TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2015-01-28, n. 201500227
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N. 00227/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G P, rappresentato e difeso dall'avv. L G M, con domicilio eletto presso L G M in Cagliari, via Galassi N. 2;
contro
E C, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;
nei confronti di
Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv. S S, Tna Ledda, con domicilio eletto presso Sau Sonia Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, N. 69;Regione Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, A S;
per l'annullamento
istruzione risarcimento danno assegnazione borse di studio aa 2012/2013
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E C e di Regione Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame, il sig. G P chiedeva l’annullamento degli atti dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari, meglio indicati in epigrafe, concernenti l’assegnazione ed erogazione delle borse di studio per l’anno accademico 2013/2014.
2. – Si costituivano in giudizio l’ERSU e la Regione Sardegna, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. – All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente rese nella memoria depositata il 4 settembre 2014, con cui si chiede che il Tribunale dia atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il Collegio, rilevato che la fattispecie estintiva del giudizio è correttamente riconducibile alla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo, non può che pronunciare la conseguente improcedibilità, a tale titolo, del ricorso.
5. - Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.