TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-11-06, n. 201503208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-11-06, n. 201503208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201503208
Data del deposito : 6 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01565/2012 REG.RIC.

N. 03208/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01565/2012 REG.RIC.

N. 00844/2013 REG.RIC.

N. 01345/2013 REG.RIC.

N. 03041/2014 REG.RIC.

N. 01874/2012 REG.RIC.

N. 01875/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2012, proposto da:
Comune di San Donato di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Dell' Anna, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

contro

Consorzio Ato Le/1, Ato Provincia di Lecce, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Angelelli, con domicilio eletto presso Andrea Angelelli in Lecce, piazza G. Mazzini, 56;

nei confronti di

Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Comune di San Cesario di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;



sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 844 del 2013, proposto da:
Comune di San Donato di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Dell'Anna, A M, con domicilio eletto presso A M in Lecce, piazza Mazzini, 7;

contro

Consorzio Ato Le/1, Alfredo Comm Ad Acta Rampino;
Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;



sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 1345 del 2013, proposto da:
Comune di San Donato di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Dell' Anna, A M, con domicilio eletto presso A M in Lecce, piazza Mazzini, 7;

contro

Consorzio Ato Le/2, Comune di San Cesario di Lecce, Ato Provincia di Lecce;
Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;



sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 3041 del 2014, proposto da:
Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Ato Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Angelelli, con domicilio eletto presso Andrea Angelelli in Lecce, piazza G. Mazzini, 56;
Comune di San Donato di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. A M, Pierluigi Dell'Anna, con domicilio eletto presso A M in Lecce, piazza Mazzini, 7;
Autorità per la Gestione dei Rifiuti Ato Lecce 1 in Liquidazione, Autorità per la Gestione dei Rifiuti Ato Lecce 2 in Liquidazione;
Autorità per la Gestione dei Rifiuti Ato Lecce 3 in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. A D, con domicilio eletto presso A D in Lecce, Via Garibaldi 43;



sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 1874 del 2012, proposto da:
Comune di San Donato di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. A M, Pierluigi Dell'Anna, con domicilio eletto presso A M in Lecce, piazza Mazzini, 7;

contro

Consorzio Ato Le/2;
Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;



sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 1875 del 2012, proposto da:
Comune di San Donato di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. A M, Pierluigi Dell'Anna, con domicilio eletto presso A M in Lecce, piazza Mazzini, 7;

contro

Presidente Consorzio Ato Le/3, rappresentato e difeso dall'avv. D A P, con domicilio eletto presso D A P in Lecce, Via Schipa, 35;
Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

quanto al ricorso n. 1565 del 2012:

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Consorzio ATO Le/1 sull'atto di diffida e messa in mora, notificato il 7/6/2012, con cui il Comune ricorrente ha chiesto di determinare ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto, nonché del decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 306 del 30/9/2002, il contributo socio-ambientale spettante a detto Comune in relazione all'impianto di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio e soccorso e all'impianto di produzione di CDR, entrambi posti a servizio del ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni del bacino Le/1;dell'obbligo del Consorzio intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza-diffida del ricorrente e contestuale nomina di un commissario ad acta per la (denegata) ipotesi di ulteriore persistenza del silenzio oggetto del presente gravame..

quanto al ricorso n. 844 del 2013:

per l’annullamento della determinazione del 15/11/2012, con cui il commissario ad acta, nominato dal TAR per l'ottemperanza della sentenza n. 740/2011 ha determinato in 1,90 €/t il contributo socio-ambientale, connesso alla gestione dell'impianto di produzione CDR, da riconoscere al Comune di Cavallino da parte dell'A.T.O. LE1, e dato mandato al Commissario Liquidatore del Consorzio di porre a carico di tutti i Comuni facenti parte dello stesso Consorzio, quale contributo socio ambientale, l'importo di € 1,90 per ogni tonnellata di rifiuto conferito presso l'impianto di produzione di CDR, dalla data di attivazione dell'impianto alla data di notifica del ricorso proposto dal Comune di Cavallino;nonché: della sentenza n. 740 del 27/4/2011, con cui il TAR ha accertato l'obbligo, per l'ATO LE/1, di procedere, ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto, alla determinazione del contributo socio-ambientale dovuto al Comune di Cavallino;
della sentenza n. 203 del 31/1/2012, con cui il TAR ha ordinato all'ATO LE/1 di dare esecuzione alla sentenza n. 740/2011;
dell'ordinanza n. 1487 del 11/9/2012 con cui il TAR ha nominato un commissario ad acta per l'esecuzione delle sentenze nn. 203/2012 e 740/2011;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale..

