TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-10-29, n. 202401177

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-10-29, n. 202401177
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202401177
Data del deposito : 29 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2024

N. 01177/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00133/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 133 del 2024, proposto da:- E G, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A S e O G T, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

contro

- la Biomedicals S.r.l.;

per l’accertamento, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

- del diritto all’accesso civico generalizzato esercitato con l’istanza presentata dalla ricorrente volta a conoscere la data in cui il laboratorio convenuto è stato autorizzato dal Ministero della Salute a svolgere i test in vitro rt-PCR e il numero di test in vitro risultati positivi al virus Sars Cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza;

e per la condanna

- della struttura convenzionata all’ostensione della documentazione suddetta;

e per l’accertamento

- in subordine e ove fosse ritenuto invece applicabile il rito ex art. 117 c.p.a., dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 24 ottobre 2024 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.

FATTO e DIRITTO

A.- Premesso che:

- “ in data 24/11/2023 (la parte) ricorrente presentava istanza al resistente, volta ad ottenere un accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 d.lgs. 33/2013;
- la suddetta istanza era volta a conoscere alcune informazioni in relazione ai test in vitro rt-PCR svolti dal ricorrente, ricompreso nell’elenco stilato dal Ministero della Salute, ai fini della valutazione statistica della diffusione della malattia COVID-19 nel nostro Paese;
- il resistente è soggetto tenuto all’ostensione di documenti, ai sensi dell’art.

2-bis D.L. 33/2013;
- il resistente detiene i dati oggetto di accesso in quanto rientra tra i soggetti individuati dal Ministero della Salute in quanto gestiscono laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori;
- a tutt’oggi il resistente non ha provveduto ad adottare nessun provvedimento di riscontro alle richieste di ostensione
” (v. p. 2 del ricorso).

- veniva dunque proposto il presente ricorso.

B.- Richiamato l’indirizzo espresso da questa Sezione rispetto a precedente analoga vicenda («

1. Il ricorrente agisce per l’accertamento del diritto all’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013, in relazione all’istanza… indirizzata alle ASL di Lecce e di Taranto, oltreché agli intimati laboratori di analisi, finalizzata a conoscere le marche dei test diagnostico-molecolari in vitro dagli stessi utilizzati, in grado di rilevare la presenza del RNA del virus SARS-CoV-2, e dunque per la declaratoria del suo diritto di accedere alla relativa documentazione, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

(…)



2. Preliminarmente il Collegio prende atto che l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto hanno soddisfatto la pretesa ostensiva azionata nel presente giudizio, come comprovato in atti e come dichiarato dalla stessa parte ricorrente, sicché nei loro confronti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, c.p.a.

2.1. Quanto alla posizione degli intimati laboratori di analisi, reputa il Collegio che la domanda attorea sia positivamente apprezzabile.

2.2. Infatti, per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della normativa sugli obblighi di trasparenza, al di fuori degli enti pubblici, l’​art.

2-bis​, co. 2, lett. c), ​D. Lgs. n. 33/2013​, precisa che i medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni sono estesi “alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”. 3. Orbene, in forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, i laboratori predetti svolgono i test RT-PCR, che confluiscono nella piattaforma predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità, ai fini della misurazione dei dati epidemiologici di diffusione del virus

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