TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-06-30, n. 202007342

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-06-30, n. 202007342
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007342
Data del deposito : 30 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2020

N. 07342/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09869/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9869 del 2008, proposto da D L, rappresentata e difesa dall'avvocato A C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via C. Morin, 1;

contro

il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura civica in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti

B E, Giansanti Marcello, De Agostini Bruno, Scarpino Massimo Emiliano, Di Clemente Carlo, Pelati Daniela, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 30704 del 18.09.2008, notificata il 26.9.2008, del Dipartimento VII del Comune di Roma –oggi Roma Capitale-, con la quale si rendeva noto che, a seguito della presentazione dei documenti richiesti per il rilascio definitivo della licenza taxi, il punteggio attribuito alla sig.ra Donatiello era di punti 44 e non di punti 52, stante la non validità del titolo presentato come diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) delle Determinazioni Dirigenziali e delle relative graduatorie con le quali alla stessa venivano tolti punti otto per mancanza del titolo dichiarato di diploma di scuola media di secondo grado;

c) in parte qua, della Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 04.08.2005 –prot. Dip.to VII n. 27955-, con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di n. 150 licenze per il servizio taxi e sono stati fissati i criteri e le modalità di partecipazione al concorso;

d) nei limiti dell’occorrenza, della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento VII del Comune di Roma –Politiche della Mobilità, U.O. Trasporto Pubblico Locale, Servizio Trasporto Pubblico non di linea – avente ad oggetto “...concorso pubblico, per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di n. 150 licenze per il servizio di trasporto pubblico non di linea, di cui al bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 04.08.2005 –prot. Dip.to VII n. 27955. Approvazione graduatoria dei partecipanti...” e successive modifiche ed integrazioni;

e) nei limiti dell’occorrenza, delle Determinazioni Dirigenziali n. 604/06, n. 892/2006, n. 1139/2006, n. 1227/2006, n. 1229/2006, n. 3007/07, n. 2932/07, 1074/2007 e successive modifiche del Dipartimento VII del Comune di Roma –Politiche della Mobilità, U.O. Trasporto Pubblico Locale, Servizio Trasporto Pubblico non di linea –avente ad oggetto “parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 585 del 29.03.2006...”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2020 la dott.ssa M P e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha esposto: a) di aver partecipato al concorso pubblico per titoli per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione, a persone fisiche, di 150 licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea e di essersi collocata in posizione utile in graduatoria;
b) di avere ricevuto, con nota prot. n. 23452 dell’8.7.2008, la richiesta dei documenti, ivi compresa la copia del diploma di scuola secondaria di secondo grado, ai fini del rilascio della licenza taxi;
c) di avere ricevuto la nota a firma del Dirigente U.O.T.P.L. del VII Dipartimento con la quale le è stato comunicato che il diploma dalla stessa posseduto non era titolo idoneo secondo quanto stabilito dal bando e dalla Commissione, con conseguente detrazione di 8 punti dal punteggio complessivo e collocazione in un posto non utile della graduatoria finale.

1.2. La ricorrente deduce l’illegittimità del predetto provvedimento, unitamente agli atti presupposti per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, falsità dei presupposti, ingiustizia.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il diploma di scuola secondaria conseguito, sebbene all’esito di un corso triennale, sarebbe del tutto equiparabile a quello conseguito all’esito di un corso quinquennale con l’unica eccezione della impossibilità di accedere all’Università. L’amministrazione resistente avrebbe illegittimamente modificato l’operato della Commissione in quanto l’I.P.S.S.C.T.S.P. “Stendhal” è da considerare scuola secondaria di secondo grado a tutti gli effetti e ciononostante, senza alcuna esauriente motivazione e trattando in modo diverso situazioni identiche, le sarebbe stato tolto il punteggio necessario a una sua utile collocazione in graduatoria.

2. Il Comune d Roma, costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso relativamente alle censure sollevate da parte ricorrente avverso gli atti presupposti alla nota impugnata, essendo stato il gravame notificato in data 24.10.2008, mentre la domanda di concorso è stata presentata in data 1.3.2005.

2.1. Nel merito l’Amministrazione capitolina ha ribadito la legittimità del suo operato, avendo provveduto, previa comunicazione alla diretta interessata, a decurtare dal punteggio attribuito alla stessa quello relativo al titolo di studio superiore e avendo approvato, con determinazione dirigenziale n. 1591/2008, la nuova graduatoria. Il Comune ha, pertanto, concluso per la reiezione del giudizio.

3. Con l’ordinanza n. 5422 del 2008 la Sezione ha respinto la domanda cautelare non ravvisando i presupposti per concederla.

3.1. Con l’ordinanza n. 1073 del 2009 il Consiglio di Stato ha riformato la predetta ordinanza in quanto “allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase), nell’appello cautelare si riscontrano profili di censura idonei a togliere fondamento all’impugnata ordinanza (per consolidato orientamento giurisprudenziale, che considera come diploma di scuola secondaria di secondo grado anche quello triennale: nella specie, contabile di azienda), che va dunque riformata, accogliendosi il gravame interinale e la domanda cautelare di prima istanza”.

4. All’udienza del 19.6.2020, preso atto delle memorie ex art. 73 c.p.a., nonché delle note di udienza depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Nel merito il ricorso non è fondato e va respinto, circostanza che esime il Collegio dall’esaminare l’eccezione di parziale irricevibilità del gravame sollevata dall’amministrazione capitolina.

6. La ricorrente sostanzialmente lamenta l’illegittimità della decurtazione di otto punti dal proprio punteggio finale, a seguito dell’acquisizione della documentazione necessaria ai fini del rilascio della licenza taxi e dell’accertamento da parte dell’amministrazione del fatto che la candidata fosse in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito all’esito di un triennio, invece che di un quinquennio. A seguito di tale riscontro, l’amministrazione resistente, previa comunicazione alla interessata, avrebbe illegittimamente detratto dal punteggio finale attribuito dalla Commissione gli otto punti corrispondenti al suddetto titolo, non ritenendo equiparabile il diploma con durata triennale a quello con durata quinquennale.

7. La censura è infondata e da disattendere.

7.1. Occorre, in primo luogo, premettere che il bando non è stato tempestivamente contestato dall’odierna ricorrente e che lo stesso espressamente prevedeva, tra i titoli di valutazione, al n. 1 “titoli di studio: Diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado = punti 8”.

7.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ribadito anche in una recente pronuncia della Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, II, 12882/2019) concernente la medesima graduatoria oggetto di controversia, “per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l’accesso agli studi universitari o abilita all’esercizio di una professione ed inoltre, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 195 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego) il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale non può essere inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore, in quanto esso ha valore legale nei limiti previsti in particolare dal succitato art. 195, comma 2, tant’è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l’assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, né è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità professionale, definito dall’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore da sostenere al termine dei corsi integrativi” (cfr. in termini Cons. Stato, V, 4961/2013).

7.3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

8. La circostanza che nelle more della definizione del giudizio la ricorrente abbia esercitato l’attività in forza di licenza provvisoria, subordinata e sottoposta a revoca all’esito della decisione di merito, può essere valutata ai soli fini della liquidazione delle spese processuali che possono, pertanto, essere integralmente compensate tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi