TAR Milano, sez. IV, sentenza 2015-01-29, n. 201500326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2015-01-29, n. 201500326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201500326
Data del deposito : 29 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01943/2013 REG.RIC.

N. 00326/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01943/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2013, proposto da:
M E Y, rappresentato e difeso dall'avv. Erika Della Pieta', con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pordenone, 19;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 07/2013 Imm.-Cont. emesso in data 30.05.2013 e notificato in data 30.05.2013 con cui la Questura di Milano ha decretato e confermato, a seguito del riesame compiuto in esecuzione dell’ordinanza T.A.R. Lombardia n. 239/2013 Reg.Prov.Cau. depositata il 20.02.2013, relativa al ricorso n. 00273/2013 Reg. Ric., la revoca della carta di soggiorno n. 66852AM e il rigetto dell’istanza n. 061268533908 presentata in data 09.03.2012, volta all’aggiornamento della carta di soggiorno;

- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e connessi, formulando sin da ora ampia riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2014 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso l’istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Questura di Milano, a seguito del riesame compiuto in esecuzione dell’ordinanza di questa sezione n. 239/2013 del 20 febbraio 2013, relativa al ricorso n. 273/2013 Reg. Ric., ha confermato la revoca della carta di soggiorno n. 66852AM e il rigetto dell’istanza n. 061268533908 presentata in data 9 marzo 2012, volta all’aggiornamento della medesima carta di soggiorno.

A sostegno del proprio ricorso l’istante ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, non avendo l’amministrazione valutato approfonditamente la sua posizione riguardo all’attività lavorativa dallo stesso intrapresa.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

All’udienza pubblica del 19 dicembre 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il collegio ritiene che le pretese dell’istante non possano meritare accoglimento.

Ed invero, la determinazione sfavorevole per l’interessato è stata assunta sulla base della mancata prova di una stabile situazione lavorativa e reddituale del medesimo.

Ai sensi della normativa allo stato vigente lo straniero extra-comunitario, per poter fare ingresso e permanere nel territorio nazionale, deve presentare documentazione idonea ad attestare lo scopo e le condizioni del suo soggiorno e la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per l’intera durata dello stesso, dovendo, dunque, attestare il possesso di un reddito proveniente da fonte lecita e sufficiente al proprio sostentamento e dei familiari con lo stesso conviventi, se a suo carico.

Nella fattispecie in questione, il ricorrente ha, invece, richiesto il rinnovo della carta di soggiorno senza allegare all’istanza documentazione idonea a provare il possesso di redditi provenienti da fonte lecita e sufficienti al suo sostentamento.

L’amministrazione ha, infatti, emesso il provvedimento impugnato sulla base di accertamenti effettuati, dai quali è risultata l’assenza di redditi sufficienti a giustificare la permanenza dello straniero nel territorio nazionale, oltre che l’insussistenza di alcun rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente idoneo a procurare allo straniero un reddito nei parametri dell’assegno sociale.

Né l’istante ha prodotto elementi idonei a provare di avere percepito un reddito sufficiente al raggiungimento del parametro dell’assegno sociale derivante dall’effettivo svolgimento di un regolare rapporto di lavoro.

Dalla documentazione allegata al ricorso e dagli accertamenti esperiti dall’amministrazione non risultano, dunque, allo stato, modifiche idonee ad integrare i requisiti reddituali carenti, non avendo l’interessato percepito redditi imponibili sufficienti.

Si rappresenta, infine, che l’istante non ha dedotto alcuna censura in relazione alla tassatività delle ipotesi di revoca della carta di soggiorno, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998.

Di conseguenza, il provvedimento impugnato si presenta del tutto immune dai vizi dedotti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione dell’andamento del giudizio, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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