TAR Napoli, sez. III, sentenza 2010-06-15, n. 201014329
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N. 14329/2010 REG.SEN.
N. 03897/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3897 del 2009, proposto da:
A R, rappresentata e difesa dall'avv. G B, con domicilio eletto presso G B in Napoli, piazza Bovio,8 c/o Studio Ricciardelli;
contro
Soprintendenza per i Beni Architettonici-Paesaggio Patrimonio Storico Artistico Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del Soprintendente p.t.;
Ministero Beni Attivita' Culturali, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto ope legis in Napoli, via Diaz 11, c/o Avvocatura Stato;
Comune di Ottaviano, in Persona del Sindaco p.t., non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto della Soprintendenza per i Beni Archeologici e per il Paesaggio di Napoli e Provincia del 3.06.2009 di annullamento del provvedimento di autorizzazione edilizia n. 6 del 02/04/2009 emanato dal competente organo del Comune di Ottaviano;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio di Napoli e Provincia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2010 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la Sig.ra A R ha impugnato –sostenendone l’illegittimità sotto vari profili- il provvedimento del Soprintendente per i beni Architettonici ed il Paesaggio di Napoli e Provincia del 3.06.2009 con cui veniva annullato il provvedimento dell’amministrazione comunale di Ottaviano n.6/09 di autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato sito alla via Starzolella, ai sensi degli artt.151 comma 3 e 146 del D.L.n.490/99.
L'Amministrazione statale si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto ed alla pubblica udienza del 6.05.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il provvedimento impugnato la Soprintendenza ha annullato l'autorizzazione edilizia rilasciata alla ricorrente dal Comune di Ottaviano, per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato sito alla via Starzolella, in zona R.U.A del P.T.P. dei Comuni Vesuviani, in quanto “ (…) il progetto in esame non è conforme alle disposizioni della L.R. n.19/01 e successive modifiche, perché lo spessore del terreno vegetale previsto sulla copertura, così come previsto dai grafici (sezione S20 e S21) è pari a circa 50 cm, e pertanto abbondantemente al di sotto del minimo prescritto dalla norma, pari a mt.