TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-12-18, n. 201202190
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Testo completo
N. 02190/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Mottola, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. M R e A S, con domicilio eletto presso A S in Bari, c/o Avv.ra Reg. Puglia- N. Sauro n.33;
Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Bari, via M. Celentano, n. 27;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, n. 97;
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alessandro Delle Donne in Bari, piazza G.Cesare, n. 11 c/o Policlinico;
per l'annullamento
1) della deliberazione di giunta regionale 15.12.2010, n. 2791, avente ad oggetto: "piano di rientro e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2012 - regolamento di riordino della rete ospedaliera della regione Puglia per l'anno 2010. adozione con procedura d'urgenza" e relativi allegati, nonchè della presupposta deliberazione della giunta regionale 30 novembre 2010, n. 2624, pubblicata sul burp n. 182 del 6.12.2010 “accordo tra il ministero della salute, il ministero dell'economia e delle finanze e la regione Puglia per l'approvazione del piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – approvazione”, unitamente al piano di rientro e di qualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2012, nella misura in cui ledono gli interessi del comune ricorrente;
2) del regolamento regionale 16/12/2010, n. 18 - regolamento di riordino della rete ospedaliera della regione Puglia per l'anno 2010 e relativi allegati nella misura in cui lede gli interessi del comune ricorrente;
3) della successiva deliberazione di giunta regionale 20/12/2010, n. 2865, ad oggetto: "r.r. 16/12/2010, n. 18 - regolamento di riordino della rete ospedaliera della regione Puglia per l'anno 2010. rettifica" nella misura in cui lede gli interessi del comune ricorrente.
4) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso;
e con motivi aggiunti:
5) della delibera del commissario straordinario della asl n.715 del 4.3.2011 e ogni altro atto connesso, presupposto, e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresa –nella parte in cui lede le ragioni del ricorrente, la delibera dello stesso commissario straordinario n.713 del 4.3.2011.
visti i motivi aggiunti con istanza cautelare depositati il 21 aprile 2011;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Azienda Sanitaria Locale Taranto e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. D Z e uditi per le parti i difensori avv. O D N, su delega dell'avv. M G, per il Comune ricorrente, avv A.Shiroka e M r, per la Regione, e avv. dello Stato G. Cassano, per il Ministero e avv. A. Delle Donne, per la