quanto al ricorso n. 1345 del 2013:

per l'annullamento della determinazione di estremi ignoti, con cui il commissario ad acta, nominato dal TAR per l'ottemperanza della sentenza n. 145/2011 ha determinato in 2,04 €/t il contributo socio-ambientale, connesso alla gestione dell'impianto di produzione CDR, da riconoscere al Comune di Cavallino da parte dell'A.T.O. LE/2, e dato mandato al Commissario Liquidatore dello stesso Consorzio di porre a carico di tutti i Comuni ad esso partecipanti, quale contributo socio ambientale, l'importo di € 2,04 per ogni tonnellata di rifiuto conferito presso l'impianto di produzione di CDR, dalla data di attivazione dell'impianto alla data di notifica del ricorso proposto dal Comune di Cavallino;
nonché, per l'annullamento e/o la riforma:della sentenza n. 145 del 26/1/2011, con cui questo TAR ha dichiarato l'obbligo per l'Autorità di gestione dei rifiuti dell'ambito LE/2 di pronunciarsi sulla domanda di determinazione del contributo socio ambientale per come formulata dal Comune di Cavallino in data 18/11/2009;
della sentenza n. 411 del 6/3/2012, con cui questo TAR ha nominato un Commissario ad acta per provvedere, in luogo della P.A. intimata, a dare esecuzione alle statuizioni giurisdizionali contenute nella sentenza n. 145/2011;dell'ordinanza n. 1125/2012, con cui questo TAR ha nominato commissario ad acta il Dott. A R in sostituzione del precedente che aveva rinunciato all'incarico;dell'ordinanza n. 1536/2012 con cui questo TAR ha fornito chiarimenti e precisazioni in merito alla determinazione da assumere da parte del commissario ad acta;nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale..

quanto al ricorso n. 3041 del 2014:

per l’accertamentodel diritto del Comune di Cavallino ad ottenere la determinazione e la liquidazione in proprio favore del ristoro socio-ambientale spettante quale comune sede della piattaforma complessa per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati composta da impianto di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio soccorso e impianto di produzione di CDR, posta a servizio dello smaltimento dei rifiuti provenienti dai comuni rientranti in tutti tre gli ex ambiti ottimali della Provincia di Lecce - oggi ATO della provincia di Lecce - previa occorrendo declaratoria di illegittimità e annullamento del silenzio serbato dalle predette ex ATO in relazione ad espressa istanza e diffida formulata a tal fine dal Comune ricorrente..

quanto al ricorso n. 1874 del 2012:

per accertamento dell’illegittimitàdel silenzio-inadempimento serbato dal Consorzio ATO Le/2 sull'atto di diffida e messa in mora, notificato il 8/10/2012, con cui il Comune ricorrente ha chiesto allo stesso Consorzio di determinare ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto, nonché del decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 307 del 30/9/2002, il contributo socio-ambientale spettante a detto Comune in relazione all'impianto di selezione e biostabilizzazione con annessa discarica di servizio e soccorso e all'impianto di produzione di CDR, entrambi ubicati nel Comune di Cavallino a servizio del ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni del bacino dell'ATO Le/2;dell'obbligo del Consorzio intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza-diffida del ricorrente e contestuale nomina di un commissario ad acta per la (denegata) ipotesi di ulteriore persistenza del silenzio oggetto del presente gravame..

