita;

per l'annullamento



1. Nota del SUAP, Comunità Montana, Ambito 5, Marca di Camerino, del 18.1.2012, che delibera di convocare la Conferenza dei servizi per l'esame della pratica.



2. Parere di conformità favorevole, della Provincia di Macerata (IX settore) - Gestione del territorio del 10.9.2012.



3. Parere favorevole della Provincia di Macerata (Settore 7) - Ufficio viabilità del 10.9.2012.



4. Pareri favorevoli di compatibilità paesaggistica, resi dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, il 16.3.2012 e l’11.9.2012.



5. Determina della Conferenza dei servizi, indetta dal SUAP, dell'11.9.2012, che approva l'istanza della Voghera Est Sri, tramite verbale di pari data, avente valore di proposta di variante allo strumento urbanistico.



6. Deliberazione del Consiglio comunale di Camerino n. 60, del 29.11.2012, che approva la richiesta di variante al PRG, formulata dalla Voghera Est, dichiarando di non esaminare le osservazioni preventive formulate dal ricorrente.



7. Determinazione del calcolo degli oneri da monetizzare, per verde pubblico, espressa dal responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Camerino, in ordine al lotto 11, con lettera al SUAP del 15.1.2013,

nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Voghera Est S.r.l. e della Società Cristini Maria Teresa e Cristini Maria Cristina S.n.c.;

Visti ricorsi incidentali proposti da Voghera Est, rappresentata e difesa dagli avv. A C, C B, con domicilio eletto presso l’avv. A M, in Ancona, viale della Vittoria, 27;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. T C e uditi per le parti i difensori avv. R G, avv. A C e avv. G C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Le ditte ricorrenti, nella rispettiva qualità di proprietaria di un ramo d’azienda costituito da un esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari (SI Supermercati) e di attuale affittuaria di tale ramo d’azienda (CAMSAN) – ubicato alla via Bandini 6/A del Comune di Camerino e denominato “Il Paniere” – con il ricorso introduttivo impugnano la deliberazione del C.C. n. 60 del 29/11/2012 e gli atti presupposti. Con tale delibera il Comune ha approvato, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 447/1998, una variante urbanistica che consente alla controinteressata Voghera Est (in seguito indicata anche come VE) di realizzare nelle vicinanze del predetto esercizio commerciale una media struttura di vendita (MSV).

Va premesso che l’intervento di che trattasi viene realizzato nell’unico lotto non edificato di una lottizzazione approvata dal Comune nel 1982 (lotto acquistato da VE nel corso del 2011), ed avente ad oggetto un piano per l’insediamento di attività produttive. La variante richiesta dalla controinteressata consiste nell’ampliamento della fascia di terreno edificabile rispetto a quanto era previsto dalla convenzione di lottizzazione - di modo che la stessa si estende fino al confine della proprietà, mentre in precedenza ne era esclusa la fascia di terreno costituente zona di rispetto stradale e zona agricola di salvaguardia paesistico-ambientale - e nell’incremento di alcuni indici edificatori (in particolare l’altezza dell’edificio principale) e nella riduzione di altri (nello specifico, la distanza dai confini e dagli altri fabbricati), oltre all’incremento di cui all’art. 11, comma 3, della L.R. n. 22/2011.



2. Con un primo atto di motivi aggiunti, depositato in data 29/5/2013, le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 5/2013 (recante la correzione di un errore materiale contenuto nella deliberazione n. 60/2012).

Nel frattempo, con ricorso incidentale depositato in data 9 maggio 2013, Voghera Est ha impugnato le prescrizioni impartite dalla Provincia di Macerata nell’ambito del procedimento di approvazione della suddetta variante urbanistica, nella parte in cui sono determinati gli standard a parcheggi (che la controinteressata ritiene eccessivi rispetto a quanto stabilisce la normativa regionale applicabile alla fattispecie).



3. Il ricorso introduttivo di SI Supermercati e di CAMSAN è affidato ai seguenti motivi:

- violazione art. 5, comma 2, DPR n. 447/1998, in relazione all’art. 26 L.R. n. 34/1992 (il C.C. non ha esaminato le osservazioni presentate da SI Supermercati, sulla base dell’errato presupposto secondo cui le stesse avrebbe dovuto essere proposte nell’ambito della conferenza di servizi);

- violazione art. 5, comma 1, DPR n. 447/1998, in relazione agli artt. 1, 11, 30, 44 e 53 NTA del PRG e agli artt. 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27- bis e 43 delle NTA del Piano Paesistico Regionale (PPAR). L’art. 5, comma 1, subordina infatti l’attivazione della procedura di variante alla conformità del progetto alle vigenti norme in materia ambientale, conformità che nella specie non sussisteva;

- violazione art. 5, comma 1, DPR n. 447/1998 sotto altro profilo;

- violazione art. 11, comma 1, DPR n. 380/2001 e artt. 2 e 6 convenzione di lottizzazione del 1982;

- violazione artt. 17 e 28 L.U. e art. 11 L. n. 241/1990;

- violazione art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 e illegittimità dei pareri favorevoli della Soprintendenza per travisamento dei fatti;

- violazione art. 13, lett. M e N, R.E.T.R. Illegittimità dei nuovi parametri edilizi disposti per il lotto 11 PIP e violazione art. 61 R.E.T.R. per quanto riguarda la distanza dai confini;

- violazione della prescrizione della Provincia di Macerata (punto 7) e illegittimità della prassi della monetizzazione dello standard a verde;

- illegittimità della deliberazione G.C. n. 473/1996, di delimitazione del centro abitato. Illegittimità del parere favorevole del Settore Viabilità della Provincia circa l’apertura di passo carrabile sulla S.P. 256.



4. Nel primo atto di motivi aggiunti sono reiterati i motivi del ricorso introduttivo (mediante la trasposizione della sola rubrica dei motivi medesimi, nella loro numerazione originaria) e sono formulate le seguenti ulteriori censure:

- violazione artt. 6 e 26 NTA del PRG;

- carenza dei presupposti per l’esame da parte del C.C. della variante. Erroneità del calcolo progettuale delle altezze per violazione dell’art. 13 del REC. Carenza di spazi destinati ai parcheggi obbligatori. Cessione occulta di cubatura dal lotto confinante;

- incostituzionalità della normativa regionale sul commercio (L.R. n. 26/1999, come modificata dalla L.R. n. 19/2002);

- illegittimità della monetizzazione dello spazio da destinare a verde pubblico;

- violazione art. 61 del Regolamento Edilizio Tipo Regionale.



5. Il primo ricorso incidentale (che VE asserisce essere stato tempestivamente proposto, in quanto l’interesse ad impugnare le prescrizioni della Provincia è sorto al momento della proposizione del ricorso principale) si fonda invece sulla dedotta erronea interpretazione che la Provincia ha preteso di dare alla normativa regionale sul commercio (tabella allegato D alla L.R. n. 26/1999, come modificata dalla L.R. n. 19/2002), nella parte in cui stabilisce di quali spazi minimi a parcheggi debbono dotarsi le strutture commerciali.

Con ordinanza n. 134/2013 è stata respinta, per assenza del periculum in mora , la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo.



6. In data 10 ottobre 2013 sono stati depositati i secondi motivi aggiunti al ricorso principale, con cui le ditte ricorrenti impugnano l’atto autorizzativo unico datato 11/8/2013, rilasciato a VE dal SUAP istituito presso la Comunità Montana ambito 5 “Marca di Camerino”.

Il provvedimento, che vale anche quale permesso di costruire, è censurato deducendo la violazione degli artt. 11 e 12 del DPR n. 380/2001 (per non avere il responsabile SUAP verificato la sussistenza di tutti i presupposti che giustificano il rilascio del titolo, ed in particolare la presenza o l’impegno concreto di VE a realizzare le opere di urbanizzazione e la previsione progettuale di aree a parcheggio e a verde nella misura prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalla normativa regionale di riferimento).



7. In data 25/11/2013 Voghera Est ha depositato un secondo ricorso incidentale, con il quale per un verso conferma le censure contenute nel primo ricorso incidentale e per altro verso impugna tutte le autorizzazioni edilizie e commerciali rilasciate dal Comune di Camerino alla dante causa di CAMSAN, e ciò al fine di elidere la legittimazione ad agire in capo alle ricorrenti principali. Al riguardo Voghera Est evidenzia come la struttura commerciale in questione non sia dotata di adeguati spazi a parcheggio, il che rileva non tanto con riguardo agli atti autorizzativi originari (adottati in un momento storico in cui la sensibilità normativa per il problema degli standards a parcheggio non era così accentuata), quanto piuttosto con riguardo a recenti autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune di Camerino per l’ampliamento della struttura commerciale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi