TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-12-16, n. 202400192

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-12-16, n. 202400192
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400192
Data del deposito : 16 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2024

N. 00192/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Elena Cainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Marina Marinelli, Marta Odorizzi, Lucia Orsingher e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’accertamento e la declaratoria

del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali con il conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre rivalutazione e interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. I signori -OMISSIS-, complessivamente formanti la parte ricorrente nel ricorso in esame, hanno prestato servizio nella Guardia di Finanza ultimandolo nell’ambito territoriale del Comando Regionale Trentino - Alto Adige e sono stati collocati in congedo a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile. Pertanto, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., con plurimi atti depositati in giudizio, ne ha approvato il collocamento in quiescenza, con conferimento della pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema c.d. “ misto ”.

2. Essi deducono di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 1987, n. 472, da cui deriva il diritto all’inclusione nel computo nel trattamento di fine servizio (TFS) di 6 scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio percepito. Ciò nonostante, l’Istituto non ha corrisposto alle richieste in tal senso formulate dagli istanti.

3. Pertanto, con il ricorso in esame la parte ricorrente reclama l’accertamento della spettanza delle somme sopra indicate, contestando all’Istituto la “Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella l. 472/1987, modificato dall’art. 21 della legge 232/1990; dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010)”.

Nella ricostruzione del quadro normativo favorevole alle proprie istanze, la parte ricorrente rappresenta come, inizialmente, l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio nel calcolo del TFS è stata introdotta con l’art. 13 della l. n. 804 del 1973 soltanto per talune determinate categorie del personale militare (generali, colonnelli delle Forze Armate e Guardia di Finanza nella posizione a “ disposizione ”). I successivi interventi normativi (l. n. 224 del 1986) “ hanno poi esteso il beneficio a tutte le restanti categorie di militari; il meccanismo è stato quindi previsto anche per il personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile ” con l’ art. 6- bis d.l. 387 del 1987 convertito nella l. n. 472 del 1987, modificato dalla l. n. 232 del 1990, art. 21, ovvero da “ una disposizione successiva a quella recata dall’art. 13 del DPR 1032/1973 (recte l. n. 804 del 1973) e dotata, nei confronti di quest’ultima, di ogni coerente effetto integrativo (sentenza del Consiglio di Stato n. 01231 pubblicata il 22.02.2019)”. Proseguono i ricorrenti precisando che “ E’ quindi intervenuta la L. 231/1990, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 1 comma 15 bis d.l. n. 379/1987, prevedendo il beneficio dei sei scatti per il solo caso di cessazione dal servizio per età o inabilità permanente, escludendo quindi l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. Il successivo Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. 66/2010) non ha abrogato espressamente il suddetto art. 1 comma 15 bis del d.l. 379/1987, MA ha però abrogato espressamente l’art. 11 della L. 231/1990 (che - come visto sopra - aveva sostituito detto art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987) ”. La parte ricorrente, a conforto della perdurante applicazione del citato art. 6- bis , richiama la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza sez. II, n. 2760/2023) la quale ha espressamente stabilito che l’abrogazione in questione non ha avuto l’effetto di determinare la reviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Quindi - e conformemente a tale ultimo indirizzo della giurisprudenza, che si è consolidato - deve piuttosto intendersi che, nell’abrogare l’art. 11 della l. n. 231 del 1990, il legislatore abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. 379 del 1987 “ che pertanto non è più in vigore, venendo meno l’esclusione della cessazione del servizio a domanda ”. Ad ulteriore conferma di tale applicazione la parte ricorrente menziona anche l’art. 1911 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) e – segnatamente - il comma 3) dello stesso, secondo il quale: “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987 n. 472 ”. Da tutto quanto sopra argomentato consegue pertanto che i sei scatti in argomento devono trovare applicazione a tutto il personale delle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza cessato dal servizio a domanda, nel caso in cui il congedo sia avvenuto con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

A ciò non osta, sempre ad avviso della parte ricorrente, la modifica normativa introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, la quale invero esclude il collocamento in congedo a domanda dall’applicazione dei sei scatti stipendiali ivi previsti ma soltanto con riguardo al computo della base pensionabile e non per la determinazione del Trattamento di Fine Servizio, a cui si riferisce il richiamato articolo 6- bis del d.l. n. 387 del 1987. A tale ultimo riguardo la parte ricorrente afferma che “ Una diversa ricostruzione violerebbe il primario criterio interpretativo della Legge, cioè quello che impone di attribuire rilievo al senso delle parole adoperate (art. 12 Preleggi), poiché un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un’interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti ”. Inoltre, per una diversa ricostruzione normativa non può essere richiamato il principio di sostenibilità del sistema previdenziale (art. 81 Cost.), stante l’espressa previsione normativa dell’articolo 6- bis già menzionato.

La parte ricorrente deduce ancora che quanto prospettato nel ricorso trova ormai definitiva conferma nella giurisprudenza maggioritaria di primo grado, nonché nelle univoche pronunce emesse in materia dal Consiglio di Stato, con richiamo alle recenti sentenze della II sezione, n. 1295/2023, 2875/2023 e 2986/2023.

Da ultimo osserva la parte ricorrente che si è attivata in via stragiudiziale presso le sedi INPS al fine di conseguire la riliquidazione del TFS nei termini sopra esposti ed evitare l’azione giudiziaria, senza ottenere però positivo riscontro.

In definitiva chiede l’accoglimento della propria

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