TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-02-23, n. 202303142
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Pubblicato il 23/02/2023
N. 03142/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09676/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9676 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore di Roma in data 18.05.2018, notificato in pari data, con cui è stata rigettata l'istanza di permesso di soggiorno per “cure mediche” presentata in data 22.01.2018;
di tutti gli atti e comportamenti connessi, consequenziali, preordinati, collegati, precedenti o successivi, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone:
che in data 5.10.2017 ha fatto ingresso in Italia per recarsi a trovare il proprio fratello, titolare di regolare permesso di soggiorno;
Che nel corso del proprio soggiorno, dopo 2 mesi dal suo ingresso in Italia, si recava presso un ospedale per un accertamento, in occasione del quale le è stato diagnosticato un -OMISSIS- in stato avanzato per cui è stata ricoverata d’urgenza in data 04.12.2017;
che dopo essere stata operata al -OMISSIS- è stata dimessa dall’ospedale, con la prescrizione di seguire un protocollo oncologico e radio-terapia post-operatoria.
Pertanto in data 22.1.2018 ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
Il Questore di Roma, preso atto della documentazione sanitaria allegata all’istanza e del visto Shengen, ha respinto la predetta istanza in quanto:
- le nome di settore “non specificano il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche in assenza di visto specifico, ma solo in alcuni casi esplicitati ampliamente dalla presente normativa”;
- la normativa permetterebbe il visto per cure mediche agli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, solo per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative;
- “il permesso di soggiorno può essere rifiutato o revocato, qualora mancano o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato”.
Tale atto è stato impugnato per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge (art. 35 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;art. 3 L. 241/1990);Violazione di legge (art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale sentenza n. 252/2001);eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;sviamento.
L’istante avrebbe soggiornato regolarmente dopo il suo ingresso in Italia, per cui dovendo sottoporsi ai protocolli oncologici per il decorso post-operatorio, quindi a cure essenziali per il recupero e la completa guarigione ha chiesto un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Il Questore non avrebbe, quindi, preso in considerazione la documentazione medica allegata all’istanza, valutando le cure prescritte alla paziente ed eventualmente motivando il diniego del permesso sulla presunta non essenzialità delle medesime.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 252/2001, avrebbe affermato che il diritto costituzionalmente garantito alla salute impone che al cittadino straniero irregolarmente soggiornante siano garantite le cure mediche essenziali e non solo quelle urgenti ovvero quelle indicate dall’art. 35, comma 3, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
La Cassazione ha interpretato tale pronuncia nel senso che “ Il divieto di espulsione temporanea dello straniero per motivi di salute, previsto nell'art. 35 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è correlato ad una condizione di necessità d'intervento sanitario non limitato all'area del pronto soccorso o della medicina d'urgenza, ma esteso, perché la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, all'esigenza di apprestare gli interventi essenziali… ”.
La giurisprudenza amministrativa avrebbe affermato lo status di non espellibilità dello straniero entrato irregolarmente nel territorio nazionale, ove questi necessiti di cure essenziali, ancorché continuative, per malattia, il che comporterebbe la necessità di formalizzare un'autorizzazione speciale per consentire allo straniero di restare in Italia al solo fine di ricevere le cure urgenti o essenziali, ancorché continuative, previo positivo apprezzamento in ordine alla indifferibilità e urgenza delle cure da parte degli organismi competenti;ricorrendo tale ipotesi;
2) Violazione di legge (art. 36 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La ricorrente non avrebbe inteso fare un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale, aggirando le procedure previste dall’art. 36 dello stesso decreto.
La P.A. avrebbe dovuto valutare anche l’avvio del processo terapeutico post-operatorio e della circostanza che la ricorrente sarebbe ospitata dal proprio fratello, in possesso di regolare permesso di soggiorno, di un lavoro e di un alloggio in affitto, in grado di prendersi cura della propria sorella e di sostenere le sue spese di mantenimento per il periodo delle cure.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza.
Alla camera di consiglio del 14 settembre 2018 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato con ordinanza n. 5335.
All’udienza del 17 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
I motivi di ricorso, stanti i profili di connessione, verranno trattati congiuntamente.
In primo luogo occorre osservare che i presupposti che hanno determinato l'Amministrazione ad adottare il provvedimento impugnato, si basano su quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. 286/98, secondo cui lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia può ottenere uno specifico visto presso la Rappresentanza diplomatica italiana del Paese di provenienza. A tal fine, l'interessato deve presentare una dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta.
Il cittadino straniero che entra in Italia, prima di entrare in Italia per sottoporsi a trattamenti sanitari, deve munirsi di uno specifico visto per cure mediche e poi deve presentarsi alla Questura del luogo di domicilio per la richiesta del permesso di soggiorno per cure mediche che ha durata pari a quella del visto di ingresso e può essere rinnovato direttamente presso la Questura competente allegando la certificazione medica. Il predetto deve sostenere tutte le spese mediche in quanto non ha diritto ad iscriversi al servizio sanitario nazionale.
Il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche ha una durata pari a quella presunta per il trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
2. Nel caso di specie è incontroverso che l’istante non era in possesso del necessario visto di ingresso. Fermo restando, quindi, il diritto ad ottenere le cure mediche essenziali ed urgenti ex art. 35 del d.lgs. 286/1998, l’interessata non avrebbe potuto ottenere il permesso di soggiorno richiesto dal momento che il citato 35, comma 3, costituisce norma eccezionale e residuale posta a tutela del cosiddetto nucleo irriducibile del diritto alla salute, che prevale su ogni altro interesse pubblico coinvolto tra cui quello sul controllo della regolarità dei flussi migratori;il successivo art. 36, invece, si occupa delle modalità ordinarie di rilascio del permesso di soggiorno finalizzato alle cure mediche, il quale presuppone il previo conseguimento di un visto per cure mediche, nel quale non rientra il caso in esame (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II quater, n. 5617/2015).
3. In relazione ai riferimenti giurisprudenziali menzionati dalla ricorrente si osserva che l'art. 35 citato riguarda la somministrazione di cure urgenti anche a favore dello straniero in posizione irregolare in Italia, ma esso non impone il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno. Da tale norma consegue dunque solo la impossibilità di procedere alla espulsione dello straniero bisognoso di cure mediche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.lgs. 286/98, come osservato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 252/2001 citata dalla medesima ricorrente, ma da tale assunto non può derivare l’obbligo di rilasciare un permesso per cure mediche di tipo ordinario, il quale presuppone –come anticipato- il rilascio di uno specifico visto di ingresso.
4. Peraltro, come eccepito dalla questura di Roma nella propria relazione istruttoria, il ricorso si sofferma sulla situazione medica della istante, ma non fa alcun riferimento all'impossibilità che la stessa possa ricevere cure nel proprio paese di origine.
In tal senso è stato condivisibilmente osservato in tema di ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari, che le ragioni della solidarietà non possono essere sancite al di fuori di un bilanciamento dei valori in gioco. Tra questi, la difesa dei diritti umani, la tutela dei perseguitati e l'asilo, ma anche, e non di minore rilevanza, il presidio delle frontiere (nazionali e comunitarie), la tutela della sicurezza interna del Paese, la lotta alla criminalità e lo stesso principio di legalità per cui chi rispetta la legge non può trovarsi in una posizione deteriore rispetto a chi la elude.
4.1. Sulla base delle norme costituzionali, anche allo straniero clandestino dev'essere garantita ogni assistenza medica indispensabile: tuttavia il rilascio di un permesso per cure è prevista solo per speciali ragioni umanitarie, vale a dire quando le cure necessarie non sono assicurate nel paese di origine.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
6. La peculiarità della presente controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.