TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2022-06-23, n. 202202051

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2022-06-23, n. 202202051
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202051
Data del deposito : 23 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2022

N. 02051/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00903/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato L E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Libero Consorzio Comunale Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Giuseppe Collura, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determina Dirigenziale n.-OMISSIS-emessa dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Settore VI – Sviluppo Economico, Attività Produttive, Servizi Sociali e Culturali, Prot. n-OMISSIS-del 07.03.2022 e notificata in pari data, avente ad oggetto “Impresa Individuale-OMISSIS-con sede legale a Mussomeli (CL). Irrogazione sanzione ex art. 123, co. 11 bis, NCDS – comunicazione all'Autorità competente ex co. 9 bis”;

- dell'atto endoprocedimentale Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta “Sanzione amm.va ex art. 123 – co. 11 bis – NCDS. Impresa “-OMISSIS-” con sede legale a Mussomeli (CL). Riscontro memoria difensiva del 4.1.22 ass. prot. n. -OMISSIS-”, Prot. n.-OMISSIS-del 22.02.2022;

- dell'atto endoprocedimentale Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta “Comunicazione avvio del procedimento amm. vo ex art. 7 L. n. 241/1990. Concorso in illecito amministrativo ex art. 123 – co. 11 bis – NCDS”, Prot. n. -OMISSIS- del 25.11.2021;

- del “Riscontro istanza di annullamento in autotutela della D.D. n. 160 del 3 marzo 2022”, prot. n.-OMISSIS-del 31.03.2022, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;

- di ogni ulteriore atto, antecedente e successivo, ad essi comunque connesso e/o consequenziale;

- nonché per la conseguente condanna della P.A. al risarcimento del danno.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 3/6/2022:

- della Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-emessa dalla Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Area 5 – Coordinamento uffici Motorizzazione Civile, Prot. n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022 e notificata in pari data, avente ad oggetto “Art. 123, comma 11 bis e 9 bis del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della strada) – Esercizio abusivo dell'attività di autoscuola, Sig. ra-OMISSIS-nata a Milena (CL) il 26.03.1962. Revoca certificato di abilitazione alla professione insegnante di teoria n.-OMISSIS-del 20.10.1983 e del certificato di abilitazione alla professione e di istruttore di guida n. -OMISSIS-del 23.10.1984”;

- dell'atto endoprocedimentale Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, delle Mobilità e dei Trasporti, Area 5 – Coordinamento uffici Motorizzazione Civile “Concorso nell'illecito abusivo dell'attività di autoscuola, Sig. ra-OMISSIS-nata a Milena (CL) il 26.03.1962. Art. 123, comma 11 bis e 9 bis del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della strada). Avvio procedimento revoca certificato di abilitazione alla professione insegnante di teoria n.-OMISSIS-del 20.10.1983 e del certificato di abilitazione alla professione e di istruttore di guida n. -OMISSIS-del 23.10.1984. Art. 9, legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.”, Prot. n.-OMISSIS-del 2 dicembre 2021;

- di ogni ulteriore atto, antecedente e successivo, ad essi comunque connesso e/o consequenziale;

NONCHE'

- per la conseguente condanna della P.A. al risarcimento del danno;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 il dott. B S e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, come integrato da motivi aggiunti, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, e con richiesta di risarcimento del danno:

- la Determina Dirigenziale n.-OMISSIS-emessa dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Settore VI – Sviluppo Economico, Attività Produttive, Servizi Sociali e Culturali, Prot. n-OMISSIS-del 07.03.2022 e notificata in pari data, avente ad oggetto “Impresa Individuale-OMISSIS-con sede legale a Mussomeli (CL). Irrogazione sanzione ex art. 123, co. 11 bis, NCDS – comunicazione all’Autorità competente ex co. 9 bis”;

- il “Riscontro istanza di annullamento in autotutela della D.D. n. 160 del 3 marzo 2022”, prot. n.-OMISSIS-del 31.03.2022, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;

