TAR Salerno, sez. I, sentenza 2018-11-05, n. 201801551

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2018-11-05, n. 201801551
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201801551
Data del deposito : 5 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2018

N. 01551/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00823/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 823 del 2005, proposto da
D V M P, rappresentato e difeso dagli avvocati A D V, A D M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to A D V in Salerno, via Marietta Gaudiosi n. 6;



contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
Ufficio Scolastico Regionale Campania non costituito in giudizio;



nei confronti

Brloco Francesco Nicola, Martini Giulia, Giordano Teresa, Gallotta Cecilia non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto n.28821/01 dell’8.2.2005 del Direttore Generale del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di approvazione della graduatoria definitiva generale di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola di primo e secondo grado nei limiti dell’interesse;

- della graduatoria definitiva di merito per la Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, pubblicata l’8.2.2005, del concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di insegnante di religione cattolica per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nei limiti dell’interesse;

- di tutti gli atti presupposti, ivi compreso, ove occorra, il bando di concorso di cui al D.M. 2.2.2004 nella parte in cui all’allegato 5 individua i punteggi spettanti per ogni anno di servizio prestato nell’Irc, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Asserisce la ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione al concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica nelle scuole secondarie, di primo e secondo grado, indetto dal MIUR con il bando pubblicato in data 2.2.2004.

A tal fine ha presentato idonea documentazione attestante il servizio utile ivi compreso quello svolto in scuole ed istituti non statali, atteso che il bando espressamente prevedeva che, ai fini della valutazione dei titoli di servizio, spettassero ai candidati " per ogni anno di servizio prestato nell’Irc nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie: punti 0,60 fino ad un massimo di punti 15 ”.

Sennonché, nel redigere la graduatoria definitiva, la ricorrente è stata collocata all'88° posto, con punti 37,70 (di cui solo 6,00 per il servizio), anziché al 68° posto, con punti 39,50 (di cui punti 7,80 per il servizio) ovvero, quanto meno, al 79° posto, con punti 38,60 (di cui punti 6,90 per il servizio), poiché l’amministrazione le aveva attribuito alcun punteggio con riguardo agli anni di servizio prestate nelle scuole paritarie.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna la predetta graduatoria lamentando l’avvenuto disconoscimento del servizio prestato nelle scuole od istituti non statali nella medesima classe di concorso o posto di ruolo, censurandone l’illegittimità con riguardo ai seguenti profili: a) Violazione, errata e falsa applicazione della legge 62/2000 e dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124 del 3 maggio 1999; Eccesso di potere per travisamento sviamento ingiustizia ed illogicità manifesta falsità dei presupposti ed errata valutazione delle norme di diritto irragionevolezza violazione del principio di imparzialità; Viol. artt. 3 e 97 Cost. e della legge n. 241/90 carenza di motivazione.

Con atto per motivi aggiunti, riproponendo le medesime doglianze sopra sinteticamente riportate, la ricorrente ha inoltre impugnato la nuova graduatoria pubblicata dall’amministrazione in data 6.4.2005 poiché l’amministrazione resistente, omettendo nuovamente di attribuirle alcun punteggio per gli anni di servizio in questione, l’aveva collocata in posizione deteriore rispetto a quella risultante dalla prima graduatoria impugnata.

Costituitosi il ministero resistente, l’adito Tribunale, dapprima, con ordinanza n.558/05 del 19.5.2005 aveva accolto la proposta istanza cautelare stigmatizzando l’irragionevolezza della operata discriminazione tra scuola statale e non statale; successivamente, con ordinanza n.891/05 del 25.8.2005, il medesimo TAR, in esecuzione dell’anzidetta pronuncia, aveva “ ordina(to) all’amministrazione di attribuire alla ricorrente il punteggio per il servizio prestato negli anni

1987/88, 1988/89 e 1989/90”

All’esito di tale iter processuale, in dichiarata ottemperanza delle suddette ordinanza, con decreto n.2657/A del 23.12.2005 (depositato in atti il 21.5.2008), il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a parziale modifica del proprio decreto n.1693/A del 23.8.2005, aveva attribuito alla ricorrente il punteggio effettivamente dovutole.

All’udienza del 17.10.2018, la causa è stata riservata in decisione.

2.- Il ricorso è fondato e merito accoglimento.

In via preliminare, osserva il Collegio che l’adozione del decreto n.2657/A del 23.12.2005, con cui l’amministrazione, al dichiarato scopo di dare esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dall’intestato Tribunale, ha attribuito alla ricorrente il punteggio effettivamente dovutole (punti 1,80), non ha determinato né la cessazione della controversia, né l’improcedibilità del giudizio.

È ben noto, infatti, che il provvedimento amministrativo adottato in esecuzione di un'ordinanza cautelare non implica di per sé il ritiro dell'atto impugnato e la cessazione della materia del contendere, avendo una rilevanza soltanto provvisoria in attesa che la decisione di merito accerti se l'atto (impugnato) sia o meno legittimo. La misura cautelare infatti non determina di norma una radicale

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