TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-02-23, n. 202303142
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2023
N. 03142/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09676/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9676 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore di Roma in data 18.05.2018, notificato in pari data, con cui è stata rigettata l'istanza di permesso di soggiorno per “cure mediche” presentata in data 22.01.2018;
di tutti gli atti e comportamenti connessi, consequenziali, preordinati, collegati, precedenti o successivi, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone:
che in data 5.10.2017 ha fatto ingresso in Italia per recarsi a trovare il proprio fratello, titolare di regolare permesso di soggiorno;
Che nel corso del proprio soggiorno, dopo 2 mesi dal suo ingresso in Italia, si recava presso un ospedale per un accertamento, in occasione del quale le è stato diagnosticato un -OMISSIS- in stato avanzato per cui è stata ricoverata d’urgenza in data 04.12.2017;
che dopo essere stata operata al -OMISSIS- è stata dimessa dall’ospedale, con la prescrizione di seguire un protocollo oncologico e radio-terapia post-operatoria.
Pertanto in data 22.1.2018 ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
Il Questore di Roma, preso atto della documentazione sanitaria allegata all’istanza e del visto Shengen, ha respinto la predetta istanza in quanto:
- le nome di settore “non specificano il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche in assenza di visto specifico, ma solo in alcuni casi esplicitati ampliamente dalla presente normativa”;
- la normativa permetterebbe il visto per cure mediche agli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, solo per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative;
- “il permesso di soggiorno può essere rifiutato o revocato, qualora mancano o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato”.
Tale atto è stato impugnato per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge (art. 35 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 3 L. 241/1990); Violazione di legge (art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale sentenza n. 252/2001); eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione; sviamento.
L’istante avrebbe soggiornato regolarmente dopo il suo ingresso in Italia, per cui dovendo sottoporsi ai protocolli oncologici per il decorso post-operatorio, quindi a cure essenziali per il recupero e la completa guarigione ha chiesto un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Il Questore non avrebbe, quindi, preso in