- la Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-emessa dalla Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Area 5 – Coordinamento uffici Motorizzazione Civile, Prot. n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022 e notificata in pari data, avente ad oggetto “Art. 123, comma 11 bis e 9 bis del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della strada) – Esercizio abusivo dell’attività di autoscuola, Sig. ra-OMISSIS-nata a Milena (CL) il 26.03.1962. Revoca certificato di abilitazione alla professione insegnante di teoria n.-OMISSIS-del 20.10.1983 e del certificato di abilitazione alla professione e di istruttore di guida n. -OMISSIS-del 23.10.1984”;

A fondamento della propria azione la ricorrente ha posto i seguenti vizi di legittimità: 1) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 123, C. 11 BIS NCDS – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI ;
2) VIOLAZIONE DELL’ ART. 2, C. 3;
ART. 3, C. 1;
ART. 5 L. N. 689/81
;
3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, LEALE COLLABORAZIONE DELLA P.A. – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ;
4) VIOLAZIONE DELL’ART. 11, C. 2 L. 689/81 .

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, costituitosi in giudizio, ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Si è costituito altresì l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Alla camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, indicando il profilo dell’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, e la causa è stata posta in decisione.

Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti.

Tenuto conto della motivazione dei provvedimenti impugnati, il Collegio osserva che nel caso in esame l'Amministrazione comunale – nel riconoscere la ricorrente, quale titolare dell’omonima Impresa Individuale “-OMISSIS-” con sede legale a Mussomeli (CL) in-OMISSIS- responsabile di abusivo esercizio di autoscuola in concorso con la sig.ra -OMISSIS-e nell’applicare la sanzione pecuniaria prevista per tale fattispecie dal codice della strada – ha fatto applicazione dell'art. 123, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 285 del 1992, secondo il quale “ L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.108 ad euro 16.661. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo ”.

Indi, l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, con la Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-oggetto del gravame aggiuntivo, ha revocato gli attestati d’idoneità professionale d’Insegnante di Teoria -OMISSIS-del 20.10.1983 e d’Istruttrice di Guida n°-OMISSIS-del 23.10.1984, rilasciati alla Sig.ra -OMISSIS-in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 123, co. 11-bis e 9-bis, del D. Lgs. n. 285/1992. Il comma 9-bis, al quale il successivo comma 11-bis espressamente rimanda, prevede infatti che, all’irrogazione della sanzione pecuniaria per l’esercizio abusivo dell’attività di autoscuola, consegua, come effetto automatico, la revoca dell’idoneità tecnica, al pari di quanto accade in caso “ di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare ”.

Tenuto conto di quanto precede, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, le controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative per infrazioni delle norme del codice della strada debbono ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario e, in quell'ambito, alla competenza funzionale del giudice di pace, ai sensi degli artt. 204, 204-bis e 205 del D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cons. Stato Sez. II, 09/01/2020, n. 176;
Consiglio di Stato sez. IV, 19/02/2019, n.1152).

Sotto altro profilo (Cons. Stato, sez. IV, 19/02/2019, n.1152;
Sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786 e 3787;
27 marzo 2013 n. 1777), la situazione giuridica di cui si chiede tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l'esercizio dell'attività sanzionatoria non è espressione di attività discrezionale ma vincolata dell'Amministrazione, perché retta dal principio di legalità, sicché, ove l'amministrazione accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito previsto da una norma di legge, deve applicare la sanzione, senza alcun margine di scelta.

Le suddette considerazioni valgono non solo per il provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 123, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 285 del 1992, ma anche per il provvedimento di revoca degli attestati di idoneità professionale adottato dall’amministrazione regionale. Tale provvedimento, invero, deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall'accertamento della violazione e dall'irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada, senza che residui discrezionalità alcuna in capo all’autorità emanante circa la sua adozione. Pertanto il provvedimento dell’Assessorato costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11-bis del suddetto art. 123, e non un mezzo accordato all'Ente pubblico per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 123, con la conseguenza che l'atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689 [oggi, artt. 6 e 7, D. Lgs. n. 150/2011].

Ciò conduce alla declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, appartenendo la materia de qua alla giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.

La definizione in rito della controversia e la peculiarità dei profili di giurisdizione sopra evidenziati giustifica la compensazione delle spese di lite.

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