TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2018-11-26, n. 201801101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2018-11-26, n. 201801101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201801101
Data del deposito : 26 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2018

N. 02080/2018 REG.RIC.

N. 01101/2018 REG.PROV.CAU.

N. 02080/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2080 del 2018, proposto da


M A T, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Airo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Menfi non costituito in giudizio;
Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 7753/4 del 07.08.2018, notificata in data 23.08.2018, con la quale la Soprintendenza di Agrigento espresso parere negativo alla richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 per l'ampliamento di un fabbricato sito in Menfi nella C.da Gurra di Mare su terreno distinto al catasto al foglio n 76 part. 238 e foglio 74 partt. 226, 39 e 273;

- della nota prot. n. 20349 del 12.09.2018 del Comune di Menfi;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO della formazione del silenzio-assenso, ex art. 46 della L.R. 17/2004 ovvero ex art. 17-bis L. 241/90, sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica, assunta al protocollo della Soprintendenza di Agrigento, in data 26.05.2017 e poi ripresentata in data 09.08.2017, avente ad oggetto l'ampliamento di un fabbricato sito in Menfi nella C.da Gurra di Mare, su terreno distinto al catasto al foglio n 76 part. 238 e foglio 74 partt. 226, 39 e 273.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Agrigento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che, ad un primo esame, i motivi di censura dedotti nel ricorso appaiono assistiti da sufficiente fumus boni iuris , e che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto prospettato nel ricorso tenuto conto che:

-non appare condivisibile l’assunto dell’Amministrazione intimata sulla persistenza del vincolo di immodificabilità temporaneo richiamato nel contesto del provvedimento impugnato (D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995, emanato ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15/1991, pubblicato sulla GURS n. 28 del 27 maggio 1995, prorogato ulteriormente fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua adozione e comunque non oltre il 27 maggio 2000, giusti DD.AA. del 2 maggio 1997 e del 25 maggio 1999), anche alla stregua della constatazione che detti rilievi non sono risultati ostativi al rilascio della precedente concessione edilizia n. 6207/2014, emessa previa acquisizione del parere della stessa Soprintendenza (n.o. n. 291 del 14/01/2014) in ragione della constatazione che sull’area in questione gravava unicamente un (mero) vincolo paesaggistico apposto ex D.A. n. 5061 28/01/2003;

-risulta altresì fornita di sufficiente fumus boni iuris la censura del consolidamento della silenzio-assenso ex art. 46 L.R. 17/2004, non risultando conferente -per altro- il richiamo nel contesto del provvedimento impugnato al parere del C.G.A. indicato con numero “ 919/2015 ”;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

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