TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-03-01, n. 202300399

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-03-01, n. 202300399
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300399
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2023

N. 00399/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01076/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2022, proposto da
Pagone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Corato, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento, silentemente formatosi, sull'istanza formulata dalla ricorrente al Comune di Corato in data 29.6.2022, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n.241/1990 e D.Lgs. n.33/2013, avente ad oggetto l'ostensione “della Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 24.03.2022;
dei nuovi elaborati progettuali integrativi modificativi dell'opera pubblica in oggetto;
della Determinazione Dirigenziale n. 170 del 08.04.2022;
di qualsiasi altro atto, provvedimento e/o documento relativo all'iter amministrativo finalizzato alla consegna dei lavori, ad oggi in possesso dell'Ente.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22.2.2023 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone in fatto la società odierna ricorrente di essere risultata aggiudicataria dell’affidamento dell’ “Appalto dei lavori per la realizzazione nuova strada adiacente allo Stadio Comunale di collegamento tra Via Gravina e Via Prenestina con Area Mercantile Rionale”.

Di conseguenza, in data 16.2.2021 ha sottoscritto contratto di appalto (rep. n. 2452/2021).

Poiché -al giugno 2022- i lavori non erano stati ancora consegnati, anche in conseguenza di carenze di natura progettuale la ricorrente, in data 14.6.2022, ha invitato l’ente a procedere all’immediato avvio dell’esecuzione, pena la risoluzione del contratto ed, in subordine, ha formulato espressa istanza di recesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma IV, D.M. n.49/2018.

Il comune di Corato, con nota del 27.6.2022, ha comunicato che “con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 24.03.2022 sono stati approvati i nuovi elaborati progettuali integrativi modificativi dell’opera pubblica in oggetto, inoltre con Determinazione Dirigenziale n. 170 del 08.04.2022 è stato affidato al tecnico progettista l’incarico di redazione di perizia supplettiva e di variante a modifica-integrazione del progetto esecutivo per la cantierizzabilità dell’opera”.

Ricevuta la predetta risposta la società ha inteso acquisire tale ulteriore documentazione, formulando esplicita istanza di accesso in tal senso, datata 29.6.2022.

Formatosi diniego tacito, esso è stato contestato con ricorso notificato il 28.9.2022 e depositato il successivo 11.10.2022.

Con memoria depositata il 17.2.2023, la ricorrente ha dato atto che il comune, nelle more del presente giudizio, con nota del 1°.2.2023, ha trasmesso la documentazione richiesta, formalizzando anche la richiesta di nuovo incontro per gli ulteriori adempimenti. Ha chiesto, pertanto, l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere che il collegio parimenti ravvisa.

Sulla scorta del ripercorso excursus che ha condotto al rilascio della documentazione richiesta (di cui parte, formatasi dopo la richiesta di ostensione – in particolare la perizia in variante del 27.12.2022), tenuto conto del comportamento collaborativo dell’ente e delle ragioni della mancata ostensione (imputabili, per il fondamentale documento rappresentato dalla perizia di variante, dalla sua inesistenza al momento della richiesta) ritiene il collegio che ricorrano, nelle peculiarità della fattispecie trattata, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio.

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