quanto al ricorso n. 1875 del 2012:

per l’accertamento dell’illegittimitàdel silenzio-inadempimento serbato dal Consorzio ATO Le/3 sull'atto di diffida e messa in mora, notificato il 8/10/2012, con cui il Comune ricorrente ha chiesto allo stesso Consorzio di determinare ai sensi del proprio Statuto, nonché del decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 308 del 30/9/2002, il contributo socio-ambientale spettante a detto Comune in relazione all'impianto di selezione e biostabilizzazione con annessa discarica di servizio e soccorso e all'impianto di produzione di CDR, entrambi ubicati nel Comune di Cavallino a servizio del ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni del bacino dell'ATO Le/3;dell'obbligo del Consorzio intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza-diffida del ricorrente e contestuale nomina di un commissario ad acta per la (denegata) ipotesi di ulteriore persistenza del silenzio oggetto del presente gravame;dell'obbligo del Consorzio intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza-diffida del ricorrente e contestuale nomina di un commissario ad acta per la (denegata) ipotesi di ulteriore persistenza del silenzio oggetto del presente gravame, nonché del provvedimento del Commissario liquidatore del Consorzio ATO Le/3 prot. n.649 del 2.10.2013..


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Ato Le/1 e di Comune di Cavallino e di Ato Provincia di Lecce e di Comune di Cavallino e di Comune di Cavallino e di Ato Provincia di Lecce e di Comune di San Donato di Lecce e di Autorità per la Gestione dei Rifiuti Ato Lecce 3 in Liquidazione e di Comune di Cavallino e di Presidente Consorzio Ato Le/3 e di Comune di Cavallino;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Comune di San Cesario di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori Pierluigi Dell'Anna, Andrea Angelelli, Ernesto Sicchi Damiani, Angelo Vantaggiato Pierluigi Dell'Anna, A M, E S D Pierluigi Dell'Anna, A M, E S D E S D, Andrea Angelelli, A M, Pierluigi Dell'Anna, Alberto M. Durante, in sostituzione di A D, Angelo Vantaggiato Pierluigi Dell'Anna, A M, E S D Pierluigi Dell'Anna, A M, E S D, Francesco Zacà, in sostituzione di Daniela A. Ponzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di San Donato di Lecce ha promosso i ricorsi n. 01565/2012, n. 01874/2012 e n. 01875/2012 avverso il silenzio serbato dai Consorzi ATO LE/1, LE/2 e LE/3 sulle richieste di determinare il contributo socio-ambientale ad esso spettante, in relazione all'impianto di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio e soccorso e all’impianto di produzione di CDR, entrambi posti a servizio del ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni dei bacini.

Con ordinanze del 20 marzo 2013 n. 608, n. 609 e n. 610 è stato disposto l’intervento in giudizio, ex art. 28 cpa, degli altri Comuni contermini, a loro volta interessati alla determinazione in proprio favore e alla ripartizione del contributo (Cavallino e San Cesario di Lecce).

Il Comune di San Donato di Lecce ha provveduto alla chiamata in causa.

Il Comune di San Cesario di Lecce si è costituito nel giudizio R.G. 1565/2012, chiedendo l’accoglimento del ricorso e la determinazione del contributo anche in suo favore.

Il Comune di Cavallino, costituitosi nei giudizi, ha concluso per il rigetto dei ricorsi, essendo intangibili le statuizioni rese con le sentenze indicate in epigrafe di questo Tribunale, con le quali è stato riconosciuto in suo favore il contributo socio-ambientale nella sua interezza.

Nei giudizi il contraddittorio è stato integrato dal Comune ricorrente nei confronti dell’ATO della Provincia di Lecce, subentrato ai soppressi enti d’ambito territoriale.

Con i ricorsi n. 844 e n. 1345 del 2013, il Comune di San Donato di Lecce ha chiesto l’annullamento delle determinazioni con cui il Commissario ad acta nominato da questo TAR ha quantificato il contributo socio-ambientale in favore del Comune di Cavallino, formulando opposizione di terzo avverso le sentenze con cui è stata riconosciuta la spettanza del contributo in favore di detto Ente.

Il Comune di Cavallino si è costituito in giudizio, confutando le ragioni del ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.

Anche in questi giudizi il contraddittorio è stato integrato dal Comune ricorrente nei confronti dell’ATO della Provincia di Lecce.

Con sentenza n. 314/2014, questo Tribunale, ritenendo necessario l’esame congiunto dei ricorsi proposti, disponeva la loro riunione per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, essendo stati promossi dal medesimo Comune ed avendo ad oggetto l’uguale richiesta di determinazione del contributo socio-ambientale, per gli stessi impianti di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio e soccorso e di produzione di CDR. In quella sede veniva disposto l’accoglimento delle domande dei Comuni di San Donato di Lecce e di San Cesario di Lecce di accertamento della spettanza del contributo socio-ambientale ai Comuni contermini a quello sede dell’impianto, stabilendo l’unicità del ristoro ambientale per gli impianti di cui è causa, il quale va complessivamente determinato tenendo conto di tutte le diverse fonti di inquinamento, suddividendolo per ognuna di queste e ripartendo ogni quota (corrispondente ad ogni diversa fonte di inquinamento) fra i Comuni che hanno il centro abitato a distanza (dalla fonte considerata) pari o inferiore alla distanza della fonte in questione dal centro abitato del Comune di Cavallino.

Inoltre, in accoglimento delle opposizioni di terzo proposte, venivano revocate le sentenze di questa Sezione n. 740 del 27 aprile 2011, n. 203 del 31 gennaio 2012 e n. 411 del 6 marzo 2012.

La concreta determinazione del ristoro ambientale veniva affidata ad una consulenza tecnica d’ufficio, affidando l’incarico al dott. A R e all’ing. G P, con il compito:

1) di quantificare l’entità del ristoro ambientale, complessivamente e unitariamente dovuto per tutti i Comuni a cui spetta, tenendo conto della tipologia dell’impianto e della qualificazione come autonome sorgenti di inquinamento delle diverse componenti (impianto di biostabilizzazione, di produzione di CDR, discarica a servizio dei residui, ecc.), valutando altresì le pertinenti disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale dell’8 ottobre 2013 n. 204, pubblicata sul BURP n. 147 del 12/11/2013;

2) di calcolare la distanza, dalle individuate autonome sorgenti di inquinamento delle diverse componenti dell’impianto, del capoluogo del Comune di Cavallino e dei capoluoghi dei Comuni di San Donato di Lecce e di San Cesario di Lecce.

Nelle more della decisione, con ricorso n. 3041/2014, il Comune di Cavallino chiedeva l’accertamento del diritto ad ottenere la determinazione e la liquidazione in proprio favore del ristoro socio —ambientale spettante quale comune sede della piattaforma complessa per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati composta da impianto di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio soccorso e impianto di produzione di CDR, posta a servizio dello smaltimento dei rifiuti provenienti dai comuni rientranti in tutti e tre gli ex ambiti ottimali della provincia di Lecce — oggi ATO della Provincia di Lecce - previa occorrendo declaratoria di illegittimità e annullamento del silenzio serbato dalle rispettive Autorità di gestione in relazione ad espressa istanza e diffida formulata a tal fine dal Comune ricorrente.

Con sentenza n.1461/2015, questo Tribunale, qualificata la domanda proposta dal Comune di Cavallino come azione per l’accertamento del diritto alla corresponsione del contributo socio-ambientale reclamato e dispostane la conversione, ai sensi dell’art. 32 cpa, procedeva alla riunione del ricorso 3041/2014 ai ricorsi già riuniti con la sentenza 314/2014.

In quella sede, questo Tribunale, in considerazione dei diversi criteri previsti dal decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia del 30 settembre 2002 n. 296 e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), stabiliva la necessità di procedere alla suddivisione temporale del periodo oggetto di accertamento, applicando il criterio di determinazione previsto dal decreto n. 296/2002 fino all’entrata in vigore del PRGRU e, per il periodo successivo, il diverso criterio previsto dal predetto Piano.

In considerazione dei diversi segmenti temporali, questo Collegio aveva nominato il Consulente Tecnico d’Ufficio e, nella formulazione del primo quesito, aveva chiesto di quantificare l’entità del ristoro ambientale, complessivamente e unitariamente dovuto per tutti i Comuni a cui spetta, tenendo conto della tipologia dell’impianto e della qualificazione come autonome sorgenti di inquinamento delle diverse componenti (impianto di biostabilizzazione, di produzione di CDR, discarica a servizio dei residui, ecc.), valutando altresì le pertinenti disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale dell’8 ottobre 2013 n. 204, pubblicata sul BURP n. 147 del 12/11/2013.

La consulenza tecnica, però, faceva riferimento esclusivamente alle disposizioni del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), per cui le risultanze della stessa sono state applicate per il periodo successivo all’entrata in vigore del Piano regionale, mentre si riteneva necessario un approfondimento istruttorio in relazione al periodo precedente.

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