TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2009-07-01, n. 200906366
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N. 06366/2009 REG.SEN.
N. 07742/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7742 del 2006, proposto da:
Soc Fendi Srl e MCC S.p.A., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dagli Avv. ti M E C e G L, con domicilio eletto presso G L in Roma, via Costabella, 23;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. A R, e domiciliato presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove, 21;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Claudia Ruspoli, Guido Lombardi, Francesco Lichino, Carmen Silva Robbiano, Maria Sofia Braun von Stumm, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Laura Palasciano e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;
per l'annullamento:
della determinazione dirigenziale n. 504 del 18.5.2006, a firma del Direttore dell’Ufficio Condono Edilizio e Sistema Informativo per il Territorio del Comune di Roma, avente ad oggetto la reiezione dell’istanza di condono prot. n. 521205 del 16.4.2004 per la sola porzione relativa all’abuso edilizio posto al piano sesto di copertura;
della nota prot. n. 83655 del 1.12.2005 del Municipio I – Ufficio Edilizia Privata – Ispettorato Edilizio;
della nota prot. n. 06/1116/U del 20.2.2006 del Gabinetto del Sindaco – U.O. Decoro Urbano Abusivismo Edilizio – Ufficio del Consulente Tecnico, a firma del Direttore;
avverso ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Visti gli atti di intervento ad opponendum di Claudia Ruspoli, Guido Lombardi, Francesco Lichino, Carmen Silva Robbiano, Maria Sofia Braun von Stumm;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2009 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che parte ricorrente, con la nota depositata in atti in data 21 aprile 2009, ha reso noto di aver provveduto alla demolizione del manufatto ed ha espressamente chiesto la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio